CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] da Pa-lestrina n. 47, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGaetano Basile, che la rappresentano e difendono- ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in proprio e nella qualità di man-dataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale ReginaMargherita n. 42, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chela rappresenta e difende- controricorrente principale e ricorrente incidentale –Numero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026avverso la sentenza n. 1015/2024, depositata dalla Corte d'ap-pello di Roma il 14.2.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Con «Accordo quadro» n. 21/2004 stipulato il 17.3.2004,la committente Rete ferroviaria italiana [RFI] e l'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [[OSCURATO:PERSONA]], in proprio e nella qualità dimandataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disciplinarono l'appalto avente ad oggettoil rinnovo e l'adeguamento delle condutture di contatto, dei palie delle mensole di sostegno e dei relativi alimentatori su alcunitratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferroviaria di RFI.L'«Accordo quadro», modificato con «[OSCURATO:PERSONA] eModificativo» n. 68/2005 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], venne attuato mediantequaranta «Contratti applicativi», dei quali nove, riferibili ad al-trettanti tratti della rete ferroviaria, sono quelli con riguardo aiquali insorse il presente processo attivato da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], infatti, (a) aveva espresso la riserva n. 1 per man-cata corresponsione degli oneri della sicurezza, atteso che RFInon intendeva corrisponderli in aggiunta alle tariffe previstecontrattualmente per le lavorazioni appaltate, ritenendoli invececompresi all'interno di esse; (b) aveva poi espresso la riserva n.2 per maggiori oneri (oneri assicurativi, spese generali e perditadi chance) da ritardato collaudo delle opere realizzate in esecu-zione dei nove contratti applicativi in questione; (c) aveva, in-fine, espresso la riserva n. 3 per oneri derivanti dal prolunga-mento dell'«Accordo quadro» n. 21/2004, per interessi da ritar-Numero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026data restituzione della cauzione e per il mantenimento del ma-nagement.Per ottenere quanto preteso in queste riserve, non accet-tate da RFI, [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Roma lacommittente, chiedendone la condanna al pagamento dei rela-tivi importi.Il Tribunale – instauratosi il contraddittorio ed esperitaconsulenza tecnica d'ufficio – accolse in parte le domande, rico-noscendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli oneri di sicu-rezza in aggiunta ai prezzi determinati secondo le tariffe con-trattuali e al risarcimento delle sole spese generali determinatedal ritardo del collaudo, con rigetto delle ulteriori voci di dannoesposte nella riserva n. 2 e della pretesa formulata con la riservan. 3.La sentenza di primo grado venne impugnata da RFI eanche [OSCURATO:PERSONA] propose il proprio gravame incidentale.La Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello principale eaccolse in parte quello incidentale, riconoscendo ad [OSCURATO:PERSONA] an-che il diritto al risarcimento del danno connesso ai maggiori co-sti assicurativi sopportati a causa del ritardo del collaudo.Contro la sentenza della Corte territoriale RFI ha propostoricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, contenente anche tremotivi di ricorso incidentale, con riferimento ai quali RFI ha de-positato controricorso incidentale.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanzacamerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si censurano, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa inter-Numero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026pretazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e, comunque, erronea econtraddittoria interpretazione degli artt. 3.2, lett. i), 6.1., 8.5e 9 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 21 del 2004, dell'art. 3 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 68 del 2005 e dell'art. 4 di ciascuno deinove [OSCURATO:PERSONA] dedotti in controversia, dell'allegato 9all'[OSCURATO:PERSONA] dal titolo “Linee guida per la redazione deipiani di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della si-curezza”».Secondo la ricorrente, la corretta interpretazione di taliclausole negoziali