CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente -avverso la sentenza n. 197/23 della Corte d’appello di Catanzaro,pubblicata il 20/2/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1659/2024Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22032/2026Data pubblicazione 27/06/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alfine di ottenere la loro condanna al rilascio delle particelle nn. 470 e 473del fondo sito in Acquappesa, che erano state attribuite, con sentenza n.277/1999 emessa dal Tribunale di Paola il 19/07/1999 e notificata il23/07/2002, rispettivamente ai condividenti Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], dicui ella era erede, e che erano rimaste nella detenzione dei predetti,nonostante la sentenza fosse stata loro notificata munita di formulaesecutiva, e al risarcimento dei danni e/o al pagamento dell’indennizzo peril mancato godimento delle quote, con rimozione delle fabbricheeventualmente abusive realizzate sul terreno di sua proprietà.Costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegaronodomanda riconvenzionale volta a ottenere il riconoscimento dellaprescrizione acquisitiva in loro favore dei fondi contesi, con dichiarazionedi esclusiva proprietà, ed eccependo, in via pregiudiziale, la nullitàdell'atto introduttivo del giudizio in ragione dell'incertezza del suo oggetto,la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, presentatasi quale erede diGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione del titolo posto a fondamentodella domanda ai sensi dell'articolo 2953 c.c. e il giudicato.Con sentenza n. 562 del 5/7/2018, il Tribunale di Paola dichiaròl'inammissibilità della domanda di rilascio delle quote ideali del fondo,rigettò le domande di risarcimento danni/indennità e di demolizione deifabbricati e accolse la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti,dichiarandoli unici ed esclusivi proprietari delle particelle contese.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.197/2023, pubblicata il 20/02/2023, con la quale la Corte d'appello diCatanzaro riformò parzialmente la sentenza impugnata, dichiarandoinammissibile la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione deiNumero registro generale 1659/2024Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22032/2026Data pubblicazione 27/06/2026fondi formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accogliendo ladomanda di rilascio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e condannando gli appellatial rilascio delle particelle 470 e 473 del foglio 25 e al pagamento dellespese di lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la domanda diusucapione avanzata in via riconvenzionale dai convenuti fosseinammissibile in quanto gli stessi, rimasti contumaci nel giudizio discioglimento della comunione del compendio immobiliare di cui le dueparticelle rivendicate facevano parte, avrebbero dovuto proporla in quellasede e che fosse, invece, fondata la domanda di rilascio propostadall’appellante-originaria attrice, in quanto il rigoroso regime probatoriodell’azione di rivendicazione, tale dovendo qualificarsi quella esaminata,era attenuato perché il giudizio di divisione postulava il riconoscimentodell’appartenenza dei beni alla comunione.2. Contro la predetta sentenza, Attilio, Maria e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste concontroricorso.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munitodi nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.Considerato che:Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., perché i giudici di merito avevano affermato che la domanda diNumero registro generale 1659/2024Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22032/2026Data pubblicazione 27/06/2026usucapione avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di scioglimentodella comunione conclusosi con sentenza nel 1999, senza prendere inesame la relazione svolta dal c.t.u. nel medesimo procedimento n.801/84, depositata il 6/12/1993, nella quale si dava conto del fatto che iconiugi Scavella si erano impossessati senza averne titolo di tutta laproprietà a decorrere dall’atto di acquisto della propria quota in data16/12/1981, coltivandola e ristrutturando un vecchio edificio, e che, alladata di instaurazione del giudizio di scioglimento della comunione,l’usucapione non avrebbe potuto essere domandata giacché il ventennionon era ancora maturato, essendosi l’acquisto a titolo originarioperfezionato soltanto nel 2001.Il ricorso è inammissibile.Va innanzitutto detto che, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art.327 c.p.c., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito iltermine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenzaall'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1,della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigoree, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momentodell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado digiudizio (Cass., Sez. 2, 17/04/2012, n. 6007; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n.17060), mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale daquarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, si applica, aifini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alleimpugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1°gennaio 2015 (Cass., Sez. 3, 23/6/2021, n. 17949).Orbene, risulta nella specie che il giudizio di primo grado è statoinstaurato nel 2013 (come emerge dal numero di R.G. 1003/2013riportato in sentenza) e che la sentenza d’appello è stata pubblicata ilNumero registro generale 1659/2024Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22032/2026Data pubblicazione 27/06/202620/2/2023, con la conseguenza che trova applicazione il terminesemestrale di impugnazione e quello di sospensione di trentuno giorni.Ciò comporta che il termine di impugnazione avrebbe avuto scadenza il20/9/2023.E’ però pacifico che nelle more è deceduto in data 11/9/2023 EnricoScavella, con la conseguenza che, verificatosi tale evento nel secondotrimestre, ha trovato applicazione l’art. 328, terzo comma, c.p.c., in virtùdel quale «Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verificaalcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articoloprecedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giornodell'evento».Infatti, questa Corte ha chiarito che, nei processi soggetti alla riduzione asei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato a opera dellalegge n. 69 del 2009, la suddetta disposizione va interpretata nel sensoche, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c.si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il terminelungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dalgiorno di tale evento (in questi termini Cass., Sez. 2, 30/7/2019, n.20529; Cass., Sez. 5, 14/12/2022, n. 36691).Ciò comporta che il termine di decadenza del 20/9/2023 e stato prorogatoal 19/12/2023.I ricorrenti ritengono però che, col decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenutoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel periodo di decorrenza della proroga, si sarebbe dovutoconsiderare il decorso di un nuovo trimestre.Tale assunto si pone tuttavia in contrasto con il dettato letterale dellanorma in esame, la quale indica nei sei mesi (rectius tre mesi) dallapubblicazione della sentenza l’evento idoneo a consentire la proroga,senza null’altro stabilire con riguardo agli accadimenti intervenuti nelladecorrenza del periodo prorogato.Numero registro generale 1659/2024Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22032/2026Data pubblicazione 27/06/2026Deve del resto escludersi la possibilità di un’interpretazione estensiva diquesta disposizione, siccome preclusa dalla sua natura eccezionalerispetto alla regola generale vigente in materia, la quale, frutto di uncompromesso tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata delprocesso, risponde all’esigenza di garantire la certezza dei diritti, con laconseguenza che non è consentito all’interprete sostituire la decorrenzastabilita dal legislatore (nella specie la pubblicazione della sentenza) conun fatto diverso (come, nella specie, la decorrenza della proroga).Ne consegue che il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato il2/1/2024 e, dunque, successivamente al decorso del termine didecadenza prorogato che scadeva il 19/12/2023, dovendo trovareapplicazione il principio secondo cui l’art. 328, terzo comma, c.p.c., nelprevedere che il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. è prorogato pertutte le parti di sei mesi dal giorno in cui si verifica uno degli accadimentiprevisti dall'art. 299 c.p.c., costituisce norma eccezionale, con laconseguenza che non può applicarsi, in via di interpretazione estensiva,anche ai casi di decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga,contrastando una siffatta possibilità con la portata letterale della norma econ l’esigenza di certezza del diritto.Né può dirsi che sussistano gli elementi per una rimessione in termini,richiesta questa neppure congruamente articolata nella censura, posto chela decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare,non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi,la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto (Cass., Sez.5, 29/12/2023, n. 36369), come in caso di valorizzazionedell’interpretazione dell’art. 328 c.p.c., né per aggirare la doverosainterpretazione restrittiva di quest’ultima disposizione.In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.Numero registro generale 1659/2024Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22032/2026Data pubblicazione 27/06/2026Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MDichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96 cod.proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma ulteriore liquidata in € 3.500,00, nonché al pagamento dellasomma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/6/2026.Il PresidenteMauro Mocci