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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49195/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 495 e 497-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità, risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 495 e 497-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità, risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 49195/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris