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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36833/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, EX art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti al riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall.

Il ricorrente contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge.

Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi c:ompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, EX art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti al riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall. Il ricorrente contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi c:ompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i
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