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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01743/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con provvedimento del 4.3.2021 il GIP del Tribunale di Lodi rigettava l'istanza di dissequestro, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rapp.te p.t. della terza interessata [OSCURATO:SOCIETA], titolare di 15 automezzi attinti da provvedimento di sequestro preventivo, emesso il 21.4.2020 dal medesimo GIP, perché rinvenuti nella materiale disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] (oltre che della [OSCURATO:SOCIETA]), società destinataria (insieme ad altri soggetti) della misura cautelare predetta.

1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello la predetta società, rappresentata dallo Ziliani, eccependo di essere l'unica effettiva titolare degli automezzi, mai trasferiti formalmente alla [OSCURATO:SOCIETA]. o alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, con procedimento ex art. 702bis c.p.c. del 28.1.2021 reso dal Tribunale di Piacenza all'esito di procedimento ex art. 702bis CPC, il contratto di compravendita tra Z.car e la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato risolto per inadempimento.

1.2. Il Tribunale di Lodi, sezione per il riesame, con ordinanza del 13.4.2021, rigettava il gravame, confermando il provvedimento impugnato.

2. Ricorre ora per Cassazione lo [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rapp.te p.t. della [OSCURATO:SOCIETA], tramite difensore, lamentando i seguenti motivi: - violazione di legge, per mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente, in relazione alla ritenuta disponibilità dei mezzi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] .

Gli autocarri sequestrati non erano ancora diventati di proprietà di quest'ultima società, circostanza che sola poteva giustificare il provvedimento adottato; non essendosi perfezionato il contratto di compravendita, la titolarità del bene è rimasta alla C.F.Z.

CAR s.r.I.; nessun pagamento di corrispettivo è stato effettuato da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. o della [OSCURATO:SOCIETA]. , né vi è stato alcun passaggio formale di proprietà presso il PRA, né aggiornamenti della carta di circolazione o del certificato di proprietà risultano formalizzati.

E comunque, con il richiamato provvedimento ex art. 702bis c.p.c. il contratto di compravendita inter parte intercorso è stato dichiarato risolto con efficacia ex tunc ai sensi dell'art.1458 comma 1 c.c. .

Difetta dunque la dimostrazione, incombente sulla pubblica accusa, della ricorrenza del requisito della "disponibilità" dei mezzi in capo agli indagati.

I Né la misura cautelare può essere .adottata in danno di soggetto estraneo al reato; né il provvedimento, finalizzato alla confisca per equivalente e dunque di natura sanzionatoria, può ridondare a carico del terzo in buona fede ed estraneo al reato .

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso .

3.1. Con note di replica la difesa ricorrente ha insistito sui motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 - 01) in tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo (...) e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

Massime precedenti conformi: N. 15210 del 2012 Rv. 252378 - 01, N. 22153 del 2013 Rv. 255950 - 01, N. 11732 del 2005 Rv. 231390 - 01.

1.1. Nel caso di specie il Tribunale del gravame ha basato la sua decisione sul palese utilizzo degli autocarri da parte degli indagati [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] nonchè sulla considerazione che, non essendo il relativo contratto di compravendita inserito nell'elenco di cui all'art. 1350 cod. civ., il bene poteva anche essere stato oggetto di un contratto in forma orale in grado da solo di generare l'effetto traslativo della proprietà.

E, a fronte della rappresentazione, da parte della ricorrente, dell'avvenuta risoluzione giudiziale di tale contratto di compravendita, è stato richiamato l'art. 1458, secondo comma, c.c., in forza del quale la risoluzione non può operare in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in data antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione (come era nel caso del sequestro di specie, operato in favore dello Stato -cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).

2. Invero, con l'istanza di dissequestro in esame (che fa seguito ad analoghe precedenti istanze) il ricorrente ha rappresentato il sopravvenire di pronuncia giudiziale civile relativa alla sopravvenuta risoluzione del contratto di compravendita dei beni, pronunciata successivamente alla apposizione del vincolo, su richiesta di entrambe le parti del rapporto contrattuale, per mancata corresponsione del.prezzo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

Ad avviso del ricorrente, avendo la risoluzione del contratto efficacia ex tunc, i beni debbono considerarsi come mai usciti dalla titolarità di [OSCURATO:PERSONA] srl e, comunque, tornati in proprietà della medesima per effetto della richiamata pronuncia civilistica.

Da ciò si assume derivare l'evidente illegittimità della mancata restituzione adottata in danno di soggetto che assume di essere estraneo al reato; né comunque il provvedimento, finalizzato alla confisca per equivalente e dunque di natura sanzionatoria, potrebbe ridondare a carico del terzo in buona fede ed estraneo al reato .

3. L'assunto non è condivisibile.

In primo luogo, anche a seguire l'impostazione del ricorrente, risulta corretto l'argomentare offerto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, secondo cui, essendosi all'epoca del sequestro già realizzato l'effetto traslativo mediante la conclusione del contratto, la pronuncia risolutoria, su procedura attivata a seguito dell'intervenuto sequestro preventivo finalizzato alla confisca, spiega efficacia solo tra le parti del contratto stesso non potendo valere a travolgere la posizione giuridica già acquisita e preminente in capo allo Stato.

Ma comunque, nella vicenda in esame debbono essere richiamati i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità (cfr., S.U., n. 11170 del 25/9/2014, Rv. 263684 - 01), applicabili anche in tema di sequestro finalizzato a successiva confisca obbligatoria, secondo cui il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la disponibilità del bene in capo al soggetto nei cui confronti è stato operato il sequestro (cfr., Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013).

Invero, sin dalle affermazioni contenute nella sentenza delle S.U. n. 9\1999 questa Corte ha in sostanza affermato - in via generalissima - che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui.

Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che •deve connotarsi -per, evitare di ricadere .nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita - in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta- della relazione tra la res e il reato.

3.1. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale dell'appello cautelare, nel provvedimento impugnato, ha evidenziato plurimi profili sintomatici di mancanza di buona fede in capo al terzo; invero, da una parte è stata valorizzata la circostanza del libero e palese utilizzo degli autocarri da parte degli indagati [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (evenienza del tutto anomala in assenza di formali trasferimenti degli stessi in loro favore e di pagamento di qualsiasi corrispettivo alla [OSCURATO:PERSONA]), dall'altro si è evidenziata la contraddittorietà delle iniziative con le quali il terzo ha cercato di ottenere il dissequestro penale, essendosi inizialmente richiesta, in precedenti procedure ex art. 324 cod.proc.pen., la restituzione degli automezzi di specie sull'assunto che fossero di esclusiva proprietà della CFZ.CAR in quanto mai formalmente trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA] (che dunque li avrebbe detenuti sine titulo), per poi invece procedere a domanda civilistica di risoluzione di un contratto di compravendita (il quale, sulla base delle produzioni effettuate, non è chiaro se sia stato scritto o verbale) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], costituente comunque un titolo idoneo a trasferire la proprietà dei mezzi (titolo la cui esistenza era stata invece prima negata), mediante un giudizio definito con ordinanza di accoglimento resa dal Tribunale di Piacenza ex art. 702bis CPC sulla base della convergente posizione delle parti (le quali hanno concordato per la risoluzione), dimostrando così implicitamente il verosimile convergente interesse a favorire il dissequestro dei beni di causa in favore della [OSCURATO:PERSONA].

3. Dunque, in considerazione della motivazione effettiva e non certo illogica offerta dal Tribunale in relazione al profilo predetto (il quale costituisce un presupposto di legittimità del provvedimento cautelare di specie), il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con provvedimento del 4.3.2021 il GIP del Tribunale di Lodi rigettava l'istanza di dissequestro, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rapp.te p.t. della terza interessata [OSCURATO:SOCIETA], titolare di 15 automezzi attinti da provvedimento di sequestro preventivo, emesso il 21.4.2020 dal medesimo GIP, perché rinvenuti nella materiale disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] (oltre che della [OSCURATO:SOCIETA]), società destinataria (insieme ad altri soggetti) della misura cautelare predetta. 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello la predetta società, rappresentata dallo Ziliani, eccependo di essere l'unica effettiva titolare degli automezzi, mai trasferiti formalmente alla [OSCURATO:SOCIETA]. o alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, con procedimento ex art. 702bis c.p.c. del 28.1.2021 reso dal Tribunale di Piacenza all'esito di procedimento ex art. 702bis CPC, il contratto di compravendita tra Z.car e la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato risolto per inadempimento. 1.2. Il Tribunale di Lodi, sezione per il riesame, con ordinanza del 13.4.2021, rigettava il gravame, confermando il provvedimento impugnato. 2. Ricorre ora per Cassazione lo [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rapp.te p.t. della [OSCURATO:SOCIETA], tramite difensore, lamentando i seguenti motivi: - violazione di legge, per mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente, in relazione alla ritenuta disponibilità dei mezzi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] . Gli autocarri sequestrati non erano ancora diventati di proprietà di quest'ultima società, circostanza che sola poteva giustificare il provvedimento adottato; non essendosi perfezionato il contratto di compravendita, la titolarità del bene è rimasta alla C.F.Z. CAR s.r.I.; nessun pagamento di corrispettivo è stato effettuato da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. o della [OSCURATO:SOCIETA]. , né vi è stato alcun passaggio formale di proprietà presso il PRA, né aggiornamenti della carta di circolazione o del certificato di proprietà risultano formalizzati. E comunque, con il richiamato provvedimento ex art. 702bis c.p.c. il contratto di compravendita inter parte intercorso è stato dichiarato risolto con efficacia ex tunc ai sensi dell'art.1458 comma 1 c.c. . Difetta dunque la dimostrazione, incombente sulla pubblica accusa, della ricorrenza del requisito della "disponibilità" dei mezzi in capo agli indagati. I Né la misura cautelare può essere .adottata in danno di soggetto estraneo al reato; né il provvedimento, finalizzato alla confisca per equivalente e dunque di natura sanzionatoria, può ridondare a carico del terzo in buona fede ed estraneo al reato . 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . 3.1. Con note di replica la difesa ricorrente ha insistito sui motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 - 01) in tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo (...) e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Massime precedenti conformi: N. 15210 del 2012 Rv. 252378 - 01, N. 22153 del 2013 Rv. 255950 - 01, N. 11732 del 2005 Rv. 231390 - 01. 1.1. Nel caso di specie il Tribunale del gravame ha basato la sua decisione sul palese utilizzo degli autocarri da parte degli indagati [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] nonchè sulla considerazione che, non essendo il relativo contratto di compravendita inserito nell'elenco di cui all'art. 1350 cod. civ., il bene poteva anche essere stato oggetto di un contratto in forma orale in grado da solo di generare l'effetto traslativo della proprietà. E, a fronte della rappresentazione, da parte della ricorrente, dell'avvenuta risoluzione giudiziale di tale contratto di compravendita, è stato richiamato l'art. 1458, secondo comma, c.c., in forza del quale la risoluzione non può operare in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in data antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione (come era nel caso del sequestro di specie, operato in favore dello Stato -cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). 2. Invero, con l'istanza di dissequestro in esame (che fa seguito ad analoghe precedenti istanze) il ricorrente ha rappresentato il sopravvenire di pronuncia giudiziale civile relativa alla sopravvenuta risoluzione del contratto di compravendita dei beni, pronunciata successivamente alla apposizione del vincolo, su richiesta di entrambe le parti del rapporto contrattuale, per mancata corresponsione del.prezzo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Ad avviso del ricorrente, avendo la risoluzione del contratto efficacia ex tunc, i beni debbono considerarsi come mai usciti dalla titolarità di [OSCURATO:PERSONA] srl e, comunque, tornati in proprietà della medesima per effetto della richiamata pronuncia civilistica. Da ciò si assume derivare l'evidente illegittimità della mancata restituzione adottata in danno di soggetto che assume di essere estraneo al reato; né comunque il provvedimento, finalizzato alla confisca per equivalente e dunque di natura sanzionatoria, potrebbe ridondare a carico del terzo in buona fede ed estraneo al reato . 3. L'assunto non è condivisibile. In primo luogo, anche a seguire l'impostazione del ricorrente, risulta corretto l'argomentare offerto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, secondo cui, essendosi all'epoca del sequestro già realizzato l'effetto traslativo mediante la conclusione del contratto, la pronuncia risolutoria, su procedura attivata a seguito dell'intervenuto sequestro preventivo finalizzato alla confisca, spiega efficacia solo tra le parti del contratto stesso non potendo valere a travolgere la posizione giuridica già acquisita e preminente in capo allo Stato. Ma comunque, nella vicenda in esame debbono essere richiamati i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità (cfr., S.U., n. 11170 del 25/9/2014, Rv. 263684 - 01), applicabili anche in tema di sequestro finalizzato a successiva confisca obbligatoria, secondo cui il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la disponibilità del bene in capo al soggetto nei cui confronti è stato operato il sequestro (cfr., Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013). Invero, sin dalle affermazioni contenute nella sentenza delle S.U. n. 9\1999 questa Corte ha in sostanza affermato - in via generalissima - che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui. Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che •deve connotarsi -per, evitare di ricadere .nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita - in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta- della relazione tra la res e il reato. 3.1. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale dell'appello cautelare, nel provvedimento impugnato, ha evidenziato plurimi profili sintomatici di mancanza di buona fede in capo al terzo; invero, da una parte è stata valorizzata la circostanza del libero e palese utilizzo degli autocarri da parte degli indagati [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (evenienza del tutto anomala in assenza di formali trasferimenti degli stessi in loro favore e di pagamento di qualsiasi corrispettivo alla [OSCURATO:PERSONA]), dall'altro si è evidenziata la contraddittorietà delle iniziative con le quali il terzo ha cercato di ottenere il dissequestro penale, essendosi inizialmente richiesta, in precedenti procedure ex art. 324 cod.proc.pen., la restituzione degli automezzi di specie sull'assunto che fossero di esclusiva proprietà della CFZ.CAR in quanto mai formalmente trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA] (che dunque li avrebbe detenuti sine titulo), per poi invece procedere a domanda civilistica di risoluzione di un contratto di compravendita (il quale, sulla base delle produzioni effettuate, non è chiaro se sia stato scritto o verbale) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], costituente comunque un titolo idoneo a trasferire la proprietà dei mezzi (titolo la cui esistenza era stata invece prima negata), mediante un giudizio definito con ordinanza di accoglimento resa dal Tribunale di Piacenza ex art. 702bis CPC sulla base della convergente posizione delle parti (le quali hanno concordato per la risoluzione), dimostrando così implicitamente il verosimile convergente interesse a favorire il dissequestro dei beni di causa in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Dunque, in considerazione della motivazione effettiva e non certo illogica offerta dal Tribunale in relazione al profilo predetto (il quale costituisce un presupposto di legittimità del provvedimento cautelare di specie), il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso
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