CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMO Act-e--avvise-efie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che i motivi dedotti dagli imputati con ricorso congiunto (omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ni