CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 33444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12987/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LAGONEGRO n. 57/2019 , depositata il19/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza n. 324/2015 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che aveva respinto l’opposizione al decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 3.250 per una fornitura di legna. Con la sentenza n. 57/2019 il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su due motivi: 1.il primo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 345 e 348-bisc.p.c.”; 2.il secondo lamenta “nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, n. 4 e 161 c.p.c. per assenza materiale e/o per motivazione perplessa e incomprensibile”. I motivi sono fondati. Il Tribunale, dopo avere richiamato “gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo”, si è limitato a ricordare “l’insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d’impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell’appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime” e a sottolineare che “l’appello in esame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342” e segg. c.p.c. e in particolare dal nuovo art. 342 c.p.c., introdotto dal d.l. 83/2012, per poi direttamente concludere che “l’appello, per tutti i riferiti motivi, va dichiarato inammissibile”. La motivazione del provvedimento è quindi del tutto priva di qualsiasi riferimento sia all’atto di appello proposto dal ricorrente che alla sentenza del primo giudice e non offre alcun argomento da cui sia possibile ricavare la giustificazione della dichiarata inammissibilità del gravame. Ci si trova pertanto di fronte a una motivazione del tutto apparente che comporta la nullità della sentenza. II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Lagonegro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lagonegro, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella adunan