avrebbe dovuto portare la Corte territoriale arigettare la domanda di pagamento relativa agli oneri della si-curezza, che dovevano ritenersi contrattualmente inglobati nelcorrispettivo d'appalto, nella misura del 7%. Non si sarebbe,pertanto, in presenza di clausole suscettibili di diverse plausibiliinterpretazioni, ma di pattuizioni chiare già nel loro significatoletterale.1.1. Il motivo è inammissibile, perché tende a ottenere daquesta Corte un'interpretazione degli accordi inter partes di-versa da quella – anch'essa plausibile – favorita dalla Corte ter-ritoriale.Quest'ultima, infatti, ha ritenuto che, nell'allegato 9 allo«Accordo quadro», la previsione secondo cui «l'incidenza mediadel costo totale per la sicurezza è pari al 7% dell'importo deri-vante dall'applicazione delle voci contrattuali che concorronoalla formazione del prezzo» andasse intesa nel senso che l'onereper la sicurezza è «incidente» sul prezzo complessivo «e non,viceversa, compreso nel costo delle lavorazioni, che rimane au-tonomo e “sganciato” dal costo della sicurezza atteso che que-st'ultimo, come noto e pacifico tra le parti, è fisso e non soggettoa ribasso».Numero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026In sostanza, la Corte del merito, dando veste giuridica alparere espresso in primo grado dal c.t.u. (e già condiviso dalTribunale), ha fatto propria un'interpretazione normativamenteorientata del complesso – e non sempre coerente – dato te-stuale contenuto nell'«Accordo quadro» n. 21/2004, nell'«AttoIntegrativo e Modificativo» n. 68/2005 e nei singoli «Contrattiapplicativi».Questa interpretazione complessiva e volta a rendere gliaccordi contrattuali conformi alle norme imperative che vietanodi comprimere gli oneri per la sicurezza non è stata efficace-mente censurata dal motivo di ricorso in esame, il quale si limitaa suggerire una diversa lettura delle clausole negoziali richia-mate in rubrica con l'aggiunta di un generico e sintetico rinvioalle norme previste dagli «artt. 1362 e ss. c.c.».È però principio consolidato che l'interpretazione dei con-tratti, essendo di per sé una questione di fatto, può essere sin-dacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle re-gole legali di ermeneutica negoziale, la quale violazione non puòdirsi esistente solo perché il giudice di merito abbia scelto una,piuttosto che un'altra, tra le molteplici possibili interpretazionidel testo contrattuale (ex multis: Cass. nn. 18214/2024;11254/2018; 14355/2016; 2465/2015).E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regolelegali di interpretazione, essendo necessaria, in ossequio alprincipio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimastiin concreto inosservati, con la precisazione del modo e delleconsiderazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è di-scostato (Cass. nn. 15350/2017; 4178/2007).Nel caso di specie, la ricorrente, oltre a invocare esplicita-mente una diversa interpretazione delle clausole contrattuali(che infatti sono impropriamente menzionate in rubrica comeNumero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026norme violate) e a fare generico ed indistinto rinvio a tutti gliarticoli del codice che dettano le norme di ermeneutica contrat-tuale, prospetta, in modo più specifico, soltanto la violazione delcriterio di interpretazione letterale, però riferito – direttamenteo indirettamente – alla sola clausola dell'«Accordo quadro» n.21/2004 che prevedeva il complessivo corrispettivo d'appalto(«€ 36.457.139,04 …, di cui € 2.554.090 … per oneri di sicu-rezza non soggetti a ribasso»). Sennonché, tale corrispettivonon è quello di cui si discute nel presente processo, che è invecerelativo alle riserve espresse sulla contabilità dei lavori di novespecifici «Contratti applicativi», che sono stati interpretati dallaCorte territoriale, unitamente all'«Accordo quadro», utilizzandoil potere di apprezzamento del fatto attribuito dalla legge al giu-dice del merito.2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 6, delle CondizioniGenerali di Contratto … in relazione con gli artt. 5 e 25 del d.m.n. 145/2000 e con gli artt. 1223, 1226, 2697 e 2727 c.c. (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Oggetto di censura è la conferma delle «maggiori spesegenerali», quale voce di danno subito da [OSCURATO:PERSONA] per il ritardatocollaudo delle opere realizzate in esecuzione dei nove «Contrattiapplicativi» qui oggetto di causa. Secondo la ricorrente i giudicidel merito non avrebbero potuto presumere l'esistenza di taledanno, tenuto conto che non si trattava di cantieri detenutidall'impresa e da rilasciare alla committente solo dopo il col-laudo, bensì di opere eseguite sulle linee ferroviarie rimaste co-stantemente in servizio e gestite da RFI.2.1. Il motivo è inammissibile, perché, nella sostanza,svolge una censura all'accertamento del fatto e non riferita allainterpretazione e all'applicazione di norme di diritto, che ven-Numero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026gono soltanto menzionate in rubrica, senza specificare in chemodo e in che termini esse sarebbero state violate.Attengono al fatto le allegate «peculiarità esecutive» delloappalto e le relative conseguenze in termini di doveri e impegniresidui gravanti sull'impresa dopo l'ultimazione dei lavori e finoal collaudo. E non è pertinente il richiamo al precedente citatodalla ricorrente (Cass. n. 7194/2019), posto che in quel caso sidiscuteva della prova dell'avvenuto collaudo, nonché del dirittodell'impresa alla restituzione della cauzione, al pagamento delleritenute e alla liberazione delle garanzie, mentre non risulta chefosse stato chiesto anche un risarcimento del danno, sul quale,comunque, la Corte di Cassazione non si è espressa.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi delloart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il vizio di «violazione e falsaapplicazione dell'art. 342 c.p.c.».Oggetto di censura è la parte della sentenza impugnata incui la Corte territoriale ha dichiarato «in parte inammissibile» ilsecondo motivo d'appello, perché si sarebbe limitato «a criticarel'operato del c.t.u. senza tuttavia accordare tali doglianze con ilragionamento elaborato dal Tribunale per giungere alla deci-sione della causa». La ricorrente rileva di avere anche conte-stato, nell'illustrare il secondo motivo d'appello, che «il Tribu-nale ha erroneamente considerato ammissibili e tempestive leriserve iscritte ed esplicate in calce ai certificati di collaudo, ilche ha un senso soltanto se si considerano le riserve correlatecon la ritardata esecuzione delle operazioni di collaudo; ma cer-tamente non ne ha alcuno per quanto riguarda le ragioni di ri-serva correlate con la pretesa mancata contabilizzazione deglioneri sulla sicurezza che, necessariamente, avrebbero dovutoessere formalizzate, a pena di decadenza, in occasione dellaemissione di ogni singolo SAL».Numero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026Torna dunque in rilievo la riserva n. 1, relativa agli oneridi sicurezza e alla loro inclusione o meno nel prezzo complessivoprevisto per l'esecuzione dell'appalto.3.1. Il motivo inammissibile, perché difetta di specificitàcon riferimento all'indicazione dei termini in cui l'eccezione didecadenza per mancata tempestiva iscrizione delle riserve erastata sollevata in primo grado. In particolare, non viene preci-sato se l'eccezione fosse stata sollevata anche con specifico ri-ferimento alla riserva n. 1, ovvero soltanto con riguardo alleriserve n. 2 e n. 3. Poiché l'appellante si lamentava che «sullarichiamata eccezione – con specifico riguardo alla riserva n. 1 –il Tribunale non aveva speso un rigo di motivazione», avrebbedovuto specificare di avere sollevato l'eccezione proprio con ri-guardo (anche) alla riserva n. 1 e non soltanto per le riserve n.2 e n. 3, con riferimento alle quali l'eccezione era stata adegua-tamente trattata e risolta dal Tribunale. In questo senso si giu-stifica la dichiarazione di parziale inammissibilità dell'appello,perché la critica alla sentenza di primo grado era incompleta. Eil medesimo difetto si ripercuote ora sul motivo di ricorso percassazione volto a criticare, sul punto, la sentenza d'appello.Occorre del resto osservare che il secondo motivo d'ap-pello, per come riassunto nella rubrica riportata in ricorso («Vio-lazione e mancata applicazione delle [OSCURATO:PERSONA] di Con-tratto e, in particolare degli artt. 27, 28 e 34; erronea applica-zione dell'art. 2, n. 4 della l. n. 109/1994, dell'art. 165 del DPRn. 554/1999 e dell'art. 54 del Regolamento approvato con RDn. 350/1895, in relazione con la disciplina dettata dal D. Lgs. N.158/1995 (settori esclusi) – Violazione e falsa applicazionedell'art. 2697 c.c. – Motivazione carente, illogica e contraddit-toria»), aveva un contenuto eterogeneo e promiscuo, essendovolto a censurare l'applicazione di una normativa ritenuta nonNumero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026pertinente al caso, la violazione dei principi sulla ripartizionedell'onere della prova e un vizio di motivazione. Nell'indicazionedel pur eterogeneo contenuto del motivo d'appello manca, in-vece, una censura di omessa pronuncia e, in particolare, diomessa pronuncia su una eccezione di decadenza per tardivaiscrizione delle riserve, completata dall'allegazione che una taleeccezione fosse stata sollevata in modo specifico per la riservan. 1.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazionecon la valutazione del documento n. 23 depositato dalla Alstomin prime cure e relativo ai pretesi maggiori oneri assicurativi chesarebbero stati sostenuti dall'impresa in conseguenza del ri-tardo nell'esecuzione delle operazioni di collaudo (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».Il motivo si concentra sull'accoglimento della domanda ri-storo dei maggiori oneri assicurativi contenuta nella riserva n.2, relativa ai danni da ritardato collaudo delle opere eseguite.In particolare, si contesta l'affermazione della Corte d'appellosecondo cui «La prova dell'ammontare di tali danni è fornita daldocumento n. 23 di primo grado costituito dalle asseverazionidella compagnia assicuratrice che ha evidenziato le somme ri-conducibili ai singoli [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai quali si sonoverificati i lamentati ritardi dei collaudi pari ad € 57.228,35».4.1. Anche quest'ultimo motivo è inammissibile, perchévolto in realtà a censurare l'accertamento del fatto, sub speciedell'apprezzamento del valore probatorio di un documento ri-tualmente introdotto nel processo dalle parti.Per poter prospettare il vizio in termini che lo rendanocensurabile in sede di legittimità, è necessario che l'errore delgiudice di merito cada, non sulla valutazione della prova, maNumero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, conconseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare dagli ele-menti acquisiti al giudizio i contenuti informativi che da essi ilgiudice di merito ha ritenuto di trarre, di modo che si possagiungere alla conclusione che la decisione è stata assunta sullascorta di una «prova inesistente» (Cass. nn. 710/2024; 37382/2022; 13918/2022). Al contrario, nella fattispecie qui in esame,la ricorrente pretende di attribuire un diverso significato al con-tenuto del documento oggetto del motivo di ricorso, nel sensoche, a suo avviso, il giudicante non sarebbe potuto giungere allaconclusione cui è giunto sulla base di quel documento. Ma èevidente che in questo modo la ricorrente lamenta l'erronea va-lutazione del materiale probatorio e perciò l'apprezzamentodella prova, insindacabile in sede di legittimità.La ricorrente sostiene che il doc. n. 23 (di cui, peraltro,non riproduce e non riassume il contenuto nel ricorso) non con-sente di stabilire l'entità dei maggiori oneri assicurativi riferibiliproprio ai nove «Contratti applicativi» oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] ha invece ritenuto il contrario. Ma è evidente che nonsi tratta di una «svista del giudice nella consultazione degli attidel processo» (Cass. S.U. n. 5792/2024), bensì di un apprezza-mento del materiale probatorio, da parte del giudice, che laparte non condivide.5. La complessiva inammissibilità del ricorso principaledetermina l'inefficacia di quello incidentale, ai sensi dell'art.334, comma 2, c.p.c., trattandosi di impugnazione incidentaletardiva.Infatti, la sentenza venne notificata a mezzo PEC il15.2.2024 (come precisato da entrambe le parti), sicché il ter-mine per proporre il ricorso per cassazione scadeva il 16.4.2024, mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale èNumero registro generale 8605/2024Numero sezionale 3698/2025Numero di raccolta generale 9246/2026Data pubblicazione 12/04/2026datato 17.5.2024 e venne in pari data notificato a RFI e depo-sitato presso la Corte di Cassazione.6. Per tutte le ragioni anzidette, dichiarato inammissibileil ricorso principale, con conseguente inefficacia di quello inci-dentale, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom-benza e si liquidano in dispositivo.7. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste, incapo alla sola ricorrente principale, il presupposto per il raddop-pio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-qua-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale;condanna la ricorrente principale al pagamento dellespese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidatein € 15.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza, a carico della ricorrente prin-cipale, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO