CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1997
Cassazione n. 15730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1997 avverso l'ordinanza del 08/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da IMegid Seniguer nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati (pag. 2) - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati omogenei (violazione della disciplina degli stupefacenti), commessi a circa cinque mesi di distanza, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni. In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano più plausibilmente espressione di autonome determinazioni sopravvenute a seguito dei rapporti allacciati con un appartenente alle Forze dell'ordine, divenuto fornitore dello stupefacente, che avevano modificato radicalmente le modalità esecutive pianificate ab initio. 1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal 2. ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna HO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere e