Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08666/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'Aleman avverso l'ordinanza Gip presso il Tribunale di Roma del 28/06/2022, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato allo stesso ascritto in concorso ai sensi degli artt. 110, 628, comma primo e terzo, n.1 e 3-ter cod.pen. 2.

Aleman, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina, in assenza del requisito qualificante della violenza; non sussistono i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato atteso che i leggeri spintonannenti erano assolutamente normali e da riferire all'ordinario trasporto su mezzi pubblici e potevano essere ritenuti esclusivamente necessari a realizzare un abbassamento della guardia di attenzione della persona offesa; ricorre quindi un furto con destrezza e non una rapina; doveva quindi essere ritenuta unica versione fondata quella resa dai tre autori materiali del furto, ovvero Zarate, Mendoza e Aleman. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica per non aver accolto le osservazioni relative all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Royas; la responsabilità deve essere ascritta ai tre autori materiali del furto, ovvero Zarate, Mendoza e Aleman. [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'esterno del convoglio, a distanza, senza poter osservare cosa stava accadendo, sicché nessun ruolo effettivo ed attivo dello stesso poteva essere riscontrato.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per manifesta illogicità della motivazione quanto al criterio di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla posizione dell'Aleman, giovane e formalmente incensurato, non ricorrendo effettivamente esigenze cautelari a carico dello stesso, con eccessività della misura applicata

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Aleman tenuto conto della contestazione elevata.In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez.

F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01).

Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).

2.1. Nei motivi di ricorso proposti, caratterizzati da estrema genericità anche nella sua intestazione per un vizio non deducibile in questa sede (vizio della motivazione senza alcun diretto riferimento alla violazione di legge, motivi in parte riferiti ad altro ricorrente), l'Aleman non pone in discussione la consistente provvista indiziaria analizzata dal Tribunale, ma contesta, proponendo in sostanza una lettura alternativa dei chiari dati evidenziati dal Tribunale del riesame, che ricorrano le esigenze cautelari e che queste possano essere affrontate solo ed esclusivamente con la custodia in carcere come affermato dal provvedimento impugnato.

Quanto alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni dallo stesso già spese, esattamente negli stessi termini, dinnanzi al Tribunale del riesame sia quanto alla qualificazione giuridica che quanto al ruolo effettivamente svolto, anche tenuto conto delle dichiarazioni pienamente ammissive rese dal Mendoza e dall'Aleman quanto alla sottrazione del portafogli, pur insistendo sulla necessità di giungere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto e, dunque, supponendo la ricorrenza di un erroneo ragionamento del Tribunale del riesame sul punto.

In tal senso appare evidente come sia stata correttamente considerata, con motivazione logica e persuasiva, la condotta posta in essere dal ricorrente concretizzatasi nella valutazione del Tribunale del riesame in forme di violenza sulla persona offesa, con spinte e pressioni che sono state ricostruite in modo analitico al fine di ritenere la violenza quale elemento costitutivo del delitto di rapina, avendo l'azione impedito la reazione della vittima al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

Tutti gli elementi richiamati dalla difesa sono dunque stati letti in modo parziale, sostanzialmente al fine di rendere una lettura alternativa alla logica considerazione del Tribunale del riesame ed ampiamente smentiti da una serie di elementi obiettivi e documentali e testimoniali di estrema pregnanza Il Tribunale del riesame ha poi fornito una risposta specifica quanto al tema della violenza esercitata sulla persona offesa all'interno del vagone, quanto alle riprese video all'interno dello stesso in seguito acquisite, chiarendo come le stesse apparissero non direttamente rilevanti, dovendo essere riferite al momento successivo all'impossessamento.

Con tale motivazione, priva di aporie o illogicità il ricorrente non si confronta.

Così come non considera la chiara riflessione resa in ordine alle caratteristiche e modalità della violenza subita nella testimonianza della persona offesa e della moglie, anche in considerazione della concitazione del momento vissuto.

2.2. Quanto alle esigenze cautelari, nel proporre le censure sopra richiamate, il ricorrente non si confronta all'evidenza con l'insieme di elementi estremamente significativi in tal senso analizzati dal Tribunale, che attese le caratteristiche delle azioni poste in essere e oggetto di contestazione, ha chiarito in modo logico, persuasivo e del tutto privo di aporie come l'unica misura adeguata sia quella della custodia in carcere e l'assoluta impossibilità di un effetto realmente deterrente di altre misure.

Con tale convincente e persuasiva motivazione - che ha anche evidenziato come per realizzare la condotta oggetto di contestazione i diversi soggetti coinvolti si siano dotati di ruoli distinti e di precisa organizzazione e tempistica nella realizzazione delle diverse attività illecite - il ricorrente non si confronta, mentre occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01).

Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato.

Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'Aleman avverso l'ordinanza Gip presso il Tribunale di Roma del 28/06/2022, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato allo stesso ascritto in concorso ai sensi degli artt. 110, 628, comma primo e terzo, n.1 e 3-ter cod.pen. 2. Aleman, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina, in assenza del requisito qualificante della violenza; non sussistono i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato atteso che i leggeri spintonannenti erano assolutamente normali e da riferire all'ordinario trasporto su mezzi pubblici e potevano essere ritenuti esclusivamente necessari a realizzare un abbassamento della guardia di attenzione della persona offesa; ricorre quindi un furto con destrezza e non una rapina; doveva quindi essere ritenuta unica versione fondata quella resa dai tre autori materiali del furto, ovvero Zarate, Mendoza e Aleman. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica per non aver accolto le osservazioni relative all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Royas; la responsabilità deve essere ascritta ai tre autori materiali del furto, ovvero Zarate, Mendoza e Aleman. [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'esterno del convoglio, a distanza, senza poter osservare cosa stava accadendo, sicché nessun ruolo effettivo ed attivo dello stesso poteva essere riscontrato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per manifesta illogicità della motivazione quanto al criterio di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla posizione dell'Aleman, giovane e formalmente incensurato, non ricorrendo effettivamente esigenze cautelari a carico dello stesso, con eccessività della misura applicata 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Aleman tenuto conto della contestazione elevata.In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 2.1. Nei motivi di ricorso proposti, caratterizzati da estrema genericità anche nella sua intestazione per un vizio non deducibile in questa sede (vizio della motivazione senza alcun diretto riferimento alla violazione di legge, motivi in parte riferiti ad altro ricorrente), l'Aleman non pone in discussione la consistente provvista indiziaria analizzata dal Tribunale, ma contesta, proponendo in sostanza una lettura alternativa dei chiari dati evidenziati dal Tribunale del riesame, che ricorrano le esigenze cautelari e che queste possano essere affrontate solo ed esclusivamente con la custodia in carcere come affermato dal provvedimento impugnato. Quanto alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni dallo stesso già spese, esattamente negli stessi termini, dinnanzi al Tribunale del riesame sia quanto alla qualificazione giuridica che quanto al ruolo effettivamente svolto, anche tenuto conto delle dichiarazioni pienamente ammissive rese dal Mendoza e dall'Aleman quanto alla sottrazione del portafogli, pur insistendo sulla necessità di giungere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto e, dunque, supponendo la ricorrenza di un erroneo ragionamento del Tribunale del riesame sul punto. In tal senso appare evidente come sia stata correttamente considerata, con motivazione logica e persuasiva, la condotta posta in essere dal ricorrente concretizzatasi nella valutazione del Tribunale del riesame in forme di violenza sulla persona offesa, con spinte e pressioni che sono state ricostruite in modo analitico al fine di ritenere la violenza quale elemento costitutivo del delitto di rapina, avendo l'azione impedito la reazione della vittima al fine di procurarsi un ingiusto profitto. Tutti gli elementi richiamati dalla difesa sono dunque stati letti in modo parziale, sostanzialmente al fine di rendere una lettura alternativa alla logica considerazione del Tribunale del riesame ed ampiamente smentiti da una serie di elementi obiettivi e documentali e testimoniali di estrema pregnanza Il Tribunale del riesame ha poi fornito una risposta specifica quanto al tema della violenza esercitata sulla persona offesa all'interno del vagone, quanto alle riprese video all'interno dello stesso in seguito acquisite, chiarendo come le stesse apparissero non direttamente rilevanti, dovendo essere riferite al momento successivo all'impossessamento. Con tale motivazione, priva di aporie o illogicità il ricorrente non si confronta. Così come non considera la chiara riflessione resa in ordine alle caratteristiche e modalità della violenza subita nella testimonianza della persona offesa e della moglie, anche in considerazione della concitazione del momento vissuto. 2.2. Quanto alle esigenze cautelari, nel proporre le censure sopra richiamate, il ricorrente non si confronta all'evidenza con l'insieme di elementi estremamente significativi in tal senso analizzati dal Tribunale, che attese le caratteristiche delle azioni poste in essere e oggetto di contestazione, ha chiarito in modo logico, persuasivo e del tutto privo di aporie come l'unica misura adeguata sia quella della custodia in carcere e l'assoluta impossibilità di un effetto realmente deterrente di altre misure. Con tale convincente e persuasiva motivazione - che ha anche evidenziato come per realizzare la condotta oggetto di contestazione i diversi soggetti coinvolti si siano dotati di ruoli distinti e di precisa organizzazione e tempistica nella realizzazione delle diverse attività illecite - il ricorrente non si confronta, mentre occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria
Sentenza Cassazione n. 08666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris