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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43332/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da L [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 marzo 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha confermato la pena con una sufficiente e non illogica motivazione.

In particolare, la sentenza di appello ha correttamente valorizzato i numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato e la sua conseguente spiccata capacità a delinquere (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da L [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 marzo 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha confermato la pena con una sufficiente e non illogica motivazione. In particolare, la sentenza di appello ha correttamente valorizzato i numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato e la sua conseguente spiccata capacità a delinquere (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 n
Sentenza Cassazione n. 43332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris