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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48799/2023

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TE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa di H .T. nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari, quale giudice della riparazione, ha accolto l'istanza proposta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nell'interesse di H.T. e avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione patita ingiustamente per essersi protratta la misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli il 22 dicembre 2020 in relazione al delitto di CILA all'artt. 609-bis cod. pen., dal 22 giugno 2021 fino al 4 ottobre 2021, nonostante l'intervenuto decorso del relativo termine semestrale di fase (calcolato ex art. 303, comma 1, lett. a, n. 2, cod. proc. pen).

1.1. Trattasi, in particolare, di reato in ordine al quale, con successiva sentenza del G.u.p. del 14 luglio 2022, è stato dichiarato, ex art. 13, comma 3- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non luogo a procedere nei confronti di H.T. in forza dell'accertato allontanamento dal territorio dello Stato dell'imputato in ragione della disposta espulsione amministrativa.

1.2. Il giudice di merito, considerati sussistenti i presupposti di cui al citato art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ha in particolare escluso la causa ostativa del dolo o della colpa grave per l'insussurnibilità in essa della intempestiva richiesta, da parte dello stesso indagato in misura cautelare, di liberazione per decorso dei termini di fase, ritenendo di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria il controllo costante delle condizioni per la permanenza della misura.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari fondato su due motivi, articolati unitariamente con prospettazione di più profili di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere operante nella specie il termine semestrale di cui all'art. 303, comma 1, lett. a, n. 2, cod. proc. pen. e non quello annuale previsto dal successivo n. 3 della citata lett:era a (in relazione ai reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a, del medesimo codice), essendo stata applicata la misura cautelare con riferimento a una violenza sessuale ascritta, in fatto, come aggravata, ex art. 609-ter, comma 5-quater, cod. pen., perché commessa da soggetto in passato legato alla persona offesa da relazione affettiva.

Il ricorrente, quanto alla contestazione in fatto dell'aggravante, evidenzia: a) il riferimento, nell'incolpazione cautelare, all'essere il soggetto attivo coinquilino della vittima; b) i fatti, per come emergenti in sede di arresto i flagranza di reato, oltre che le dichiarazioni successivamente rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio (svolto il 17 maggio 2021) circa la pregressa relazione con il reo (che quest'ultimo avrebbe confermato).

Quanto innanzi circa la contestazione in fatto dell'aggravante, prosegue sul punto il ricorso, emergerebbe dal successivo sviluppo dell'iter procedi mentale/processuale.

In particolare, dichiarata la perdita di efficacia della misura per decorso del termine di fase con provvedimento del 5 ottobre 2021, il 26 ottobre 2021 sarebbe stata integrata l'iscrizione di notizia di reato con il formale inserimento dell'aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma 5 -quater, cod. pen., cui sarebbero seguiti l'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen. e la richiesta di rinvio a giudizio aventi a oggetto una violenza sessuale aggravata nei termini di cui innanzi.

Il G.u.p., accertato l'allontanamento delll'imputato dal territorio dello Stato italiano in ottemperanza all'ordine di espulsione ammnistrativa disposto ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, previo nulla osta dell'autorità procedente, avrebbe infine emesso sentenza di non luogo a procedere, ex art. 13, comma 3 -quater, del decreto da ultimo citato, con riferimento all'aggravata violenza sessuale.

2.2. A detta del ricorrente non sarebbero stati valutati ulteriori profili di colpa grave sinergici rispetto alla mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine semestrale.

H.T. si sarebbe difatti avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, effettuato all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, e avrebbe sollecitato la detta declaratoria di perdita di efficacia tardivamente rispetto al decorso del termine di fase.

2.3. Il giudice della riparazione, infine, non avrebbe considerato la tipologia di sentenza emessa dal G.u.p., non di proscioglimento bensì di non luogo a procedere, peraltro ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, soggetta quindi a revoca in ogni momento in caso di reingresso in territorio il:aliano da parte dell'indagato/imputato.

Sicché, conclude il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto rigettare la richiesta, in ragione della tipologia di sentenza di non luogo a procedere emessa, ovvero sospendere il procedimento di riparazione finché non fosse divenuta non più revocabile la sentenza di non luogo a procedere, cioè fino al decorso del termine entro cui, ai sensi del citato art. 13, gravava il divieto di rientro in Italia (previsto dal provvedimento di espulsione o, se maggiore, coincidente con il termine di prescrizione del reato).

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.[OSCURATO:PERSONA]' DIRITTO

1. Le censure non meritano accoglimento.

2. È prioritaria, in termini logico-giuridici, la trattazione della questione posta dal ricorrente, nuova per la giurisprudenza di legittimità e cui deve darsi risposta affermativa, in ordine al se, ferma restando la necessaria sussistenza dei relativi presupposti da accertarsi con riferimento al caso concreto, sia astrattamente compatibile la riparazione per ingiusta detenzione c.d.

«formale», di cui all'art. 314, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, che non impedisce l'esercizio dell'azione pele per il medesimo fatto e nei confronti della stessa persona in caso di reingresso in territorio italiano da parte dell'indagato/imputato.

2.1. Il ricorrente suggerisce la lettura contraria o, perlomeno, quella per cui il giudice della riparazione debba sospendere il procedimento di riparazione fino alla sostanziale irrevocabilità della detta sentenza di non luogo a procedere, cioè fino al decorso del termine entro cui, ai sensi del citato art. 13, grava il divieto di rientro in Italia (previsto dal provvedimento di espulsione o, se maggiore, coincidente con il termine di prescrizione del reato).

2.2. Il dubbio interpretativo sorgerebbe, per la Procura generale ricorrente, in forza della peculiarità della disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero e dei suoi rapporti con un procedimento/processo penale pendente a carico del medesimo soggetto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, difatti, limitando i riferimenti a quanto rileva ai presenti fini, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dello straniero, SE! non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o (in forza di Corte cost. n. 279 del 2019) il decreto di citazione diretta a giudizio, è pronunciata sentenza di non luogo a procedere.

Se l'espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal provvedimento di espulsione o, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei confronti dello straniero, si applica l'art. 345 cod. proc. pen. e se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 cod. proc. pen. 2.3.

Orbene, in primo luogo, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione c.d.

«formale», in forza del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 314 cod. proc. pen., ferma restando sempre la sussistenza dei sottesi presupposti da valutarsi in concreto, spetta non solo al condannato e al prosciolto per qualsiasi c:ausa ma anche al soggetto nei cui confronti sia emessa sentenza di non luogo a procedere, e tale è quella emessa ex art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, senza previsione alcuna, peraltro, da parte del citato articolo 314 del codice di rito, di ipotesi di sospensione del processo riparatorio.

2.3.1. È in secondo luogo irrilevante che si tratti di sentenza di non luogo a procedere tale da non impedire, stante il rinvio che il citato art. 13 fa all'art. 345 cod. proc. pen., l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, per il caso di reingresso illegale dello straniero entro il termine previsto.

2.3.2. Si tratta difatti di riesercitabilità dell'azione penale prevista, proprio dall'art. 345 del codice di rito, anche per le altre ipotesi di sentenze di non luogo a procedere, ancorché non più soggette a impugnazione, cui fa riferimento l'art. 314, comma 3 (in relazione al precedente comma 2), cod. proc. pen., per mancanza della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere e per il caso in cui sia in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o sia concessa l'autorizzazione ovvero sia venuta meno la condizione personale che la rendeva necessaria.

La medesima situazione si prospetta peraltro, sempre in ragione del combinato dispostr7 drztgli artt. 314, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e 345 dello stesso codice, nel caso in cui sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere (o di non doversi procedere) a norma dell'art. 72-bis cod. proc. pen., e successivamente lo stato d'incapacità dell'imputato sia venuto meno o si sia accerta la sua erronea dichiarazione.

2.3.3. Nei suddetti termini deve dunque ritenersi che il legislatore del 2002, nell'introdurre il comma 3-quater nell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, con l'art. 12, comma 1, lett. b, della legge n. 189, lo abbia coordinato non solo con l'art.345 cod. proc. pen., mediante l'espresso rinvio a esso, ma anche con l'art. 314, commi 2 e 3, del medesimo codice.

3. Interpretato l'art. 314, commi 2 e 3, cod. proc. pen. nel senso della piena compatibilità con l'ipotesi di ingiusta detenzione c.d.

«formale» della sentenza di non luogo a procedere ex art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, deve evidenziarsi l'inconferenza delle altre doglianze mosse contro il provvedimento impugnato.

3.1. Il ricorrente non sindaca l'ordinanza del giudice della riparazione nella parte in cui ritiene che il provvedimento dichiarativo di perdita di efficacia dellat p misura per decorso del termine di fase, non impugnato, sia tale da porsi, tanto in astratto quanto nella fattispecie concreta, alla base del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione c.d.

«formale», così sottraendo la questione dal thema decidendum del presente giudizio di legittimità.

Ne consegue peraltro l'inconferenza di tutti i profili di censura con i quali il ricorrente, deducendo la contestazione della circostanza di cui all'art. 609-ter, comma 5-quater, cod. proc. pen., che, se presente, avrebbe innalzato a un anno il relativo termine di fase, sostanzialmente mira a revocare in dubbio il provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura cautelare (non appellato), sostituendosi non solo e non tanto al giudice della cautela ma allo stesso giudice penale.

3.3. Infondati sono infine i profili di censura che si appuntano sulla ritenuta insussistenza di una condotta ostativa sinergica rispetto alla mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare.

Tali non possono infatti ritenersi il mero silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, in ragione delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (ex plurimis, anche circa la portata interpretativa della disposizione, Sez. 4, n. 48261, del 10/11/2022, Loiudice, non massimata), e l'omessa o tardiva (rispetto alla scadenza del termine di fase) sollecitazione della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare, ricadendo il controllo dei termini in oggetto sotto il controllo dell'Autorità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 19 ottobre 2023 Il ir igli T [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa di H .T. nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari, quale giudice della riparazione, ha accolto l'istanza proposta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nell'interesse di H.T. e avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione patita ingiustamente per essersi protratta la misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli il 22 dicembre 2020 in relazione al delitto di CILA all'artt. 609-bis cod. pen., dal 22 giugno 2021 fino al 4 ottobre 2021, nonostante l'intervenuto decorso del relativo termine semestrale di fase (calcolato ex art. 303, comma 1, lett. a, n. 2, cod. proc. pen). 1.1. Trattasi, in particolare, di reato in ordine al quale, con successiva sentenza del G.u.p. del 14 luglio 2022, è stato dichiarato, ex art. 13, comma 3- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non luogo a procedere nei confronti di H.T. in forza dell'accertato allontanamento dal territorio dello Stato dell'imputato in ragione della disposta espulsione amministrativa. 1.2. Il giudice di merito, considerati sussistenti i presupposti di cui al citato art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ha in particolare escluso la causa ostativa del dolo o della colpa grave per l'insussurnibilità in essa della intempestiva richiesta, da parte dello stesso indagato in misura cautelare, di liberazione per decorso dei termini di fase, ritenendo di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria il controllo costante delle condizioni per la permanenza della misura. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari fondato su due motivi, articolati unitariamente con prospettazione di più profili di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere operante nella specie il termine semestrale di cui all'art. 303, comma 1, lett. a, n. 2, cod. proc. pen. e non quello annuale previsto dal successivo n. 3 della citata lett:era a (in relazione ai reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a, del medesimo codice), essendo stata applicata la misura cautelare con riferimento a una violenza sessuale ascritta, in fatto, come aggravata, ex art. 609-ter, comma 5-quater, cod. pen., perché commessa da soggetto in passato legato alla persona offesa da relazione affettiva. Il ricorrente, quanto alla contestazione in fatto dell'aggravante, evidenzia: a) il riferimento, nell'incolpazione cautelare, all'essere il soggetto attivo coinquilino della vittima; b) i fatti, per come emergenti in sede di arresto i flagranza di reato, oltre che le dichiarazioni successivamente rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio (svolto il 17 maggio 2021) circa la pregressa relazione con il reo (che quest'ultimo avrebbe confermato). Quanto innanzi circa la contestazione in fatto dell'aggravante, prosegue sul punto il ricorso, emergerebbe dal successivo sviluppo dell'iter procedi mentale/processuale. In particolare, dichiarata la perdita di efficacia della misura per decorso del termine di fase con provvedimento del 5 ottobre 2021, il 26 ottobre 2021 sarebbe stata integrata l'iscrizione di notizia di reato con il formale inserimento dell'aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma 5 -quater, cod. pen., cui sarebbero seguiti l'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen. e la richiesta di rinvio a giudizio aventi a oggetto una violenza sessuale aggravata nei termini di cui innanzi. Il G.u.p., accertato l'allontanamento delll'imputato dal territorio dello Stato italiano in ottemperanza all'ordine di espulsione ammnistrativa disposto ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, previo nulla osta dell'autorità procedente, avrebbe infine emesso sentenza di non luogo a procedere, ex art. 13, comma 3 -quater, del decreto da ultimo citato, con riferimento all'aggravata violenza sessuale. 2.2. A detta del ricorrente non sarebbero stati valutati ulteriori profili di colpa grave sinergici rispetto alla mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine semestrale. H.T. si sarebbe difatti avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, effettuato all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, e avrebbe sollecitato la detta declaratoria di perdita di efficacia tardivamente rispetto al decorso del termine di fase. 2.3. Il giudice della riparazione, infine, non avrebbe considerato la tipologia di sentenza emessa dal G.u.p., non di proscioglimento bensì di non luogo a procedere, peraltro ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, soggetta quindi a revoca in ogni momento in caso di reingresso in territorio il:aliano da parte dell'indagato/imputato. Sicché, conclude il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto rigettare la richiesta, in ragione della tipologia di sentenza di non luogo a procedere emessa, ovvero sospendere il procedimento di riparazione finché non fosse divenuta non più revocabile la sentenza di non luogo a procedere, cioè fino al decorso del termine entro cui, ai sensi del citato art. 13, gravava il divieto di rientro in Italia (previsto dal provvedimento di espulsione o, se maggiore, coincidente con il termine di prescrizione del reato). 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.[OSCURATO:PERSONA]' DIRITTO 1. Le censure non meritano accoglimento. 2. È prioritaria, in termini logico-giuridici, la trattazione della questione posta dal ricorrente, nuova per la giurisprudenza di legittimità e cui deve darsi risposta affermativa, in ordine al se, ferma restando la necessaria sussistenza dei relativi presupposti da accertarsi con riferimento al caso concreto, sia astrattamente compatibile la riparazione per ingiusta detenzione c.d. «formale», di cui all'art. 314, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, che non impedisce l'esercizio dell'azione pele per il medesimo fatto e nei confronti della stessa persona in caso di reingresso in territorio italiano da parte dell'indagato/imputato. 2.1. Il ricorrente suggerisce la lettura contraria o, perlomeno, quella per cui il giudice della riparazione debba sospendere il procedimento di riparazione fino alla sostanziale irrevocabilità della detta sentenza di non luogo a procedere, cioè fino al decorso del termine entro cui, ai sensi del citato art. 13, grava il divieto di rientro in Italia (previsto dal provvedimento di espulsione o, se maggiore, coincidente con il termine di prescrizione del reato). 2.2. Il dubbio interpretativo sorgerebbe, per la Procura generale ricorrente, in forza della peculiarità della disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero e dei suoi rapporti con un procedimento/processo penale pendente a carico del medesimo soggetto. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, difatti, limitando i riferimenti a quanto rileva ai presenti fini, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dello straniero, SE! non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o (in forza di Corte cost. n. 279 del 2019) il decreto di citazione diretta a giudizio, è pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Se l'espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal provvedimento di espulsione o, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei confronti dello straniero, si applica l'art. 345 cod. proc. pen. e se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 cod. proc. pen. 2.3. Orbene, in primo luogo, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione c.d. «formale», in forza del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 314 cod. proc. pen., ferma restando sempre la sussistenza dei sottesi presupposti da valutarsi in concreto, spetta non solo al condannato e al prosciolto per qualsiasi c:ausa ma anche al soggetto nei cui confronti sia emessa sentenza di non luogo a procedere, e tale è quella emessa ex art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, senza previsione alcuna, peraltro, da parte del citato articolo 314 del codice di rito, di ipotesi di sospensione del processo riparatorio. 2.3.1. È in secondo luogo irrilevante che si tratti di sentenza di non luogo a procedere tale da non impedire, stante il rinvio che il citato art. 13 fa all'art. 345 cod. proc. pen., l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, per il caso di reingresso illegale dello straniero entro il termine previsto. 2.3.2. Si tratta difatti di riesercitabilità dell'azione penale prevista, proprio dall'art. 345 del codice di rito, anche per le altre ipotesi di sentenze di non luogo a procedere, ancorché non più soggette a impugnazione, cui fa riferimento l'art. 314, comma 3 (in relazione al precedente comma 2), cod. proc. pen., per mancanza della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere e per il caso in cui sia in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o sia concessa l'autorizzazione ovvero sia venuta meno la condizione personale che la rendeva necessaria. La medesima situazione si prospetta peraltro, sempre in ragione del combinato dispostr7 drztgli artt. 314, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e 345 dello stesso codice, nel caso in cui sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere (o di non doversi procedere) a norma dell'art. 72-bis cod. proc. pen., e successivamente lo stato d'incapacità dell'imputato sia venuto meno o si sia accerta la sua erronea dichiarazione. 2.3.3. Nei suddetti termini deve dunque ritenersi che il legislatore del 2002, nell'introdurre il comma 3-quater nell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, con l'art. 12, comma 1, lett. b, della legge n. 189, lo abbia coordinato non solo con l'art.345 cod. proc. pen., mediante l'espresso rinvio a esso, ma anche con l'art. 314, commi 2 e 3, del medesimo codice. 3. Interpretato l'art. 314, commi 2 e 3, cod. proc. pen. nel senso della piena compatibilità con l'ipotesi di ingiusta detenzione c.d. «formale» della sentenza di non luogo a procedere ex art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, deve evidenziarsi l'inconferenza delle altre doglianze mosse contro il provvedimento impugnato. 3.1. Il ricorrente non sindaca l'ordinanza del giudice della riparazione nella parte in cui ritiene che il provvedimento dichiarativo di perdita di efficacia dellat p misura per decorso del termine di fase, non impugnato, sia tale da porsi, tanto in astratto quanto nella fattispecie concreta, alla base del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione c.d. «formale», così sottraendo la questione dal thema decidendum del presente giudizio di legittimità. Ne consegue peraltro l'inconferenza di tutti i profili di censura con i quali il ricorrente, deducendo la contestazione della circostanza di cui all'art. 609-ter, comma 5-quater, cod. proc. pen., che, se presente, avrebbe innalzato a un anno il relativo termine di fase, sostanzialmente mira a revocare in dubbio il provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura cautelare (non appellato), sostituendosi non solo e non tanto al giudice della cautela ma allo stesso giudice penale. 3.3. Infondati sono infine i profili di censura che si appuntano sulla ritenuta insussistenza di una condotta ostativa sinergica rispetto alla mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare. Tali non possono infatti ritenersi il mero silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, in ragione delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (ex plurimis, anche circa la portata interpretativa della disposizione, Sez. 4, n. 48261, del 10/11/2022, Loiudice, non massimata), e l'omessa o tardiva (rispetto alla scadenza del termine di fase) sollecitazione della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare, ricadendo il controllo dei termini in oggetto sotto il controllo dell'Autorità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il ir igli T [OSCURATO:PERSONA] te
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