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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 33444/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12987/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LAGONEGRO n. 57/2019 , depositata il19/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza n. 324/2015 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che aveva respinto l’opposizione al decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 3.250 per una fornitura di legna.

Con la sentenza n. 57/2019 il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è basato su due motivi: 1.il primo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 345 e 348-bisc.p.c.”; 2.il secondo lamenta “nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, n. 4 e 161 c.p.c. per assenza materiale e/o per motivazione perplessa e incomprensibile”.

I motivi sono fondati.

Il Tribunale, dopo avere richiamato “gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo”, si è limitato a ricordare “l’insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d’impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell’appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime” e a sottolineare che “l’appello in esame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342” e segg. c.p.c. e in particolare dal nuovo art. 342 c.p.c., introdotto dal d.l. 83/2012, per poi direttamente concludere che “l’appello, per tutti i riferiti motivi, va dichiarato inammissibile”.

La motivazione del provvedimento è quindi del tutto priva di qualsiasi riferimento sia all’atto di appello proposto dal ricorrente che alla sentenza del primo giudice e non offre alcun argomento da cui sia possibile ricavare la giustificazione della dichiarata inammissibilità del gravame.

Ci si trova pertanto di fronte a una motivazione del tutto apparente che comporta la nullità della sentenza.

II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Lagonegro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lagonegro, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12987/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LAGONEGRO n. 57/2019 , depositata il19/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza n. 324/2015 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che aveva respinto l’opposizione al decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 3.250 per una fornitura di legna. Con la sentenza n. 57/2019 il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su due motivi: 1.il primo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 345 e 348-bisc.p.c.”; 2.il secondo lamenta “nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, n. 4 e 161 c.p.c. per assenza materiale e/o per motivazione perplessa e incomprensibile”. I motivi sono fondati. Il Tribunale, dopo avere richiamato “gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo”, si è limitato a ricordare “l’insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d’impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell’appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime” e a sottolineare che “l’appello in esame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342” e segg. c.p.c. e in particolare dal nuovo art. 342 c.p.c., introdotto dal d.l. 83/2012, per poi direttamente concludere che “l’appello, per tutti i riferiti motivi, va dichiarato inammissibile”. La motivazione del provvedimento è quindi del tutto priva di qualsiasi riferimento sia all’atto di appello proposto dal ricorrente che alla sentenza del primo giudice e non offre alcun argomento da cui sia possibile ricavare la giustificazione della dichiarata inammissibilità del gravame. Ci si trova pertanto di fronte a una motivazione del tutto apparente che comporta la nullità della sentenza. II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Lagonegro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lagonegro, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella adunan
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