CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03472/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22755/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. B. TIEPOLO N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Settore artistico – nullità contratti a termine – conversione - RGN 22755/2021 Pag.rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri; -controricorrente - avverso la sentenza n. 631/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 3117/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’odierno ricorrente aveva lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in virtù di plurimi contratti a temine, analiticamente indicati per durata ed oggetto, per un periodo compreso tra il 2.9.2005 ed il 1.8.2014 , e quindi di gran lunga superiore a 36 mesi, in qualità di “Tersicoreo” di fila con obbligo di solista, inquadrato nel VI livello del CCNL di categoria, svolgendo in alcune produzioni le mansioni di ballerino con obbligo di solista riconducibili nel III livello, aveva agito dinanzi al Tribunale di Napoli deducendo, sotto vari profili, la illegittimità della apposizione del termine ai contratti sottoscritti, chiedendo l’accertamento della esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione, anche per il pagamento dell’integrazione retributiva di cui all’art. 87, ed al risarcimento del danno. In particolare, aveva dedotto l’assenza di specificità, temporaneità e vincolo di necessità diretta, quanto al periodo di vigenza della legge 230/1962, come modificato dall’art. 266/1977; l’assenza di ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, puntualmente specificate come richiesto dall’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, per i contratti successivi alla sua entrata in vigore. 2. Il Tribunale riteneva l’intervenuta decadenza ex l ’ art. 32 della l. n. 183/2010 quanto ai contratti stipulati fino al 27.3.2014 (ancorché per ragioni differenti afferenti al ritardo nella impugnativa stragiudiziale ovvero giudiziale). RGN 22755/2021 Pag.Limitatamente all’ultimo contratto indicato in ricorso con scadenza 25.6.2014 e prorogato fino al 1.8.2014 (l’unico impugnato tempestivamente) riteneva che lo stesso rispettasse tutti i requisiti richiesti dalla disciplina vigente al momento della stipula, risultando intervenuto e prorogato utilizzando la forma scritta. Evidenziava che il ricorrente era stato assunto per poco più di un mese (dal 20.5.2014 al 1.8.2014) e tanto era già sufficiente, nella vigenza della nuova disciplina, a far ritenere legittimo il contratto intervenuto e prorogato. In ogni caso tale contratto risultava stipulato per attività artistiche espressamente programmate nell’ambito della stagione teatrale (lirica e balletto 2013/2014) e per spettacoli analiticamente individuati (Requiem per il contratto originario e Zorba il Greco per la proroga) e ciò rendeva evidente la ragione obiettiva del contratto, escludendo ogni abuso. 3. La Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione del lavoratore. Preliminarmente rilevava che parte appellante aveva limitato l’appello alla declaratoria di nullità della clausola temporale apposta ai contratti a termine siglati dal 26/11/2013 al 5/1/2014 e dal 16/2/2014 al 27/3/2014 e dal 20/5/2014 al 25/6/2014 con proroga fino al 01/8/2014. Riteneva fondata la censura afferente l’affermata decadenza quanto ai contratti stipulati dal 26/11/2013 richiamando la pronuncia di questa Corte n. 8026/2019 (“In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della I. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della I. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’art. 410, RGN 22755/2021 Pag.comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza”). Esaminava nel merito detti contratti e l’ultimo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riteneva che tutti resistessero alle eccezioni di nullità formulate dal lavoratore. In particolare, riteneva che l’indicazione della durata, della [OSCURATO:PERSONA] e del Balletto fossero causali giustificative sufficienti a giustificare l’apposizione del termine, essendo il Balletto di per sé un’attività artistica stagionale. Riteneva, al riguardo, che non trovasse applicazione l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 quanto piuttosto l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010 conv. in l. n. 100/2010, norma non toccata dalla pronuncia di incostituzionalità di cui a Corte cost. n. 260/2015. Affermava che, stante la natura pubblica delle [OSCURATO:PERSONA], non sussistesse comunque il diritto del lavoratore alla conversione dei contratti. Escludeva l’abuso rilevando che, con riguardo ai contratti ancora in esame (dal 26/11/2013 al 5/1/2014 e dal 16/2/2014 al 27/3/2014 e dal 20/5/2014 al 25/6/2014 con proroga fino al 01/8/2014) il [OSCURATO:PERSONA] non avesse lavorato complessivamente per un periodo superiore a 36 mesi. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi. 5. Resiste ila [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di conciliazione sottoscritto dinanzi all’Ispettorato territoriale di Napoli – Commissione provinciale di conciliazione in data 10 maggio 2022 e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 22755/2021 Pag.1. [OSCURATO:PERSONA] deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018 n. 8980). Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo. Nello specifico, in sede dell’accordo conciliativo del 10 maggio 2022, versato in atti dal ricorrente, le parti hanno dato atto di “avere inteso definitivamente eliminare ogni possibile contenzioso esistente o potenziale, cosicché per il futuro nessuna parte abbia a pretendere alcunché dall’altra per qualsiasi ragione o causa connessa o ricollegabile con i su indicati rapporti di lavoro a tempo determinato e loro risoluzione, nonché relativamente ai giudizi pendenti che le parti si impegnano ad abbandonare”. 2. Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere espressamente RGN 22755/2021 Pag.richiesta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed alla quale non si è opposta la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va infine disposta la compensazione delle spese in conformità con quanto stabilito dalle parti, proprio con riguardo al presente giudizio, con l’atto di transazione. 4. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. Infatti il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass., Sez. Un., n. 8980/2018 cit.). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo