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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27852/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 16400 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su atto separato ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 2946 /202 0 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 16 dicembre 2020; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. in data 22 agosto 2017 [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] lo sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalidadinanzi al Tribunale di Verona, dall’immobile che gli aveva concesso in locazione abitativa con contratto del 27 marzo 2015; in data 5 settembre 2017, in mancanza di co mparizione e di opposizione dell’intimato, il Tribunale emise l’ordinanza di convalida dello sfratto e ordinò il rilascio dell’immobile; in data 11 novembre 2017, iniziò l’esecuzione forzata con la notifica all’intimato, da parte dell’ ufficiale giudiziario , del preavviso di cui all’art. 608 cod. proc. civ.; in data 22 novembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] propose, avverso l’ordinanza di convalida, opposizione “ successiva ”, ai sensi dell’art. 668 cod. proc. civ., sull’assunto di non avere avuto tempestiva conoscenzadell’intimazione; costituitosi in giudizio l’intimante, dopo alcuni rinvii la causa fu decisadal Tribunale di Verona con sentenza del 13 giugno 2019 , con cui fu dichiarata la cessazione della materiadel contendere per essere stato l’immobile rilasciatonelle more; in applicazione della regoladella soccombenza virtuale , rilevata la tardività dell’opposizione e ritenuto che essa fosse direttaa d ottenere la revoca dell’ordinanza di convalida di sfratto e non solo la rideterminazionedel canone dovuto, il Tribunale condannò l’opponente a rimborsare all’ opposto le spese del giudizio , quantificandole sulla base del valore indeterminato della causa; 2.l’appello proposto avverso questa sentenza da R o bert [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corte territoriale di Venezia , con sentenza 16 dicembre 2020, n. 2946, sulla base delle seguenti considerazioni: I- correttamente il giudice di primo grado aveva posto a base del giudizio di soccombenza virtuale dell’ opponente la tardività dell’opposizioneall’ordinanza di convalida di sfratto, per violazione del termine di dieci giorni dall’ inizio dell’esecuzionestabilito dall’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ.; questo termine, infatti, diversamente da quanto reputato dall’appellante – in seguito alla sostituzione del primo comma dell’art. 608 cod. proc. civ., ad opera dell’art. 2, comma 3, lett. e), n.37, del decreto-leggen. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 80/2005 – non decorre dal primo accesso dell’ ufficiale giudiziario sull’immobile da rilasciare, bensì dalla notifica del preavviso con cui lo stesso ufficiale giudiziariocomunica all’esecutato il giorno e l’ora in cui procederà; preavviso che, nel caso di specie,era stato notificato il giorno 11 novembre 2017, con conseguentetardività del ricorso in opposizione all’ordinanza di convalida di sfratto, depositato solo il 22 novembre successivo; II- n on era stato provato l’assunto – posto a fondamento della deduzionedi illegittimità dell’ordinanza di convalida emessa in assenza dell’intimato, ex art. 663 cod. proc. civ. , nonché dell’opposizione proposta contro tale ordinanza , ai sensi dell’art. 668 cod. proc. civ. , e della successiva richiesta di rimessione nei termini per proporla, avanzata in via subordinata con l’atto d’appello– che l’ appellante non avesse avuto conoscenza dell’intimazione e non avesse ricevuto la contestualecitazione; tale assunto, anzi, da un lato risultava persino smentito all’esito del rituale perfezionamento della notifica dell’atto, evidenziata dall’attestazione di compiuta giacenza formulata dall’ ufficiale giudiziario su l la relata; dall’altro lato, «a fronte dell’attestazione dell’ufficialepostale di avere inserito l’avviso in cassetta» (nonché della circostanza che risultavaessere stata notificata per compiuta giacenza anche la comunicazione di cui all’art. 660, ultimo comma, cod. proc. civ.), non era credibile che «plurime comunicazioni relative alla stessa vicenda [fossero] state tutte “smarrite”»; III- correttamente , infine, il primo giudice aveva ritenuto la causadi valore indeterminato medio (peraltro, riducendo del 50% la liquidazione relativa allafase decisoria), non essendo congruente, ai fini della determinazione del valore , il riferimentoall’entità della morosità;

3. propon e ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base dicinque motivi; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; entrambe le partihanno depositato memoria.

Considerato che:

1. c on il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione dell’art. 668, secondo comma, c.p.c. con riferimento all’asserita intempestività dell’opposizione dopo la convalida, in relazione all’art. 360, comma 1, punti 3) e 5), c.p.c.»; il ricorrente censura la sentenza d’appello, di integrale conferma di quella di primo grado, sia nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’opposizione proposta dall’intimato avverso l’ordinanza di convalida dello sfratto, per violazionedel termine previsto dall’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ.; sia nella parte in cui ha reputato comunque insussistenti ab initio i pr e supp osti di esperibilità dell’ opposizione “successiva” di cui all’art. 668, primo comma, cod. proc. civ.,ritenendo non pr o vato (e anzi persino smentito ) l’assunto che l’intimato non avesse avuto conoscenzadell’intimazione;

1.1. con la prima censura il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato la circostanza – da lui asseritamente evidenziatanel secondo e n el terzo motivo d’ appello – che l’avviso di “sloggio” di cui all’art.608 cod. proc. civ. era stato emesso sullabase di una ordinanza di rilascio illegittima e, in quanto affettoda invalidità derivata, avrebbe dovuto considerarsi improduttivo di ogni effetto, primo tra tutti quello di far decorrereil termine di dieci giorni per la propo si zione dell’oppo si zione “ successiva ” all’ordinanza medesima, previsto dall’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ.; questa primacensura è manifestamente inammissibile; 1.1.a.in primo luogo, essa, in quanto tesa a denunciare l’omesso esame di una circostanza asseritamente decisiva (la circostanza relativa alla -dedotta - inefficacia per invalidità derivata dell’avviso di “sloggio”per mancanza di effettivaconoscenza, da parte del ricorrente , dell’intimazione di sfratto), oltre a non tener conto del fatto che il sindacato sulla validità di unatto processuale implica la soluzione di una questione giuridica e non il mero esame di un fatto storico, si infrange sulla regola (già posta dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , e ora dal “ nuovo ” art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994); 1.1.b. in secondo luogo, la censura in esame, in quanto tesa a denunciare la violazione della legge processuale, introduce in sede di legittimità una questione nuova, che non risulta essere stata sollevata nel giudiziodi merito; dalla sentenza impugnata risulta, infatti , che la questione della illegittimità della ordinanza di convalida di sfratto – per essere asseritamentestata emessa senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conoscenza dell’intimazione– era stata sollevata specificamente in funzione dell’ accertamento della sussistenza dei presupposti dell’opposizione “ successiva ” alla convalida medesima , ai sensi dell’art.668, primo comma, cod. proc. civ. (nonché della richiesta subordinata di rimessione in termini per l’o p posizione), non anche ai diversi fini della posizione dell’u lteriore questione dell’invalidità derivata e della conseguente inefficacia del preavviso di “sloggio”, in funzione dell’accertamento della mancata decorrenza del termine di cui all’art.668, secondocomma, cod. proc. civ.; la tempestività del ricorso in opposizione –in quanto propostonel termine di di eci giorn i dall’ inizio dell’esecuzione – era stata infatti sostenuta dal ricorrente (allora appellante) non già sul presupposto che questo termine non fosse neppure iniziato a decorrere per inefficacia del decreto di “ sloggio ” , bensì sul diverso presupposto che il termine medesimo fosse iniziatoa decorrere « dall’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo, che costituisce il primo atto dell’esecuzione in forma specifica per il rilascio» (pag. 6 della sentenzaimpugnata); il carattere di novità della questione relativa alla ( asserita ) invalidità derivata e alla conseguente inefficacia del preavviso di “sloggio” ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ., trova poi conferma nella dedotta trascrizione (alle pagg.8-9 del ricorso) dei motivi d’appello, asseritamente ripetitivi diquelli del ricorso in opposizione: sebbene il ricorrente affermi che conquesti motiv i (asseritamente, il secondo e il terzo) aveva censurato la decisione del Tribunale per avere fatto decorrere quel termine non ostante il carattere illegittimo e inefficace del preavviso di “sloggio”, dalla loro trascrizione in ricorso risulta , ben diversamente, che e g li aveva invece argomentato solo sull’illegittimità dell’ordinanza di convalida (per essere stata emessa, in assenza dell’intimato, senza che questi avesse avuto conoscenza della citazione), ai fini dell’accertamento della violazione del dovere giudiziale di ordinarne il rinnovo, ex art.663, primo comma, cod. proc. civ., e della conseguente sussistenza dei presuppostidell’opposizione “successiva”, ex art. 668, primocomma, cod. proc. civ. ; ilcarattere di novità della questione relativa all’invalidità derivata dell’avviso di “sloggio” ne implicala manifesta inammissibilità; invero, imotivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito ( ex multis , Cass.30/03/2007, n.7981; Cass. 9/07/2013, n. 25319; Cass. 25/110/2017, n. 25319; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 29/02/2024, n. 5370; Cass. 1/07/2024, n. 18018); 1.1.c.giova peraltro puntualizzare, sia pure ad ab u ndantiam , che , se la ragione di manifesta inammissibilità non ne avesse impedito la delibazione nel merito, la censura in esame sarebbe stata manifestamenteinfondata; questa Corte ha infatti chiarito che in tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 cod. proc. civ.,il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall’art. 608 cod. proc. civ.,il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla leggen. 