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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28791/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26791 del ruolo generale dell'anno 201.7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dl legale rappresentante, 4hiseereb rio e ctal [OSCURATO:PERSONA] o k3 rappresentata e difesa dall'Avv. per procura speciale a margine del~icorso, re !! • • ai . elettivamente domiciliata CO tak ( c('es I i C3 1/3 C- 116tra- ((<1.

C") `(' L-) C 2 5 5 2 G" -(9ícorrente - contro Agenzia delle entrate; — Zes, rer,-, — -54t4A-s,x; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2064/37/2017, depositata in data 11 aprile 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2011, ai sensi dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una cartella di pagamento con la quale aveva contestato il credito Iva esposto, attesa la mancata presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2010; la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti che lo aveva accolto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che il mancato riconoscimento del credito Iva era legittimo, in quanto era stata accertata l'omessa dichiarazione di ricavi, dell'Iva e dell'Irap, sicchè non risultava con certezza l'effettiva esistenza del credito oggetto di recupero a tassazione; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura, illustrato con successiva memoria; l'Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato "di costituzione", con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; sm„I sia .-è7 d'('. -t. vii; t4,e,Lct- i^ cdnsiderato che: con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in particolare, parte ricorrente deduce che non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che non fosse certa l'esistenza del credito Iva, in quanto tale affermazione è stata resa unicamente sulla base di quanto risultante alle pagg. 6 e 7 del processo verbale di constatazione del 22 giugno 2012, che, tuttavia, aveva riguardato solo gli elementi positivi di reddito per il 2009 e la relativa Iva; invero, secondo parte ricorrente, il verbale in esame, oltre che indicare i suddetti elementi, aveva altresì evidenziato, a pag. 5, che, a seguito di controllo incrociato, erano stati riscontrati costi per fatture di acquisto, l'Iva corrisposta, l'Iva detraibile, il credito di imposta da detrarre; la sussistenza di tale credito, in particolare, era stato riconosciuto dalla Guardia di finanza, con nota del 13 novembre 2012, come riportato nella sentenza n. 84/13 della Commissione tributaria provinciale di Rieti, di cui parte ricorrente riporta, nel rispetto del principio di specificità, il seguente passaggio: nella «nota della GdF del 13.11.12 [ove] viene rilevato che a pag. 5 del pvc sono stati redatti costi e sono stati allegati anche i registri per gli acquisti»; parte ricorrente deduce, inoltre, che, nella nota sopra citata, la GdF aveva evidenziato che: «a pag. 5 del processo verbale di constatazione, in un prospetto appositamente redatto, sono stati indicati i costi, nel contempo è stato allegato anche il registro iva degli acquisti da dove si evince che gli stessi (costi) sono stati regolarmente registrati; dal medesimo prospetto si evince, altresì, l'importo delrIva, distinta per aliquota di imposta, sui costi sostenuti»; ciò precisato, va, in generale, evidenziato che, secondo il costante orientamento di questa Corte: «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass. civ., 21 aprile 2021, n. 10458; Cass. civ., 3 aprile 2018, n. 8131; Cass. Sez.

U, 8 settembre 2016, n. 17757); il giudice del gravame, nel definire la questione, ha ritenuto legittima la contestazione del credito Iva esposto nella dichiarazione successiva a quella omessa, senza tenere in considerazione i fatti esposti dal ricorrente al fine di accertare, a prescindere dalla omessa presentazione della dichiarazione per l'anno precedente, la effettiva esistenza del credito Iva, limitando l'attenzione alla sola parte del processo verbale di constatazione dal quale risultavano unicamente l'omessa dichiarazione di ricavi, dell'Iva e dell'Irap; la pronuncia censurata, quindi, non si è attenuta ai principi sopra illustrati in materia di riconoscibilità del diritto alla detrazione dell'Iva, sicchè la stessa è viziata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la decisione censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26791 del ruolo generale dell'anno 201.7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dl legale rappresentante, 4hiseereb rio e ctal [OSCURATO:PERSONA] o k3 rappresentata e difesa dall'Avv. per procura speciale a margine del~icorso, re !! • • ai . elettivamente domiciliata CO tak ( c('es I i C3 1/3 C- 116tra- ((<1. C") `(' L-) C 2 5 5 2 G" -(9ícorrente - contro Agenzia delle entrate; — Zes, rer,-, — -54t4A-s,x; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2064/37/2017, depositata in data 11 aprile 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2011, ai sensi dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una cartella di pagamento con la quale aveva contestato il credito Iva esposto, attesa la mancata presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2010; la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti che lo aveva accolto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che il mancato riconoscimento del credito Iva era legittimo, in quanto era stata accertata l'omessa dichiarazione di ricavi, dell'Iva e dell'Irap, sicchè non risultava con certezza l'effettiva esistenza del credito oggetto di recupero a tassazione; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura, illustrato con successiva memoria; l'Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato "di costituzione", con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; sm„I sia .-è7 d'('. -t. vii; t4,e,Lct- i^ cdnsiderato che: con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in particolare, parte ricorrente deduce che non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che non fosse certa l'esistenza del credito Iva, in quanto tale affermazione è stata resa unicamente sulla base di quanto risultante alle pagg. 6 e 7 del processo verbale di constatazione del 22 giugno 2012, che, tuttavia, aveva riguardato solo gli elementi positivi di reddito per il 2009 e la relativa Iva; invero, secondo parte ricorrente, il verbale in esame, oltre che indicare i suddetti elementi, aveva altresì evidenziato, a pag. 5, che, a seguito di controllo incrociato, erano stati riscontrati costi per fatture di acquisto, l'Iva corrisposta, l'Iva detraibile, il credito di imposta da detrarre; la sussistenza di tale credito, in particolare, era stato riconosciuto dalla Guardia di finanza, con nota del 13 novembre 2012, come riportato nella sentenza n. 84/13 della Commissione tributaria provinciale di Rieti, di cui parte ricorrente riporta, nel rispetto del principio di specificità, il seguente passaggio: nella «nota della GdF del 13.11.12 [ove] viene rilevato che a pag. 5 del pvc sono stati redatti costi e sono stati allegati anche i registri per gli acquisti»; parte ricorrente deduce, inoltre, che, nella nota sopra citata, la GdF aveva evidenziato che: «a pag. 5 del processo verbale di constatazione, in un prospetto appositamente redatto, sono stati indicati i costi, nel contempo è stato allegato anche il registro iva degli acquisti da dove si evince che gli stessi (costi) sono stati regolarmente registrati; dal medesimo prospetto si evince, altresì, l'importo delrIva, distinta per aliquota di imposta, sui costi sostenuti»; ciò precisato, va, in generale, evidenziato che, secondo il costante orientamento di questa Corte: «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass. civ., 21 aprile 2021, n. 10458; Cass. civ., 3 aprile 2018, n. 8131; Cass. Sez. U, 8 settembre 2016, n. 17757); il giudice del gravame, nel definire la questione, ha ritenuto legittima la contestazione del credito Iva esposto nella dichiarazione successiva a quella omessa, senza tenere in considerazione i fatti esposti dal ricorrente al fine di accertare, a prescindere dalla omessa presentazione della dichiarazione per l'anno precedente, la effettiva esistenza del credito Iva, limitando l'attenzione alla sola parte del processo verbale di constatazione dal quale risultavano unicamente l'omessa dichiarazione di ricavi, dell'Iva e dell'Irap; la pronuncia censurata, quindi, non si è attenuta ai principi sopra illustrati in materia di riconoscibilità del diritto alla detrazione dell'Iva, sicchè la stessa è viziata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la decisione censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lit