CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 46216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure, comuni ai due ricorrenti, con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 97,383 di cocaina cori una elevata qualità di purezza, pari a 578 dosi), le modalità della detenzione della droga e il ritenuto inserimento in una rete di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa; ritenuto con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] che l'accertamento del concorso di persona è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento della sostanza nella disponibilità di entrambi i due imputati, risultati impegnati nel trasporto della stessa, oltre che nella inverosimile ricostruzione dei fatti fornita dall'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che si è assunta la esclusiva responsabilità, con la conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso perché volto a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la memoria difensiva del difensore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre