CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna del 13 maggio 2021 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato per reati della stessa indole, considerato oltretutto che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e, d'altra parte, non è necessario che il giudice valuti tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che prenda in considerazione quelli che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore Il Presidente