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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04610/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 2/12/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di rapina aggravata (capo A) e di lesioni aggravate consumate e tentate (capi B e C), commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (già definitivamente giudicato).

2. A seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Roma con il provvedimento qui impugnato annullava tale ordinanza limitatamente al reato di cui al capo B) per difetto delle condizioni di applicabilità della misura carceraria ai sensi dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., confermandola nel resto, previo assorbimento nel delitto di rapina del fatto di cui al capo C).

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. la violazione di norme processuali con riferimento agli artt. 192, 273, 309 e 453 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione.

Rileva in primo luogo la difesa ricorrente che, con l’istanza di riesame, era stata lamentata la mancanza in atti di elementi idonei ad identificare [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe ai fatti oggetto di contestazione provvisoria; che il Tribunale ha ritenuto non scrutinabile la censura in questione essendo ormai precluso l’esame delle censure in punto di gravità indiziaria poiché nei confronti dell’indagato era stato emesso decreto di giudizio immediato per “evidenza” della prova.

Tale assunto viola il disposto di cui all’art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen.il quale prevede che la richiesta di giudizio immediato è formulata solo dopo la definizione della procedura di riesame, ovvero successivamente al decorso dei termini decadenziali previsti per la sua proposizione.

In ogni caso, osserva la difesa ricorrente, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha affermato che al giudice investito della richiesta di riesame non é preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a seguito del sopravvenuto rinvio a giudizio dell’imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata e che la citazione a giudizio immediato, ai sensi dell’art. 453 cod. proc. pen., essendo basata sulla valutazione operata dal solo pubblico ministero, non può in alcun modo pregiudicare la diversa e autonoma delibazione che il giudice de liberate è chiamato ad effettuare con riferimento al requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen.

In secondo luogo, la difesa ricorrente ripropone in questa sede la censura in punto di assenza di gravità indiziaria con riferimento al concorso dell’odierno ricorrente nei reati contestati lamentando l’omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame.

Il coimputato [OSCURATO:PERSONA] lo ha scagionato avendo affermato di avere commesso la rapina in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; l’unico elemento a carico è costituito dal riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa che non è, tuttavia, attendibile in quanto non proceduto dalla descrizione dei soggetti da individuare, eseguito mediante l’esibizione alla vittima di poche fotografie, peraltro ritraenti l’indagato in condizioni fisiche molto diverse e cioè risalenti ad un’epoca (2018) precedente all’intervento di by-pass gastrico a seguito del quale aveva perso 120 chilogrammi di peso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato per essere infondato l’unico motivo proposto.

2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, in mancanza di fatti sopravvenuti idonei a modificare la valutazione già effettuata in punto di gravità indiziaria, la possibilità di rimettere in discussione i “ gravi indizi” è esclusa non solo quando vi sia stata già pronuncia di condanna, ma anche nel caso in cui la fase del giudizio sia stata instaurata nelle forme del giudizio immediato per “evidenza della prova” verificata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. proc. pen. (SU n. 38 del 25/10/1995, Liotta, Rv. 202858).

Tale principio, anche recentemente ribadito con pronunzia Sez. 6, n. 31781 del 11/06/2024, non mass., non è in contrasto e neppure può ritenersi dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602, secondo cui, anche dopo le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, al giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare personale non è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a seguito della sopravvenienza del rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata.

Il decreto di giudizio immediato per “evidenza della prova” è il risultato di un apprezzamento prognostico di responsabilità, tutt’altro che sommario, e, per la sua intrinseca natura, può farsi rientrare nel novero di quelle decisioni – espressamente individuate dalla Corte Costituzionale con lasentenza 15 marzo 1996 n. 71 - che contengono “una valutazione di merito di tale incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza” e che possono, dunque, “legittimamente precludere… il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimento de libertate”.

Ed invero, la “prova evidente” -che già nel suo significato semantico richiama una nozione ben diversa da quella di “indizi gravi” - implica un alto (e non solo qualificato) grado di probabilità di condanna, salva l’acquisizione in dibattimento di ulteriori prove o lo sviluppo di ulteriori approfondimenti (Sez.

U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 3, n. 15833 del 02/03/2001,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 218674).

Ne deriva che il decreto di giudizio immediato emesso in presenza di tale presupposto è provvedimento che contiene, in sé, un necessario apprezzamento di merito con concreta ed altamente probabile prevedibilità della condanna dell’imputato, tale da escludere la possibilità di particolari sviluppi con conseguente inutilità dell’udienza preliminare, a priori superflua, in ragione della fondatezza dell’accusa e, viceversa, della assenza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (Sez., 3, n. 549 del 07/12/2007, dep. 2008, Vita, Rv. 238852), così andando inevitabilmente oltre ed assorbendo, precludendone la rivalutazione, la “qualificata probabilità di colpevolezza” che contraddistingue il giudizio di gravità indiziaria in sede cautelare

3. Tanto premesso, nei confronti dell’odierno ricorrente è stato emesso in data 30 settembre 2025, quindi in epoca antecedente all’ordinanza impugnata, decreto di giudizio immediato sul presupposto della “evidenza della prova” ai sensi dell’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., la cui emissione non è in alcun modo subordinata alla definizione del procedimento di riesame o alla decorrenza dei termini richiesti per la sua proposizione.

Tale provvedimento è intervenuto successivamente al rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare per difetto di gravità indiziaria con la quale erano state sottoposte al giudice per le indagini preliminari, quali fatti nuovi, proprio le circostanze poi nuovamente fatte valere in sede di procedura di riesame e riproposte con il presente ricorso (inattendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa nei confronti dell’odierno ricorrente e dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]).

Ne deriva che quanto dedotto avanti al Tribunale del riesame effettivamente non costituiva elemento nuovo sopravvenuto, ma riguardava profili già conosciuti e valutati dal giudice per le indagini preliminari che li aveva ritenuti inidonei ad escludere la sussistenza del presupposto della “evidenza della prova” posto a base del decreto di giudizio immediato e, come tali, non scrutinabili dal collegio della cautela il quale correttamente ha ritenuto precluso l’esame del profilo di gravità indiziaria.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio.

5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 2/12/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di rapina aggravata (capo A) e di lesioni aggravate consumate e tentate (capi B e C), commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (già definitivamente giudicato). 2. A seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Roma con il provvedimento qui impugnato annullava tale ordinanza limitatamente al reato di cui al capo B) per difetto delle condizioni di applicabilità della misura carceraria ai sensi dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., confermandola nel resto, previo assorbimento nel delitto di rapina del fatto di cui al capo C). 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. la violazione di norme processuali con riferimento agli artt. 192, 273, 309 e 453 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione. Rileva in primo luogo la difesa ricorrente che, con l’istanza di riesame, era stata lamentata la mancanza in atti di elementi idonei ad identificare [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe ai fatti oggetto di contestazione provvisoria; che il Tribunale ha ritenuto non scrutinabile la censura in questione essendo ormai precluso l’esame delle censure in punto di gravità indiziaria poiché nei confronti dell’indagato era stato emesso decreto di giudizio immediato per “evidenza” della prova. Tale assunto viola il disposto di cui all’art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen.il quale prevede che la richiesta di giudizio immediato è formulata solo dopo la definizione della procedura di riesame, ovvero successivamente al decorso dei termini decadenziali previsti per la sua proposizione. In ogni caso, osserva la difesa ricorrente, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha affermato che al giudice investito della richiesta di riesame non é preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a seguito del sopravvenuto rinvio a giudizio dell’imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata e che la citazione a giudizio immediato, ai sensi dell’art. 453 cod. proc. pen., essendo basata sulla valutazione operata dal solo pubblico ministero, non può in alcun modo pregiudicare la diversa e autonoma delibazione che il giudice de liberate è chiamato ad effettuare con riferimento al requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen. In secondo luogo, la difesa ricorrente ripropone in questa sede la censura in punto di assenza di gravità indiziaria con riferimento al concorso dell’odierno ricorrente nei reati contestati lamentando l’omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame. Il coimputato [OSCURATO:PERSONA] lo ha scagionato avendo affermato di avere commesso la rapina in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; l’unico elemento a carico è costituito dal riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa che non è, tuttavia, attendibile in quanto non proceduto dalla descrizione dei soggetti da individuare, eseguito mediante l’esibizione alla vittima di poche fotografie, peraltro ritraenti l’indagato in condizioni fisiche molto diverse e cioè risalenti ad un’epoca (2018) precedente all’intervento di by-pass gastrico a seguito del quale aveva perso 120 chilogrammi di peso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per essere infondato l’unico motivo proposto. 2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, in mancanza di fatti sopravvenuti idonei a modificare la valutazione già effettuata in punto di gravità indiziaria, la possibilità di rimettere in discussione i “ gravi indizi” è esclusa non solo quando vi sia stata già pronuncia di condanna, ma anche nel caso in cui la fase del giudizio sia stata instaurata nelle forme del giudizio immediato per “evidenza della prova” verificata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. proc. pen. (SU n. 38 del 25/10/1995, Liotta, Rv. 202858). Tale principio, anche recentemente ribadito con pronunzia Sez. 6, n. 31781 del 11/06/2024, non mass., non è in contrasto e neppure può ritenersi dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602, secondo cui, anche dopo le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, al giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare personale non è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a seguito della sopravvenienza del rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata. Il decreto di giudizio immediato per “evidenza della prova” è il risultato di un apprezzamento prognostico di responsabilità, tutt’altro che sommario, e, per la sua intrinseca natura, può farsi rientrare nel novero di quelle decisioni – espressamente individuate dalla Corte Costituzionale con lasentenza 15 marzo 1996 n. 71 - che contengono “una valutazione di merito di tale incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza” e che possono, dunque, “legittimamente precludere… il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimento de libertate”. Ed invero, la “prova evidente” -che già nel suo significato semantico richiama una nozione ben diversa da quella di “indizi gravi” - implica un alto (e non solo qualificato) grado di probabilità di condanna, salva l’acquisizione in dibattimento di ulteriori prove o lo sviluppo di ulteriori approfondimenti (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 3, n. 15833 del 02/03/2001,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 218674). Ne deriva che il decreto di giudizio immediato emesso in presenza di tale presupposto è provvedimento che contiene, in sé, un necessario apprezzamento di merito con concreta ed altamente probabile prevedibilità della condanna dell’imputato, tale da escludere la possibilità di particolari sviluppi con conseguente inutilità dell’udienza preliminare, a priori superflua, in ragione della fondatezza dell’accusa e, viceversa, della assenza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (Sez., 3, n. 549 del 07/12/2007, dep. 2008, Vita, Rv. 238852), così andando inevitabilmente oltre ed assorbendo, precludendone la rivalutazione, la “qualificata probabilità di colpevolezza” che contraddistingue il giudizio di gravità indiziaria in sede cautelare 3. Tanto premesso, nei confronti dell’odierno ricorrente è stato emesso in data 30 settembre 2025, quindi in epoca antecedente all’ordinanza impugnata, decreto di giudizio immediato sul presupposto della “evidenza della prova” ai sensi dell’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., la cui emissione non è in alcun modo subordinata alla definizione del procedimento di riesame o alla decorrenza dei termini richiesti per la sua proposizione. Tale provvedimento è intervenuto successivamente al rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare per difetto di gravità indiziaria con la quale erano state sottoposte al giudice per le indagini preliminari, quali fatti nuovi, proprio le circostanze poi nuovamente fatte valere in sede di procedura di riesame e riproposte con il presente ricorso (inattendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa nei confronti dell’odierno ricorrente e dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Ne deriva che quanto dedotto avanti al Tribunale del riesame effettivamente non costituiva elemento nuovo sopravvenuto, ma riguardava profili già conosciuti e valutati dal giudice per le indagini preliminari che li aveva ritenuti inidonei ad escludere la sussistenza del presupposto della “evidenza della prova” posto a base del decreto di giudizio immediato e, come tali, non scrutinabili dal collegio della cautela il quale correttamente ha ritenuto precluso l’esame del profilo di gravità indiziaria. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio. 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e cond
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