CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06861/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20836 –2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv . Antonio J. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giust e procur e in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Piano di Sorrento (Na) dal quale sono rappresentati e difes i giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrenti - Ric. 2022n. 20836 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 2539/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 30/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevato che: - c on atto di citazione del 31 marzo 2007 i germani Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di unità immobiliari nel fabbricato alla via Cavone 59/b di Piano di Sorrento (Na), convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare di loro esclusiva proprietà l’area cortilizia, in catasto alla p.lla 483/9 del foglio 6, circostante il fabbricato condominiale,compresa la rampa di accesso al garage di proprietà dei convenuti,nonché i muretti di delimitazione delle aiuole; lamentarono pure che i convenuti avessero apposto un paletto al centro del viale di loro proprietà sul vantavano, in virtù di atto di divisione con la loro sorella Maria del 1/5/1985, servitù di passaggio per raggiungere un retrostante terreno; chiesero, pertanto, la condanna dei convenutial rilascio di detta porzione di cortile, alla rimozione delle cellule fotoelettriche, al risarcimento dei conseguenti danni, al ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione del paletto sul viale di accesso al terreno e alla rimozione dei veicoli parcheggiati sul fondo servente; -il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda proposta dai fratelli Russo c on sentenza 1180/2016 , confermata successivamente dalla Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 2539/21; - a vverso questa sentenza Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; - c on il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 20836 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 3 - Iaccarino, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno lamentato la violazione degli art.1063, 1065 e 1067 c.c. per avere la Corte d’appello reso una motivazione insufficiente e contraddittoria in merito all’insussistenza della lamentata diminuzione dell’esercizio della servitù; -con il secondo motivo , hanno denunciato la violazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per mancata corrispondenza t ra il chiesto ed il pronunciato per avere la Corte territoriale, riesaminando la questione della natura della servitù come stabilita dalla precedente sentenza n. 425/2021, violato il titolo – che prevedeva una larghezza del viale di mt 2 –ritenendo non costituisca aggravio l’apposizione del paletto; considerato che: - il Collegio ritiene opportuna l’esame, nella medesima udienza, del presente ricorso con quello iscritto al n. 7659/2022, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 425/2021 , già rinviat o a nuovo ruolo a tale scopo; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella medesima udienza del ricorso iscritto al n. 7659/2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda