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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 38363/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto Ilaccoglimento del ricorso limitatamente ai reati di cui agli artt. 474 e 515 cod. pen., con rigetto nel resto.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 13.03.2023, il Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai delitti di cui agli artt. 474, 515 e 517, cod. pen., per aver venduto o posto in vendita n. 102 lampade - sottoposte a sequestro il 17 febbraio 2023 - richiamanti, per forma, il modello di lampada "Poldina" di proprietà del gruppo Zafferano, registrato presso l'ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale.

L'indagato, pur vendendo beni con marcatura CE, non forniva alcuna documentazione attestante l'autorizzazione prevista dall'Ue o il numero di identificazione del prodotto previsto dalla normativa unionale, producendo unicamente una scheda tecnica con i dati tecnici e funzionali della lampada.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in riferimento all'art. 253 del codice di rito e agli artt. 474, 515 e 517 cod. pen., al d.

Igs. 194/2007, come modificato dal d.

Igs. 80/2016, e alla direttiva Ue 30/2014.

Secondo la difesa, il ricorrente non avrebbe avuto alcun obbligo di sottoporre la valutazione di conformità a enti o organismi dell'Ue, in quanto, a norma degli artt. 9 e 3, lett. h quater del d.

Igs. 194/2007, vigerebbe una presunzione di conformità del prodotto alla legislazione Ue allorché il fabbricante dichiari, sotto la propria responsabilità, la conformità dei prodotti alla direttiva Ue.

Secondo la difesa la scheda tecnica prodotta da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pienamente sufficiente ad attestare la conformità dei prodotti commercializzati alla legislazione unionale e il marchio CE, apposto sulle lampade, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non integrerebbe alcuna ipotesi di contraffazione.

L'accusa non avrebbe apportato alcun elemento idoneo a suffragare la non conformità dei beni sequestrati alla normativa unionale. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.474, 515 e 517 cod. pen., e art. 253 del codice di rito, con riguardo alla pretesa contraffazione del marchio e del modello dei beni sequestrati.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le lampade siano state commercializzate col marchio "Poldina", poiché esse sono state invece poste in vendita col marchio "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] del riesame avrebbe errato altresì nel non considerare che il modello delle lampade commercializzate è quello "Euipo" dell'azienda cinese [OSCURATO:PERSONA] co.

In assenza di riscontri probatori, il Tribunale avrebbe / accomunato l'ipotesi di contraffazione del marchio a quella di contraffazione del modello.

Ne conseguirebbe violazione degli artt. 515 e 517, dal momento che le caratteristiche, l'origine e le connotazioni tecniche dei prodotti oggetto di sequestro sono da ritenere rispondenti alla realtà di quanto riportato sugli involucri di commercializzazione dei prodotti.

2.3. Col terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 253 cod. proc. pen., del principio di proporzionalità e dell'art. 42 Cost., oltre che di norme internazionali, per avere il Tribunale confermato il sequestro di tutte le lampade, senza considerare che, ai fini delle indagini e della ricerca di elementi probatori e degli accertamenti tecnici indicati dalla Procura, sarebbe stato sufficiente sequestrare soltanto alcuni campioni dei beni in parola.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente ai reati di cui agli artt. 474 e 515 cod. pen., con rigetto nel resto, nonché memoria nell'interesse dell'indagato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, per l'assorbente ragione che è del tutto assertiva e generica la deduzione del ricorrente, quanto alla idoneità della dichiarazione di conformità realizzata dal fabbricante a soddisfare i requisiti di cui all'art. 9 bis d.

Igs. n. 194 del 2007 (in particolare, il comma 2 dell'art. 9 bis prevede che la dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati II e III ed è continuamente aggiornata Tale profilo rende ultronea ogni altra considerazione (e questo, in disparte il rilievo scaturente dal rigetto del secondo motivo).

2. Il secondo motivo, che, al netto di censure riproduttive di quelle sviluppate nel primo motivo, investe essenzialmente la configurabilità del reato di cui all'art.474 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero, indiscusso sin dalla fase del riesame, secondo il rilievo svolto nell'ordinanza impugnata, che le lampade in esame presentassero similitudini di forma con la lampada Poldina, registrata presso l'Ufficio UE, si osserva che del tutto irrilevante è che i prodotti sequestrati non fossero commercializzati con il marchio, logo o altri segni indicativi riconducibili alla lampada Poldina.7 Come riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte sin da Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino, Rv. 262841 - 0, la definizione recata in materia di marchi dall'art. 7 del Codice della proprietà industriale (D.

Igs. 10 febbraio 2005, n. 30), include "tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese", restando esclusi, ai sensi del successivo art. 9 solo "i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto".

3. Inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo, perché, oltre al carattere obbligatorio della confisca prevista dall'art. 474 bis cod. pen., sussiste razionalmente la necessità di una verifica concernente tutti gli oggetti dei quali si assume la contraffazione.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Annmende.[In caso di diffusione del presente provvedimen omettano le generalità e ri dati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto Ilaccoglimento del ricorso limitatamente ai reati di cui agli artt. 474 e 515 cod. pen., con rigetto nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13.03.2023, il Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai delitti di cui agli artt. 474, 515 e 517, cod. pen., per aver venduto o posto in vendita n. 102 lampade - sottoposte a sequestro il 17 febbraio 2023 - richiamanti, per forma, il modello di lampada "Poldina" di proprietà del gruppo Zafferano, registrato presso l'ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale. L'indagato, pur vendendo beni con marcatura CE, non forniva alcuna documentazione attestante l'autorizzazione prevista dall'Ue o il numero di identificazione del prodotto previsto dalla normativa unionale, producendo unicamente una scheda tecnica con i dati tecnici e funzionali della lampada. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in riferimento all'art. 253 del codice di rito e agli artt. 474, 515 e 517 cod. pen., al d. Igs. 194/2007, come modificato dal d. Igs. 80/2016, e alla direttiva Ue 30/2014. Secondo la difesa, il ricorrente non avrebbe avuto alcun obbligo di sottoporre la valutazione di conformità a enti o organismi dell'Ue, in quanto, a norma degli artt. 9 e 3, lett. h quater del d. Igs. 194/2007, vigerebbe una presunzione di conformità del prodotto alla legislazione Ue allorché il fabbricante dichiari, sotto la propria responsabilità, la conformità dei prodotti alla direttiva Ue. Secondo la difesa la scheda tecnica prodotta da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pienamente sufficiente ad attestare la conformità dei prodotti commercializzati alla legislazione unionale e il marchio CE, apposto sulle lampade, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non integrerebbe alcuna ipotesi di contraffazione. L'accusa non avrebbe apportato alcun elemento idoneo a suffragare la non conformità dei beni sequestrati alla normativa unionale. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.474, 515 e 517 cod. pen., e art. 253 del codice di rito, con riguardo alla pretesa contraffazione del marchio e del modello dei beni sequestrati. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le lampade siano state commercializzate col marchio "Poldina", poiché esse sono state invece poste in vendita col marchio "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] del riesame avrebbe errato altresì nel non considerare che il modello delle lampade commercializzate è quello "Euipo" dell'azienda cinese [OSCURATO:PERSONA] co. In assenza di riscontri probatori, il Tribunale avrebbe / accomunato l'ipotesi di contraffazione del marchio a quella di contraffazione del modello. Ne conseguirebbe violazione degli artt. 515 e 517, dal momento che le caratteristiche, l'origine e le connotazioni tecniche dei prodotti oggetto di sequestro sono da ritenere rispondenti alla realtà di quanto riportato sugli involucri di commercializzazione dei prodotti. 2.3. Col terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 253 cod. proc. pen., del principio di proporzionalità e dell'art. 42 Cost., oltre che di norme internazionali, per avere il Tribunale confermato il sequestro di tutte le lampade, senza considerare che, ai fini delle indagini e della ricerca di elementi probatori e degli accertamenti tecnici indicati dalla Procura, sarebbe stato sufficiente sequestrare soltanto alcuni campioni dei beni in parola. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente ai reati di cui agli artt. 474 e 515 cod. pen., con rigetto nel resto, nonché memoria nell'interesse dell'indagato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, per l'assorbente ragione che è del tutto assertiva e generica la deduzione del ricorrente, quanto alla idoneità della dichiarazione di conformità realizzata dal fabbricante a soddisfare i requisiti di cui all'art. 9 bis d. Igs. n. 194 del 2007 (in particolare, il comma 2 dell'art. 9 bis prevede che la dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati II e III ed è continuamente aggiornata Tale profilo rende ultronea ogni altra considerazione (e questo, in disparte il rilievo scaturente dal rigetto del secondo motivo). 2. Il secondo motivo, che, al netto di censure riproduttive di quelle sviluppate nel primo motivo, investe essenzialmente la configurabilità del reato di cui all'art.474 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, indiscusso sin dalla fase del riesame, secondo il rilievo svolto nell'ordinanza impugnata, che le lampade in esame presentassero similitudini di forma con la lampada Poldina, registrata presso l'Ufficio UE, si osserva che del tutto irrilevante è che i prodotti sequestrati non fossero commercializzati con il marchio, logo o altri segni indicativi riconducibili alla lampada Poldina.7 Come riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte sin da Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino, Rv. 262841 - 0, la definizione recata in materia di marchi dall'art. 7 del Codice della proprietà industriale (D. Igs. 10 febbraio 2005, n. 30), include "tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese", restando esclusi, ai sensi del successivo art. 9 solo "i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto". 3. Inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo, perché, oltre al carattere obbligatorio della confisca prevista dall'art. 474 bis cod. pen., sussiste razionalmente la necessità di una verifica concernente tutti gli oggetti dei quali si assume la contraffazione. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Annmende.[In caso di diffusione del presente provvedimen omettano le generalità e ri dati
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