CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 16892/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 17225/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio della seconda in via Alberico II 33 -controricorrente – avverso la sentenza n. 1169/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con cui aveva stipulato tre contratti di leasing immobiliare, per sentir pronunciare la restituzione dei beni ed il pagamento, da parte della utilizzatrice debitrice e del fideiussore [OSCURATO:PERSONA], di somme dovute a titolo a titolo di canoni scaduti; a seguito di opposizione degli intimati che invocarono la natura traslativa del contratto di leasing e l’assenza del diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti, l’eccessiva onerosità delle clausole penali pattuite o la loro riduzione ad equità ai sensi dell’art. 1384 c.c., la nullità delle clausole determinative del saggio di interesse ed altre domande subordinate, ilTribunale adito dichiarò la risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento ex art.1456 c.c. della utilizzatrice e la condannò alla restituzione dei beni e al pagamento, unitamente al fideiussore, di somme ridotte rispetto a quanto intimato in ragione dell’intervenuta vendita di alcuni beni; a seguito di appello della [OSCURATO:PERSONA] srl e del fideiussore, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa in data 4/4/2021, ha rigettato il gravame condannando gli appellanti alle spese del grado; avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ed il fideiussore, [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito Alba leasing con controricorso, il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis, 1° co. c.p.c. i ricorrenti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso - nullità della sen tenza per omessa motivazione in quanto apparente ed apodittica ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost.- i ricorrenti lamentano che il giudice del gravame abbia pedissequamente ribadito le argomentazioni del giudice di primo grado, escludendo che i contratti di leasing oggetto di scrutinio potessero essere considerati a formazione progressiva e ritenendo che gli stessi si fossero perfezionati, senza dare conto dei motivi di impugnazione con i quali essa ricorrente aveva diffusamente esposto le ragioni per le quali, invece, i contratti non potessero ritenersi perfezionati per la mancata accettazione espressa dei medesimi da parte della concedente; il motivo è infondato. L’impugnata sentenza ha motivato in modo adeguato al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte là dove, preso atto che l’appellante non aveva contestato né che le schede contrattuali contenessero la sua adesione per sottoscrizione né che, comunque, i contratti avessero avuto esecuzione, ha rigettato la tesi secondo cui si sarebbe trattato di “contratti a formazione progressiva” ed ha ritenuto che gli stessi si fossero perfezionati al momento della sottoscrizione, da parte della utilizzatrice, dei moduli redatti dalla concedente, supplendo alla mancanza di sottoscrizione di quest’ultima la produzione in giudizio senza riserva alcuna delle schede contenenti l’adesione-sottoscrizione della controparte; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 1526 c.c. -i ricorrenti lamentano che la corte del gravame abbia confermato la decisione di primo grado affermando l’inapplicabilità dell’art. 1526 c.c. e lasciando deferita la regolamentazione del rapporto in questione esclusivamente all’autonomia contrattuale, senza peraltro nulla replicare in ordine alla dedotta natura “traslativa” del leasing, quale prospettata fin dal primo grado del giudizio. La corte del gravame avrebbe dovuto ritenere pacifica l’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, e quindi riconoscere il diritto della utilizzatrice alla restituzione delle rate già riscosse dalla concedente salvo il diritto di quest’ultima all’equo compenso; il motivo è infondato, ancorché la motivazione della Corte vada corretta nella parte in cui parrebbe postulare un ’ incompatibilità fra l’ affermazione dell’applicabilità al leasing traslativo dell’art. 1526 c.c. e la possibilità di riconoscere spazi operativialla disciplina convenzionale di deroga alla previsione del 1° co. di tale norma; invero è lo stesso art. 1526 c.c. che, al secondo comma, permette di derogare convenzionalmente alla previsione del primo comma, con una disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto idonea a riconoscere meritevolezza alle clausole pattizie (c.d. di confisca) volte a consentire al concedente di ottenere, quale penale, sia i canoni riscossi sia il mantenimento della proprietà del bene, sempreché sia prevista la decurtazione, dalle somme dovute al concedente,dell’importo ricavato dalla vendita o dalla diversa allocazione del bene e fatto salv o , comunque , i l potere del giudice di ridurre la penale ove la stessa consenta al concedente di conseguire un vantaggio superiore a quello che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 15202/2018, Cass. n. 26531/2021 e Cass. n. 10249/2022).Invero, come rilevato da Cass., S S.UU. n. 2061/2021 (cfr. punt o 4.7.1. della motivazione), «è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali»; tanto premesso e considerato che la Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero ragioni ostative all’applicazione della disciplina pattizia(a tal fine richiamando le argomentazioni svolte dal primo giudice circa il fatto che l’art. 14 delle condizioni contrattuali non comportava una indebita locupletazione a favore della concedente, anche alla luce della possibilità di valorizzare, ex art.1375 c.c., eventuali abusi del concedente), deve ritenersi che la censura non colga adeguatamente la ratio della decisione - nei termini in cui la stessa va correttamente intesa-e che, comunque, non evidenzi alcuna effettiva violazione dell’art. 1526 c.c., il cui secondo comma consente all’autonomia privata di derogare, sempreché sia salvaguardato l’«equilibrato assetto delle posizioni delle parti»e fatto salvo il potere riduttivo del giudice, alla disciplina dettata dal primo comma; con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -i ricorrenti lamentano che l’impugnata sentenza abbia ritenuto non eccessiva la pattuita penale senza fornire un’effettiva confutazione delle ragioni della parte appellante ed assumono che i giudici del merito avrebbero dovuto procedere quanto meno ad una riduzione della stessa perché manifestamente eccessiva, consentendo alla concedente di incamerare i canoni di leasing già scaduti, quelli a scadere, il prezzo del diritto di opzione, gli interessi di mora oltre ad ottenere il bene in restituzione; il motivo è inammissibile; l’impugnata sentenza ha ritenuto che,ai sensi dell’art. 14 delle condizioni generali di contratto, dovesse essere assicurato alla concedente l’equivalente finanziario di quanto avrebbe percepito dalla regolare esecuzione del contratto e che il valore del bene restituito alla concedente, rapportato a quello della vendita, andava comunque computato a favore dell’utilizzatore; nel contestare la statuizione che ha escluso la eccessività della penale pattuita, i ricorrenti svolgono considerazioni che, senza individuare specificamente errori di diritto, li postulano senza contrastare adeguatamente la ratio della decisione, incentrata sulla idoneità della penale ad assicurare alla concedente nulla più che l’equivalente finanziario di quanto avrebbe percepito dalla regolare esecuzione del contratto; con il quarto motivodi ricorso - violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 163 n. 4 e 183 c.p.c. - la ricorrente si duole che la sentenza abbia ritenuto tardiva l’allegazione, da parte dell’allora opponente, degli elementi atti a dimostrare l’usurarietà degli interessi, allegazione non specificamente sviluppata né nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo né nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c.; ad avviso della ricorrente l’assunto sarebbe erroneo perché risulterebbero osservate le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza n. 19597 del 2020 e cioè l’avvenuta tempestiva deduzione del tipo contrattuale, della clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti si limitano ad asserire che le allegazioni fossero tempestive ma non trascrivono i passaggi da cui emergerebbe la specificità delle loro allegazioni, diffondendosi piuttosto nel sostenere che i giudici del merito avrebbero dovuto colmare l’incertezza con riferimento alla documentazione allegata all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo; con il quinto motivo di ricorso - nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. - la ricorrente lamenta motivazione apparente sul punto in cui la impugnata sentenza ha escluso l’applicazione dell’art. 1956 c.c.; il motivo è infondato. La sentenza ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di prime cure che aveva escluso l’applicazione della norma alla fattispecie sostanziale in oggetto, in quanto la liberazione del fideiussore dal proprio obbligo di garanzia in quanto allocabile temporalmente nel lasso di tempo che può intercorrere tra la prestazione della fideiussione e l’assunzione dell’obbligazione garantita poteva riferirsi soltanto ad un’obbligazione futura, mentre nel caso in oggetto la fideiussione era stata incontestatamente prestata per un’obbligazione già esistente, essendo la stipula del contratto di garanzia coeva alla sottoscrizione dei contratti di locazione finanziaria cui accedevano; conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.600 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,