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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 46230/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene inflittegli per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente in data 14 luglio 2017 e in data 23 gennaio 2020, rideterminando per l'effetto la pena finale, ex art. 81 cod. pen., in anni quattro, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 780,00 di multa.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

2.1. Con un primo motivo denuncia violazione degli artt. 648 e 671 cod. proc. pen., rilevando che il giudice dell'esecuzione, ai fini della determinazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione, dopo avere correttamente individuato il reato più grave in quello di rapina di cui al capo 5) della sentenza irrevocabile il 23 gennaio 2020, ha fissato per tale reato la pena di anni 5 di reclusione ed euro 900,00 di multa, inferiore a quella stabilita in sede di cognizione.

Essa, infatti, era stata stabilita in anni 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa.

Per i reati-satellite giudicati con la medesima sentenza ha poi determinato un aumento anch'esso inferiore a quella fissato in sede di cognizione.

Così ha violato, sotto entrambi i profili, l'intangibilità del giudicato.

2.2. Con un secondo motivo lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, con riguardo sia alla pena base sia agli aumenti di pena per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena con riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299 Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).

Per la pena-base, in assenza di ogni possibile nuova valutazione, deve cioè operare l'intangibilità del giudicato, mentre per tutti gli altri reati già o divenuti satellite l'applicazione della disciplina della continuazione in esecuzione comporta una nuova determinazione in ordine alla pena dovuta alla sopraggiunta statuizione e secondo le valutazioni sugli aumenti richiesti dall'art. 81 cod. pen.

Inoltre, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare non solo in punto di individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (fra le altre Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - notizia di decisione n. 15/21).

3. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione nella specie non si è attenuto ai principi sopra illustrati, poiché, come rilevato nel ricorso, ha fissato la pena base per il reato più grave in misura inferiore a quella per lo stesso reato stabilita in cognizione (ciò risulta dalla stessa lettura di quanto esposto nel provvedimento) e non ha poi fornito alcuna motivazione sulle ragioni dell'entità dei singoli aumenti per continuazione, così come apportati in relazione a ciascuno dei reati-satellite.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, che dovrà essere trattato dal Giudice per le indagini preliminari di Rimini in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le in a ini preliminari del Tribunale di Rimini. „. sì deciso il 17 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene inflittegli per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente in data 14 luglio 2017 e in data 23 gennaio 2020, rideterminando per l'effetto la pena finale, ex art. 81 cod. pen., in anni quattro, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 780,00 di multa. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. 2.1. Con un primo motivo denuncia violazione degli artt. 648 e 671 cod. proc. pen., rilevando che il giudice dell'esecuzione, ai fini della determinazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione, dopo avere correttamente individuato il reato più grave in quello di rapina di cui al capo 5) della sentenza irrevocabile il 23 gennaio 2020, ha fissato per tale reato la pena di anni 5 di reclusione ed euro 900,00 di multa, inferiore a quella stabilita in sede di cognizione. Essa, infatti, era stata stabilita in anni 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa. Per i reati-satellite giudicati con la medesima sentenza ha poi determinato un aumento anch'esso inferiore a quella fissato in sede di cognizione. Così ha violato, sotto entrambi i profili, l'intangibilità del giudicato. 2.2. Con un secondo motivo lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, con riguardo sia alla pena base sia agli aumenti di pena per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati. 2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena con riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299 Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). Per la pena-base, in assenza di ogni possibile nuova valutazione, deve cioè operare l'intangibilità del giudicato, mentre per tutti gli altri reati già o divenuti satellite l'applicazione della disciplina della continuazione in esecuzione comporta una nuova determinazione in ordine alla pena dovuta alla sopraggiunta statuizione e secondo le valutazioni sugli aumenti richiesti dall'art. 81 cod. pen. Inoltre, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare non solo in punto di individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (fra le altre Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - notizia di decisione n. 15/21). 3. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione nella specie non si è attenuto ai principi sopra illustrati, poiché, come rilevato nel ricorso, ha fissato la pena base per il reato più grave in misura inferiore a quella per lo stesso reato stabilita in cognizione (ciò risulta dalla stessa lettura di quanto esposto nel provvedimento) e non ha poi fornito alcuna motivazione sulle ragioni dell'entità dei singoli aumenti per continuazione, così come apportati in relazione a ciascuno dei reati-satellite. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, che dovrà essere trattato dal Giudice per le indagini preliminari di Rimini in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le in a ini preliminari del Tribunale di Rimini. „. sì deciso il 17 novembre