80 del 2005, costituisce l’inizio dell’esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico (v., recentemente, Cass. 16/06/2025, n. 16067); il preavviso di “sloggio”, pertanto, fa decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione dopo la convalida in quanto momento iniziale dell’esecuzione (art.668, secondo comma, cod. proc. civ.) , senza che assumarilevanza , sotto tale profilo, l’eventuale illegittimità del provvedimento da eseguire, la quale è sindacabile proprio con il rimedio impugnatorio per il cui esperimento quel lo stesso termine è concesso; d’altra parte, se l’illegittimità della convalida in assenza dell’intimato (in quanto emessa senza che questi ne abbia avuto conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore) costituisce il presupposto dell’esperibilità dell’opposizione “successiva” (arg. ex art. 668, primo comma, cod.proc. civ.), sarebbe irragionevole ritenere che il termine per proporre tale opposiz i one presupponga, al contrario,la legittimità dell’ordinanza medesima;

1.2. Con la seconda doglianza articolata con il primo motivo – diretta a censurarela sentenza d’ appello nella parte in cui ha reputato legittimal’ordinanza di convalida emessa in assenza dell’intimato ex art.663 cod. proc. civ.,e dunque in sussistenti ab initio i presupposti di esperibilità dell’opposizione “successiva” di cui all’art. 668, primo comma, cod. proc. civ.– il ricorrente ribadisce che egli non aveva avuto effettiva conoscenza dell’intimazione di sfratto , sicché, invece di emettere l’ordinanza di convalida, il giudice adìto avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della citazione; sostiene che questa circostanza sarebbe provata dall’attestazione di compiuta giacenza apposta dall’ufficiale giudiziario sullarelata di notifica dell’atto; puntualizza che tale mancata conoscenzasarebbe stata causata dall’indebito contegno della moglie del locatore, la quale, senza esservi autorizzata, in molteplici occasioni aveva prelevato le comunicazioni a lui de s tinate dalla cassetta postale; conclude che quest’ultima circostanza (che escludevala possibilità di ritenerlo in colpa per il mancato rinvenimento degliavvisi di tentata notifica e che dunque integrava un’ ipotesi di ca so fortuito ai sensi dell’art. 668, primo comma, cod. proc. civ.), pur rappresentatanell’atto d’appello, non era stata presa in considerazione dalla Corte di merito, che si era limitata a ritenere non credibile lo “smarrimento” dellecomunicazioni; 1.2.a.anche la seconda censura articolata con il p rimo motivo è manifestamente inammissibile; come si è veduto, l’assunto che l’appellante non avesse avuto conoscenza dell’intimazione e non avesse ricevuto la contestuale citazione ( posto a fondamento della deduzione di illegittimità dell’ordinanza di convalida, dell’esperito rimedio dell’ opposizione “successiva” e della richiesta subordinata di rimessione in termini ) , lungi dall’essere stato provato dall ’ opponente – gravato dal relativo onere ai sensi dell’art. 668, primo comma, cod. proc. civ. – , è stato ritenuto persino smentito dallaCorte d’appello, la quale, per un verso, ha accertato la regolarità della notifica dell’atto, evidenziata dall’attestazione di compiuta giacenza formulata dall’ufficiale giudiziario sulla relata; per altro verso, « a fronte dell’attestazione dell’ufficiale postale di avere inserito l’avviso in cassetta» (nonché della circostanza che risultava essere stata notificata per compiuta giacenza anche la comunicazione di cui all’art. 660, ultimo comma, cod. proc. civ.), ha reputato non credibile che « plurime comunicazioni relative alla stessa vicenda [fossero] state tutte “smarrite”» (pag.7 della sentenza impugnata); in tal senso , la Corte di merito ha escluso che fosse provato lo “smarrimento” delle dette comunicazioni per causa non imputabile al destinatario (causa che può identificarsi, oltre che in un fatto naturale, anche nel fatto del terzo) e che quindi fosse stata data la prova del caso fortuitoo della forza maggiore richiesta dall’art. 668, primo comma, cod. proc. civ. ai fini dell’esperibilità dell’opposizione successiva alla convalida; vertendosi in ipotesi di un accertamento di merito fondato sulla motivatavalutazione degli elementi probatori forniti dall’onerato, esso non è sindacabile in sede di legittimità, con conseguente manifesta inammissibilità della censurain esame;

2. con il secondo motivo viene denunciata l’« illegittimità per assenza di pronunciasull’istanza di rimessione nei termini , in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5»; il ricorrente lamenta che la Corte d’appello « non abbia dedotto alcunchéin merito alla richiesta subordinata di rimessione in termini per proporrel’opposizione dopo la convalida » , fondata sulla deduzione della sua incolpevole inconsapevolezzadell’intimazione di sfratto; 2.1.anche questo motivo, in quanto veicolato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,è inammissibile per la già evidenziata preclusione alla possibilità di formulare detta censura in relazione a fattispeciedi doppia conformità tra le sentenze dei gradi di merito; in ogni caso, la censura sarebbe manifestamente infondata poiché la Corte d’appello ha espressamente dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato la richiesta subordinata di essere rimesso in termini per proporre opposizione (pag.6 della sentenza impugnata ) e ha espresso il giudizio di legittimità dell’ordinanza di convalida (escludendo la prova dell’asserita incolpevole mancata conoscenza dell’intimazione di sfratto) anche ai fini del rigetto di tale richiesta subordinata(pag.7, 10° rigo, della sentenza impugnata );

3. con il terzo motivo vi e ne denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art.447 bis e dell’art. 420 V comma, c.p.c. con riferimento al mancato accoglimento delle istanze istruttorie, in relazione all’art. 360, comma 1, punto3) c.p.c.»; il ricorrentelamenta c h e sia stato ritenuto « poco credibile » quanto da lui dedotto in ordine alla « mancata conoscenza degli atti del procedimento di sfratto » (pag.15 del ricorso) , senza che venissero ammesse le prove da lui richieste, in particolare quelle testimoniali;

3.1. anche questo motivo è manifestamente inammissibile , involgendo il giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori richiesti dalla parte ai fini della loro ammissione; giudizioche costituisce prerogativa esclusiva del giudice del merito(Cass. 6/11 / 2023, n.30810);

4. con il quarto motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento all’omesso esame della questione concernente la compensazione delle spese, in relazione all’art. 360, comma 1, punti 3) e 5) c.p.c.»; il ricorrente –ricordato che il giudice di primo grado, dichiarata la cessazione della materia del contendere , aveva fatto applicazione del principio della soccombenzavirtuale, ponendo a suo carico le spese di lite, senza verificare la sussistenza dei presupposti per la loro compensazione – si duole che la Corte d’ appello abbia omesso di esaminareil motivo di gravame con cui, in relazione a tale statuizione , era stata da lui dedottala violazione degli artt . 91 e 92 cod . proc. civ.; 4.1.anche questo motivo è manifestamente inammissibile ; la Corte territoriale ha dato atto che l’appellante, oltre ad impugnare la statuizione sulle spese ( per essere state le s t esse quantificate dal giudice di primo grado sulla base dell a er r on e a qualificazione della causa come di valore indeterminato), aveva anche chiesto che ne fosse disposta la compensazione(pag.6 della sentenza impugnata); peraltro, nel reputare corretta la detta quantificazione, ha ritenuto, sia pur implicitamente, che il Tribunale a vesse correttamente escluso la compensazione, facendo corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale; la censura inesame, dunque, è manifestamente inammissibile sia perchénon è configurabile , neppure alla stregua delle allegazioni del ricorrente, un’omessa pronunciasui motivi d’appello ( vizio che avrebbe dovuto essere denunciatoai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) sia, soprattutto, perché costituisce ius receptum , nell a giuri sp rudenza di questa Corte, il principio per cui la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità e trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912); la compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con laconseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez.

Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329); non sussistendo, dunque, un diritto della parte (anche virtualmente) soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che –come nella fattispecie – abbia confermato la statuizione di primo grado di condanna della parte (virtualmente) soccombente al rimborso delle spese sostenute da quella vittoriosa nel grado medesimo, oltre ad accertare il medesimo diritto con riguardo al grado d’appello;

5. con il quinto motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n.55 e dell’art. 12 c.p.c. con riferimento all’errata individuazione del valore della causain relazione all’art. 360, comma 1, punto 3), c.p.c.»; il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d’ appello ha reputato corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, sul presupposto che la causa avesse valore indeterminato; sostiene che, esclusanella fattispecie l’a pplicabilità dei criteri di cui all’art. 5 del D.M. n. 55/2014, il valore della causa avrebbe dovuto essere determinat o ai sensi dell’art.12 cod. proc. civ. , facendo riferimento alla par t e del rapporto in contestazione , ovverosia all’ammontare dei soli canoni maturati e non pagati fino alladomanda di risoluzionedel contratto, pari ad Euro 778,59; aggiungeche la circostanza che avverso l’intimazione fosse stata proposta opposizione non attribuiva allacausa valore indeterm in abile , sia perchénessuna norma prevedrebbe, in tal caso , una eccezione alle regole codicistiche, sia perché l’opposizione avrebbe natura di mezzo di impugnazione; 5.1.anche il quinto motivo è inammissibile; l’accertamento del valore della causa ai fini dell a quantificazione delle spese è stato operato dal giudicedel merito sulla base di corrette premesse in iure; questa Corte ha statuitoche, ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di rilascio, adottata ex art. 665 cod. proc. civ., a seguito dell’opposizione del conduttore, il valore della causa non è dato dall’ammontare della morosità su cui si fonda l’intimazione di sfratto, ma è costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione; questo principio può esser e applicato anche alla fattispecie in esame, data l’analogia tra l’opposizione “ successiva ” ad ordinanza emessa in assenza dell’intimato (artt. 663 e 668 cod. proc. civ.) e l’impugnazione dell’ordinanza emessa a seguito di comparizione dell’intimato e di rigetto dell’ opposizione “preventiva” con eccezioni non fondate su prova scritta (art.665 cod. proc. civ.); poiché il ricorrentenon ha precisato se fosse stata specificamente dedotta, ai fini delle spese, la durata originaria della locazione conclusasi con lo spontaneorilascio del bene in data 1° agosto 2018, non è censurabile la statuizione del giudice del merito, il quale, ritenuto correttamente non congruente, in funzione della determinazione del valore, il riferimento all’entità della morosità, ha reputato la causa di valore indeterminabile; 6.in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. l e spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

9. s ussistono in oltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibileil ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare al controricorrente l e s pese del giudizio di legittimità , che liquida in Euro 5.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; anorma dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 16400 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su atto separato ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 2946 /202 0 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 16 dicembre 2020; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. in data 22 agosto 2017 [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] lo sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalidadinanzi al Tribunale di Verona, dall’immobile che gli aveva concesso in locazione abitativa con contratto del 27 marzo 2015; in data 5 settembre 2017, in mancanza di co mparizione e di opposizione dell’intimato, il Tribunale emise l’ordinanza di convalida dello sfratto e ordinò il rilascio dell’immobile; in data 11 novembre 2017, iniziò l’esecuzione forzata con la notifica all’intimato, da parte dell’ ufficiale giudiziario , del preavviso di cui all’art. 608 cod. proc. civ.; in data 22 novembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] propose, avverso l’ordinanza di convalida, opposizione “ successiva ”, ai sensi dell’art. 668 cod. proc. civ., sull’assunto di non avere avuto tempestiva conoscenzadell’intimazione; costituitosi in giudizio l’intimante, dopo alcuni rinvii la causa fu decisadal Tribunale di Verona con sentenza del 13 giugno 2019 , con cui fu dichiarata la cessazione della materiadel contendere per essere stato l’immobile rilasciatonelle more; in applicazione della regoladella soccombenza virtuale , rilevata la tardività dell’opposizione e ritenuto che essa fosse direttaa d ottenere la revoca dell’ordinanza di convalida di sfratto e non solo la rideterminazionedel canone dovuto, il Tribunale condannò l’opponente a rimborsare all’ opposto le spese del giudizio , quantificandole sulla base del valore indeterminato della causa; 2.l’appello proposto avverso questa sentenza da R o bert [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corte territoriale di Venezia , con sentenza 16 dicembre 2020, n. 2946, sulla base delle seguenti considerazioni: I- correttamente il giudice di primo grado aveva posto a base del giudizio di soccombenza virtuale dell’ opponente la tardività dell’opposizioneall’ordinanza di convalida di sfratto, per violazione del termine di dieci giorni dall’ inizio dell’esecuzionestabilito dall’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ.; questo termine, infatti, diversamente da quanto reputato dall’appellante – in seguito alla sostituzione del primo comma dell’art. 608 cod. proc. civ., ad opera dell’art. 2, comma 3, lett. e), n.37, del decreto-leggen. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 80/2005 – non decorre dal primo accesso dell’ ufficiale giudiziario sull’immobile da rilasciare, bensì dalla notifica del preavviso con cui lo stesso ufficiale giudiziariocomunica all’esecutato il giorno e l’ora in cui procederà; preavviso che, nel caso di specie,era stato notificato il giorno 11 novembre 2017, con conseguentetardività del ricorso in opposizione all’ordinanza di convalida di sfratto, depositato solo il 22 novembre successivo; II- n on era stato provato l’assunto – posto a fondamento della deduzionedi illegittimità dell’ordinanza di convalida emessa in assenza dell’intimato, ex art. 663 cod. proc. civ. , nonché dell’opposizione proposta contro tale ordinanza , ai sensi dell’art. 668 cod. proc. civ. , e della successiva richiesta di rimessione nei termini per proporla, avanzata in via subordinata con l’atto d’appello– che l’ appellante non avesse avuto conoscenza dell’intimazione e non avesse ricevuto la contestualecitazione; tale assunto, anzi, da un lato risultava persino smentito all’esito del rituale perfezionamento della notifica dell’atto, evidenziata dall’attestazione di compiuta giacenza formulata dall’ ufficiale giudiziario su l la relata; dall’altro lato, «a fronte dell’attestazione dell’ufficialepostale di avere inserito l’avviso in cassetta» (nonché della circostanza che risultavaessere stata notificata per compiuta giacenza anche la comunicazione di cui all’art. 660, ultimo comma, cod. proc. civ.), non era credibile che «plurime comunicazioni relative alla stessa vicenda [fossero] state tutte “smarrite”»; III- correttamente , infine, il primo giudice aveva ritenuto la causadi valore indeterminato medio (peraltro, riducendo del 50% la liquidazione relativa allafase decisoria), non essendo congruente, ai fini della determinazione del valore , il riferimentoall’entità della morosità; 3. propon e ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base dicinque motivi; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; entrambe le partihanno depositato memoria. Considerato che: 1. c on il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione dell’art. 668, secondo comma, c.p.c. con riferimento all’asserita intempestività dell’opposizione dopo la convalida, in relazione all’art. 360, comma 1, punti 3) e 5), c.p.c.»; il ricorrente censura la sentenza d’appello, di integrale conferma di quella di primo grado, sia nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’opposizione proposta dall’intimato avverso l’ordinanza di convalida dello sfratto, per violazionedel termine previsto dall’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ.; sia nella parte in cui ha reputato comunque insussistenti ab initio i pr e supp osti di esperibilità dell’ opposizione “successiva” di cui all’art. 668, primo comma, cod. proc. civ.,ritenendo non pr o vato (e anzi persino smentito ) l’assunto che l’intimato non avesse avuto conoscenzadell’intimazione; 1.1. con la prima censura il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato la circostanza – da lui asseritamente evidenziatanel secondo e n el terzo motivo d’ appello – che l’avviso di “sloggio” di cui all’art.608 cod. proc. civ. era stato emesso sullabase di una ordinanza di rilascio illegittima e, in quanto affettoda invalidità derivata, avrebbe dovuto considerarsi improduttivo di ogni effetto, primo tra tutti quello di far decorrereil termine di dieci giorni per la propo si zione dell’oppo si zione “ successiva ” all’ordinanza medesima, previsto dall’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ.; questa primacensura è manifestamente inammissibile; 1.1.a.in primo luogo, essa, in quanto tesa a denunciare l’omesso esame di una circostanza asseritamente decisiva (la circostanza relativa alla -dedotta - inefficacia per invalidità derivata dell’avviso di “sloggio”per mancanza di effettivaconoscenza, da parte del ricorrente , dell’intimazione di sfratto), oltre a non tener conto del fatto che il sindacato sulla validità di unatto processuale implica la soluzione di una questione giuridica e non il mero esame di un fatto storico, si infrange sulla regola (già posta dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , e ora dal “ nuovo ” art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994); 1.1.b. in secondo luogo, la censura in esame, in quanto tesa a denunciare la violazione della legge processuale, introduce in sede di legittimità una questione nuova, che non risulta essere stata sollevata nel giudiziodi merito; dalla sentenza impugnata risulta, infatti , che la questione della illegittimità della ordinanza di convalida di sfratto – per essere asseritamentestata emessa senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conoscenza dell’intimazione– era stata sollevata specificamente in funzione dell’ accertamento della sussistenza dei presupposti dell’opposizione “ successiva ” alla convalida medesima , ai sensi dell’art.668, primo comma, cod. proc. civ. (nonché della richiesta subordinata di rimessione in termini per l’o p posizione), non anche ai diversi fini della posizione dell’u lteriore questione dell’invalidità derivata e della conseguente inefficacia del preavviso di “sloggio”, in funzione dell’accertamento della mancata decorrenza del termine di cui all’art.668, secondocomma, cod. proc. civ.; la tempestività del ricorso in opposizione –in quanto propostonel termine di di eci giorn i dall’ inizio dell’esecuzione – era stata infatti sostenuta dal ricorrente (allora appellante) non già sul presupposto che questo termine non fosse neppure iniziato a decorrere per inefficacia del decreto di “ sloggio ” , bensì sul diverso presupposto che il termine medesimo fosse iniziatoa decorrere « dall’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo, che costituisce il primo atto dell’esecuzione in forma specifica per il rilascio» (pag. 6 della sentenzaimpugnata); il carattere di novità della questione relativa alla ( asserita ) invalidità derivata e alla conseguente inefficacia del preavviso di “sloggio” ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ., trova poi conferma nella dedotta trascrizione (alle pagg.8-9 del ricorso) dei motivi d’appello, asseritamente ripetitivi diquelli del ricorso in opposizione: sebbene il ricorrente affermi che conquesti motiv i (asseritamente, il secondo e il terzo) aveva censurato la decisione del Tribunale per avere fatto decorrere quel termine non ostante il carattere illegittimo e inefficace del preavviso di “sloggio”, dalla loro trascrizione in ricorso risulta , ben diversamente, che e g li aveva invece argomentato solo sull’illegittimità dell’ordinanza di convalida (per essere stata emessa, in assenza dell’intimato, senza che questi avesse avuto conoscenza della citazione), ai fini dell’accertamento della violazione del dovere giudiziale di ordinarne il rinnovo, ex art.663, primo comma, cod. proc. civ., e della conseguente sussistenza dei presuppostidell’opposizione “successiva”, ex art. 668, primocomma, cod. proc. civ. ; ilcarattere di novità della questione relativa all’invalidità derivata dell’avviso di “sloggio” ne implicala manifesta inammissibilità; invero, imotivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito ( ex multis , Cass.30/03/2007, n.7981; Cass. 9/07/2013, n. 25319; Cass. 25/110/2017, n. 25319; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 29/02/2024, n. 5370; Cass. 1/07/2024, n. 18018); 1.1.c.giova peraltro puntualizzare, sia pure ad ab u ndantiam , che , se la ragione di manifesta inammissibilità non ne avesse impedito la delibazione nel merito, la censura in esame sarebbe stata manifestamenteinfondata; questa Corte ha infatti chiarito che in tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 cod. proc. civ.,il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall’art. 608 cod. proc. civ.,il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla leggen. 80 del 2005, costituisce l’inizio dell’esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico (v., recentemente, Cass. 16/06/2025, n. 16067); il preavviso di “sloggio”, pertanto, fa decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione dopo la convalida in quanto momento iniziale dell’esecuzione (art.668, secondo comma, cod. proc. civ.) , senza che assumarilevanza , sotto tale profilo, l’eventuale illegittimità del provvedimento da eseguire, la quale è sindacabile proprio con il rimedio impugnatorio per il cui esperimento quel lo stesso termine è concesso; d’altra parte, se l’illegittimità della convalida in assenza dell’intimato (in quanto emessa senza che questi ne abbia avuto conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore) costituisce il presupposto dell’esperibilità dell’opposizione “successiva” (arg. ex art. 668, primo comma, cod.proc. civ.), sarebbe irragionevole ritenere che il termine per proporre tale opposiz i one presupponga, al contrario,la legittimità dell’ordinanza medesima; 1.2. Con la seconda doglianza articolata con il primo motivo – diretta a censurarela sentenza d’ appello nella parte in cui ha reputato legittimal’ordinanza di convalida emessa in assenza dell’intimato ex art.663 cod. proc. civ.,e dunque in sussistenti ab initio i presupposti di esperibilità dell’opposizione “successiva” di cui all’art. 668, primo comma, cod. proc. civ.– il ricorrente ribadisce che egli non aveva avuto effettiva conoscenza dell’intimazione di sfratto , sicché, invece di emettere l’ordinanza di convalida, il giudice adìto avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della citazione; sostiene che questa circostanza sarebbe provata dall’attestazione di compiuta giacenza apposta dall’ufficiale giudiziario sullarelata di notifica dell’atto; puntualizza che tale mancata conoscenzasarebbe stata causata dall’indebito contegno della moglie del locatore, la quale, senza esservi autorizzata, in molteplici occasioni aveva prelevato le comunicazioni a lui de s tinate dalla cassetta postale; conclude che quest’ultima circostanza (che escludevala possibilità di ritenerlo in colpa per il mancato rinvenimento degliavvisi di tentata notifica e che dunque integrava un’ ipotesi di ca so fortuito ai sensi dell’art. 668, primo comma, cod. proc. civ.), pur rappresentatanell’atto d’appello, non era stata presa in considerazione dalla Corte di merito, che si era limitata a ritenere non credibile lo “smarrimento” dellecomunicazioni; 1.2.a.anche la seconda censura articolata con il p rimo motivo è manifestamente inammissibile; come si è veduto, l’assunto che l’appellante non avesse avuto conoscenza dell’intimazione e non avesse ricevuto la contestuale citazione ( posto a fondamento della deduzione di illegittimità dell’ordinanza di convalida, dell’esperito rimedio dell’ opposizione “successiva” e della richiesta subordinata di rimessione in termini ) , lungi dall’essere stato provato dall ’ opponente – gravato dal relativo onere ai sensi dell’art. 668, primo comma, cod. proc. civ. – , è stato ritenuto persino smentito dallaCorte d’appello, la quale, per un verso, ha accertato la regolarità della notifica dell’atto, evidenziata dall’attestazione di compiuta giacenza formulata dall’ufficiale giudiziario sulla relata; per altro verso, « a fronte dell’attestazione dell’ufficiale postale di avere inserito l’avviso in cassetta» (nonché della circostanza che risultava essere stata notificata per compiuta giacenza anche la comunicazione di cui all’art. 660, ultimo comma, cod. proc. civ.), ha reputato non credibile che « plurime comunicazioni relative alla stessa vicenda [fossero] state tutte “smarrite”» (pag.7 della sentenza impugnata); in tal senso , la Corte di merito ha escluso che fosse provato lo “smarrimento” delle dette comunicazioni per causa non imputabile al destinatario (causa che può identificarsi, oltre che in un fatto naturale, anche nel fatto del terzo) e che quindi fosse stata data la prova del caso fortuitoo della forza maggiore richiesta dall’art. 668, primo comma, cod. proc. civ. ai fini dell’esperibilità dell’opposizione successiva alla convalida; vertendosi in ipotesi di un accertamento di merito fondato sulla motivatavalutazione degli elementi probatori forniti dall’onerato, esso non è sindacabile in sede di legittimità, con conseguente manifesta inammissibilità della censurain esame; 2. con il secondo motivo viene denunciata l’« illegittimità per assenza di pronunciasull’istanza di rimessione nei termini , in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5»; il ricorrente lamenta che la Corte d’appello « non abbia dedotto alcunchéin merito alla richiesta subordinata di rimessione in termini per proporrel’opposizione dopo la convalida » , fondata sulla deduzione della sua incolpevole inconsapevolezzadell’intimazione di sfratto; 2.1.anche questo motivo, in quanto veicolato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,è inammissibile per la già evidenziata preclusione alla possibilità di formulare detta censura in relazione a fattispeciedi doppia conformità tra le sentenze dei gradi di merito; in ogni caso, la censura sarebbe manifestamente infondata poiché la Corte d’appello ha espressamente dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato la richiesta subordinata di essere rimesso in termini per proporre opposizione (pag.6 della sentenza impugnata ) e ha espresso il giudizio di legittimità dell’ordinanza di convalida (escludendo la prova dell’asserita incolpevole mancata conoscenza dell’intimazione di sfratto) anche ai fini del rigetto di tale richiesta subordinata(pag.7, 10° rigo, della sentenza impugnata ); 3. con il terzo motivo vi e ne denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art.447 bis e dell’art. 420 V comma, c.p.c. con riferimento al mancato accoglimento delle istanze istruttorie, in relazione all’art. 360, comma 1, punto3) c.p.c.»; il ricorrentelamenta c h e sia stato ritenuto « poco credibile » quanto da lui dedotto in ordine alla « mancata conoscenza degli atti del procedimento di sfratto » (pag.15 del ricorso) , senza che venissero ammesse le prove da lui richieste, in particolare quelle testimoniali; 3.1. anche questo motivo è manifestamente inammissibile , involgendo il giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori richiesti dalla parte ai fini della loro ammissione; giudizioche costituisce prerogativa esclusiva del giudice del merito(Cass. 6/11 / 2023, n.30810); 4. con il quarto motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento all’omesso esame della questione concernente la compensazione delle spese, in relazione all’art. 360, comma 1, punti 3) e 5) c.p.c.»; il ricorrente –ricordato che il giudice di primo grado, dichiarata la cessazione della materia del contendere , aveva fatto applicazione del principio della soccombenzavirtuale, ponendo a suo carico le spese di lite, senza verificare la sussistenza dei presupposti per la loro compensazione – si duole che la Corte d’ appello abbia omesso di esaminareil motivo di gravame con cui, in relazione a tale statuizione , era stata da lui dedottala violazione degli artt . 91 e 92 cod . proc. civ.; 4.1.anche questo motivo è manifestamente inammissibile ; la Corte territoriale ha dato atto che l’appellante, oltre ad impugnare la statuizione sulle spese ( per essere state le s t esse quantificate dal giudice di primo grado sulla base dell a er r on e a qualificazione della causa come di valore indeterminato), aveva anche chiesto che ne fosse disposta la compensazione(pag.6 della sentenza impugnata); peraltro, nel reputare corretta la detta quantificazione, ha ritenuto, sia pur implicitamente, che il Tribunale a vesse correttamente escluso la compensazione, facendo corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale; la censura inesame, dunque, è manifestamente inammissibile sia perchénon è configurabile , neppure alla stregua delle allegazioni del ricorrente, un’omessa pronunciasui motivi d’appello ( vizio che avrebbe dovuto essere denunciatoai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) sia, soprattutto, perché costituisce ius receptum , nell a giuri sp rudenza di questa Corte, il principio per cui la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità e trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912); la compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con laconseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329); non sussistendo, dunque, un diritto della parte (anche virtualmente) soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che –come nella fattispecie – abbia confermato la statuizione di primo grado di condanna della parte (virtualmente) soccombente al rimborso delle spese sostenute da quella vittoriosa nel grado medesimo, oltre ad accertare il medesimo diritto con riguardo al grado d’appello; 5. con il quinto motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n.55 e dell’art. 12 c.p.c. con riferimento all’errata individuazione del valore della causain relazione all’art. 360, comma 1, punto 3), c.p.c.»; il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d’ appello ha reputato corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, sul presupposto che la causa avesse valore indeterminato; sostiene che, esclusanella fattispecie l’a pplicabilità dei criteri di cui all’art. 5 del D.M. n. 55/2014, il valore della causa avrebbe dovuto essere determinat o ai sensi dell’art.12 cod. proc. civ. , facendo riferimento alla par t e del rapporto in contestazione , ovverosia all’ammontare dei soli canoni maturati e non pagati fino alladomanda di risoluzionedel contratto, pari ad Euro 778,59; aggiungeche la circostanza che avverso l’intimazione fosse stata proposta opposizione non attribuiva allacausa valore indeterm in abile , sia perchénessuna norma prevedrebbe, in tal caso , una eccezione alle regole codicistiche, sia perché l’opposizione avrebbe natura di mezzo di impugnazione; 5.1.anche il quinto motivo è inammissibile; l’accertamento del valore della causa ai fini dell a quantificazione delle spese è stato operato dal giudicedel merito sulla base di corrette premesse in iure; questa Corte ha statuitoche, ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di rilascio, adottata ex art. 665 cod. proc. civ., a seguito dell’opposizione del conduttore, il valore della causa non è dato dall’ammontare della morosità su cui si fonda l’intimazione di sfratto, ma è costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione; questo principio può esser e applicato anche alla fattispecie in esame, data l’analogia tra l’opposizione “ successiva ” ad ordinanza emessa in assenza dell’intimato (artt. 663 e 668 cod. proc. civ.) e l’impugnazione dell’ordinanza emessa a seguito di comparizione dell’intimato e di rigetto dell’ opposizione “preventiva” con eccezioni non fondate su prova scritta (art.665 cod. proc. civ.); poiché il ricorrentenon ha precisato se fosse stata specificamente dedotta, ai fini delle spese, la durata originaria della locazione conclusasi con lo spontaneorilascio del bene in data 1° agosto 2018, non è censurabile la statuizione del giudice del merito, il quale, ritenuto correttamente non congruente, in funzione della determinazione del valore, il riferimento all’entità della morosità, ha reputato la causa di valore indeterminabile; 6.in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; 7. l e spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 9. s ussistono in oltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibileil ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare al controricorrente l e s pese del giudizio di legittimità , che liquida in Euro 5.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; anorma dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà at
Sentenza Cassazione n. 27852/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris