CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 34353/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13246/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18273/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di Bologna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34353/2025 Roma, lì, 21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 18 ottobre 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, confermando solo parzialmente la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, accertato il 07/03/2019 ma commesso il 15/02/2019, essendo egli rientrato in Italia, senza autorizzazione, dopo esserne stato espulso in data 25/02/2014, con divieto di fare rientro per cinque anni, e di nuovo espulso in data 12/01/2016, con divieto di rientro per tre anni e ordine di lasciare il territorio a lui notificato in data 16/02/2016, e dopo essersi allontanato spontaneamente dal territorio dello Stato; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere ritenuto commesso il reato in data 15/02/2019, mentre la sentenza stessa riconosce che in tale data egli venne fermato allo scalo aereo di [OSCURATO:PERSONA] e respinto, non riuscendo pertanto a rientrare in Italia e non commettendo alcun reato, tanto che egli non venne, in quella occasione, arrestato e processato, e per non avere concesso la sospensione condizionale della pena nonostante la mancanza di precedenti penali e la oggettiva impossibilità di commettere di nuovo un reato analogo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha ampiamente e logicamente motivato che, essendo l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] parte del territorio dello Stato italiano, il ricorrente ha commesso il reato anche solo presentandosi in tale luogo, provenendo dall'estero, avendo il reato una natura istantanea ed essendo palesemente irrilevante che egli, invece di essere arrestato, sia stato semplicemente respinto, essendo tale procedura prevista dalla legge proprio nel caso di un cittadino extracomunitario che attraversi la frontiera nonostante il divieto di ingresso o reingresso in Italia (vedi Sez. 1, n. 41095 del 04/07/2014, Rv. 260370; Sez. 1, n. 29161 del 24/06/2008, Rv. 240481); ritenuta altresì manifestamente infondata la doglianza circa l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, avendo la sentenza motivato in modo completo, logico e non contraddittorio il diniego dei benefici di legge, per l'intensità del dolo manifestato dal ricorrente, che giustifica la impossibilità di formulare una prognosi positiva, ritenendo al contrario probabile che egli intenda tentare nuovamente un reingresso clandestino; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]