Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 03965/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28/05/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 28 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e gli aveva irrogato la pena di sette mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ed applicazione dell'aumento per la continuazione.

Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe concorso nell'attività di cessione di sostanze stupefacenti effettuata da [OSCURATO:PERSONA], accompagnando quest'ultimo con la propria autovettura in vari luoghi presso i clienti per le consegne di droga in cambio di dosi di cocaina, in data 14 marzo 2015.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto ed al mancato esame dei motivi di appello.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alle puntuali censure mosse con i motivi di appello.

Si precisa che la Corte d'appello non ha risposto ad alcuna delle seguenti deduzioni della difesa: -) è assolutamente remota la possibilità per il ricorrente di raggiungere il Comune di Pigra nell'ora in cui il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato la cella ubicata in quella località, perché, se così fosse, il medesimo avrebbe percorso in auto una strada di 113 km., costellata di semafori, in un'ora e quattro minuti; -) l'attività di accompagnamento in auto si spiega in funzione del recupero di dosi per il proprio fabbisogno personale e non certo dell'ausilio all'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], anzi una volta rifiutata con la conseguenza della sottrazione della propria carta d'identità per ritorsione da parte di quest'ultimo, come indicato dall'imputato e dal teste [OSCURATO:PERSONA]; -) il ringraziamento effettuato dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione telefonica intercorsa alla fine della giornata conferma come la consegna della dose era avvenuta in modo inaspettato e non certo a titolo di compenso per l'accompagnamento in auto; -) la conversazione precedente al viaggio, nella quale il ricorrente diceva a [OSCURATO:PERSONA] di essere disponibile a raggiungerlo, ma solo «per una cosa seria», può essere intesa plausibilmente anche come richiesta di acquistare cocaina di "buona qualità". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Prive di specificità sono le censure che, in relazione al giudizio concernente la sussistenza del fatto, contestano il mancato esame, da parte del giudice di appello, delle doglianze formulate con l'atto di gravame in ordine alla inverosimiglianza dell'effettuazione del viaggio del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA] a Pigra il 14 marzo 2015, stanti la lunghezza del percorso, pari a 113 km., la presenza di semafori sul tratto stradale e il ridotto tempo a disposizione, non superiore ad un'ora e quattro minuti.

2.1. Occorre premettere che il vizio di omessa motivazione assume rilievo, ed è ammissibile, solo se ed in quanto attiene a circostanze che abbiano un significato decisivo in ordine al punto della decisione che viene criticato.

Invero, la censura che non attiene a circostanze di significato decisivo in ordine al punto della decisione "attaccato" è priva di specificità, siccome inidonea a mettere in discussione le conclusioni raggiunte in proposito nella sentenza impugnata e che si intende contestare.

In questo senso, pur in assenza di una puntualizzazione specifica, risulta orientata la giurisprudenza di legittimità.

Secondo una decisione, ad esempio, in tema di ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte deduca l'omessa motivazione circa l'inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha comunque l'onere di enunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento, in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice (così Sez. 4, n. 13329 del 08/02/2018, Agresti, Rv. 273251-01).

Altra pronuncia, poi, ha affermato che è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello che contesti parti della testimonianza non rilevanti, sia rispetto al nucleo fondamentale dell'accusa, sia con riguardo alla valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, ovvero alla sua capacità di reagire in modo coerente alle sollecitazioni dell'esame giudiziale (Sez. 2, n. 19534 del 25/02/2020, Carrino, Rv. 279416-01).

2.2. Nella specie, sebbene il capo di imputazione faccia riferimento anche alla località di Pigra come luogo di consumazione del reato, indicando che il delitto è stato commesso «in Palanzo, Pigra (Como) e zone limitrofe», la sentenza di primo grado non afferma in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente durante il percorso effettuato da entrambi sull'automobile di quest'ultimo la sera del 14 marzo 2015 raggiunsero Pigra.

E, d'altro canto, non si mette in discussione quanto risulta dalle conversazioni intercettate e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, ossia che questi trasportò con la propria auto [OSCURATO:PERSONA] il giorno 14 marzo 2015 tra le ore 20,41 e le ore 22,47 e che, durante il comune viaggio, i due contattarono telefonicamente altre persone e si incontrarono con le stesse.

Di conseguenza, l'effettuazione o meno del viaggio sino alla località di Pigra non assume alcun rilievo ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di concorso nell'attività di illecita cessione di sostanze stupefacenti.2.3.

In considerazione di quanto evidenziato, la censura sulla quale non ha motivato la Corte d'appello è da ritenere priva di specificità.

Tale censura, infatti, attiene ad una circostanza non addotta dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione, e non decisiva ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza del fatto di reato.

Ne discende che la mancata risposta da parte della sentenza di secondo grado in ordine a tale censura non integra vizio di motivazione rilevabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3.

Infondate sono le ulteriori censure, che attribuiscono alla conversazione precedente l'accompagnamento, a tale attività di accompagnamento, e al ringraziamento effettuato dal ricorrente alla fine della serata un significato diverso da quello indicato dalla sentenza impugnata.

In effetti, la sintetica motivazione della Corte d'appello deve essere letta congiuntamente a quella offerta dal Tribunale.

Tenendo conto dell'integrazione delle due motivazioni, gli elementi addotti per affermare la responsabilità del ricorrente risultano valutati in modo non manifestamente illogico.

Innanzitutto, le conversazioni riportate anche testualmente dalla sentenza di primo grado, sono congrue rispetto alla conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], la sera del 14 marzo 2015, contattò l'odierno ricorrente per farsi accompagnare a cedere droga ai clienti, in cambio di una dose di droga.

In particolare, nella prima telefonata, alle ore 20,26, per come trascritta, l'odierno ricorrente risulta dire all'interlocutore di essere disponibile solo «per una cosa seria», e, poi, dopo aver precisato: «ah, ok, sì però ... ascolta, dimmelo subito al telefono giusto cioè ... mi dai giusto ... almeno uno ...», ottenere la risposta: «ti do come l'altra volta ... come l'altra volta».

Inoltre, si rappresenta che nel corso del viaggio, dopo l'effettuazione di una consegna ad un cliente il quale nel pomeriggio aveva contattato con espressa richiesta di droga [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo passa il proprio telefono al ricorrente perché parli con altro cliente, il quale gli spiega come raggiungere il luogo dove incontrarsi.

Si evidenzia, ancora, che, alla fine della serata, alle ore 22,47, il ricorrente telefona a [OSCURATO:PERSONA] e lo ringrazia per quanto ricevuto.

Inoltre, immune da vizi è anche il richiamo effettuato sia dalla Corte d'appello, sia dal Tribunale alle dichiarazioni del ricorrente per ulteriormente convalidare le conclusioni in ordine al significato delle risultanze delle intercettazioni.

Invero, si segnala che il ricorrente, pur negando di avere dato passaggi a [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli di compiere attività di spaccio, ha ammesso di avere trasportato il medesimo a bordo della sua auto a ritirare il corrispettivo delle cessioni di droga, con l'accordo di ricevere una maggiore quantità di cocaina.

Ciò posto, non manifestamente illogica è la conclusione secondo cui le riferite dichiarazioni hanno il significato di piena consapevolezza dell'aiuto prestato al concorrente per lo svolgimento di condotte di cessione di sostanze stupefacenti.

4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28/05/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e gli aveva irrogato la pena di sette mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ed applicazione dell'aumento per la continuazione. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe concorso nell'attività di cessione di sostanze stupefacenti effettuata da [OSCURATO:PERSONA], accompagnando quest'ultimo con la propria autovettura in vari luoghi presso i clienti per le consegne di droga in cambio di dosi di cocaina, in data 14 marzo 2015. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto ed al mancato esame dei motivi di appello. Si deduce che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alle puntuali censure mosse con i motivi di appello. Si precisa che la Corte d'appello non ha risposto ad alcuna delle seguenti deduzioni della difesa: -) è assolutamente remota la possibilità per il ricorrente di raggiungere il Comune di Pigra nell'ora in cui il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato la cella ubicata in quella località, perché, se così fosse, il medesimo avrebbe percorso in auto una strada di 113 km., costellata di semafori, in un'ora e quattro minuti; -) l'attività di accompagnamento in auto si spiega in funzione del recupero di dosi per il proprio fabbisogno personale e non certo dell'ausilio all'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], anzi una volta rifiutata con la conseguenza della sottrazione della propria carta d'identità per ritorsione da parte di quest'ultimo, come indicato dall'imputato e dal teste [OSCURATO:PERSONA]; -) il ringraziamento effettuato dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione telefonica intercorsa alla fine della giornata conferma come la consegna della dose era avvenuta in modo inaspettato e non certo a titolo di compenso per l'accompagnamento in auto; -) la conversazione precedente al viaggio, nella quale il ricorrente diceva a [OSCURATO:PERSONA] di essere disponibile a raggiungerlo, ma solo «per una cosa seria», può essere intesa plausibilmente anche come richiesta di acquistare cocaina di "buona qualità". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità sono le censure che, in relazione al giudizio concernente la sussistenza del fatto, contestano il mancato esame, da parte del giudice di appello, delle doglianze formulate con l'atto di gravame in ordine alla inverosimiglianza dell'effettuazione del viaggio del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA] a Pigra il 14 marzo 2015, stanti la lunghezza del percorso, pari a 113 km., la presenza di semafori sul tratto stradale e il ridotto tempo a disposizione, non superiore ad un'ora e quattro minuti. 2.1. Occorre premettere che il vizio di omessa motivazione assume rilievo, ed è ammissibile, solo se ed in quanto attiene a circostanze che abbiano un significato decisivo in ordine al punto della decisione che viene criticato. Invero, la censura che non attiene a circostanze di significato decisivo in ordine al punto della decisione "attaccato" è priva di specificità, siccome inidonea a mettere in discussione le conclusioni raggiunte in proposito nella sentenza impugnata e che si intende contestare. In questo senso, pur in assenza di una puntualizzazione specifica, risulta orientata la giurisprudenza di legittimità. Secondo una decisione, ad esempio, in tema di ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte deduca l'omessa motivazione circa l'inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha comunque l'onere di enunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento, in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice (così Sez. 4, n. 13329 del 08/02/2018, Agresti, Rv. 273251-01). Altra pronuncia, poi, ha affermato che è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello che contesti parti della testimonianza non rilevanti, sia rispetto al nucleo fondamentale dell'accusa, sia con riguardo alla valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, ovvero alla sua capacità di reagire in modo coerente alle sollecitazioni dell'esame giudiziale (Sez. 2, n. 19534 del 25/02/2020, Carrino, Rv. 279416-01). 2.2. Nella specie, sebbene il capo di imputazione faccia riferimento anche alla località di Pigra come luogo di consumazione del reato, indicando che il delitto è stato commesso «in Palanzo, Pigra (Como) e zone limitrofe», la sentenza di primo grado non afferma in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente durante il percorso effettuato da entrambi sull'automobile di quest'ultimo la sera del 14 marzo 2015 raggiunsero Pigra. E, d'altro canto, non si mette in discussione quanto risulta dalle conversazioni intercettate e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, ossia che questi trasportò con la propria auto [OSCURATO:PERSONA] il giorno 14 marzo 2015 tra le ore 20,41 e le ore 22,47 e che, durante il comune viaggio, i due contattarono telefonicamente altre persone e si incontrarono con le stesse. Di conseguenza, l'effettuazione o meno del viaggio sino alla località di Pigra non assume alcun rilievo ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di concorso nell'attività di illecita cessione di sostanze stupefacenti.2.3. In considerazione di quanto evidenziato, la censura sulla quale non ha motivato la Corte d'appello è da ritenere priva di specificità. Tale censura, infatti, attiene ad una circostanza non addotta dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione, e non decisiva ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza del fatto di reato. Ne discende che la mancata risposta da parte della sentenza di secondo grado in ordine a tale censura non integra vizio di motivazione rilevabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3. Infondate sono le ulteriori censure, che attribuiscono alla conversazione precedente l'accompagnamento, a tale attività di accompagnamento, e al ringraziamento effettuato dal ricorrente alla fine della serata un significato diverso da quello indicato dalla sentenza impugnata. In effetti, la sintetica motivazione della Corte d'appello deve essere letta congiuntamente a quella offerta dal Tribunale. Tenendo conto dell'integrazione delle due motivazioni, gli elementi addotti per affermare la responsabilità del ricorrente risultano valutati in modo non manifestamente illogico. Innanzitutto, le conversazioni riportate anche testualmente dalla sentenza di primo grado, sono congrue rispetto alla conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], la sera del 14 marzo 2015, contattò l'odierno ricorrente per farsi accompagnare a cedere droga ai clienti, in cambio di una dose di droga. In particolare, nella prima telefonata, alle ore 20,26, per come trascritta, l'odierno ricorrente risulta dire all'interlocutore di essere disponibile solo «per una cosa seria», e, poi, dopo aver precisato: «ah, ok, sì però ... ascolta, dimmelo subito al telefono giusto cioè ... mi dai giusto ... almeno uno ...», ottenere la risposta: «ti do come l'altra volta ... come l'altra volta». Inoltre, si rappresenta che nel corso del viaggio, dopo l'effettuazione di una consegna ad un cliente il quale nel pomeriggio aveva contattato con espressa richiesta di droga [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo passa il proprio telefono al ricorrente perché parli con altro cliente, il quale gli spiega come raggiungere il luogo dove incontrarsi. Si evidenzia, ancora, che, alla fine della serata, alle ore 22,47, il ricorrente telefona a [OSCURATO:PERSONA] e lo ringrazia per quanto ricevuto. Inoltre, immune da vizi è anche il richiamo effettuato sia dalla Corte d'appello, sia dal Tribunale alle dichiarazioni del ricorrente per ulteriormente convalidare le conclusioni in ordine al significato delle risultanze delle intercettazioni. Invero, si segnala che il ricorrente, pur negando di avere dato passaggi a [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli di compiere attività di spaccio, ha ammesso di avere trasportato il medesimo a bordo della sua auto a ritirare il corrispettivo delle cessioni di droga, con l'accordo di ricevere una maggiore quantità di cocaina. Ciò posto, non manifestamente illogica è la conclusione secondo cui le riferite dichiarazioni hanno il significato di piena consapevolezza dell'aiuto prestato al concorrente per lo svolgimento di condotte di cessione di sostanze stupefacenti. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 03965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris