CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato;-ricorrente -controI.T.N. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA];- intimate -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1057/2019, depositata il 17/9/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6272/2020Numero sezionale 5460/2026Numero di raccolta generale 23972/2026Data pubblicazione 23/07/2026Con sentenza n. 1057/2019, depositata il 17/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione diavviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobilidemaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni,emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliarifacenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", ha rigettato l'appellodell'Agenzia delle Entrate, confermando la sussistenza dei presupposti perla disapplicazione delle sanzioni, anche d’ufficio, ex art. 8 d.lgs. n.546/1992.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.L’agenzia del Demanio e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso l’amministrazione censura, in relazioneall’ art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ.,per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficio l'esimentedell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie per omessapresentazione della denuncia di accatastamento, prescindendo da unaspecifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992, nonché, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1,comma 336, legge n. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto lasussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai finidell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.Numero registro generale 6272/2020Numero sezionale 5460/2026Numero di raccolta generale 23972/2026Data pubblicazione 23/07/20263. Preliminarmente, la I.T.N. eccepisce il giudicato esterno invocandol’ordinanza di questa Corte n. 6831/2022, che, però, riguarda altro avvisodi accertamento ed un diverso rapporto sostanziale.3.1. L’eccezione va, perciò, rigettata.4. Eccepisce, inoltre, la controricorrente che la sentenza della CTP diLa Spezia n. 87/2015 avverso la quale è stato proposto l’appello decisocon la sentenza (della CTR Liguria n. 1057/2019), oggetto del presentegiudizio di impugnazione, è stata definitivamente caducata per effettodell’estinzione di altro giudizio.In particolare, sarebbe avvenuto che: la citata sentenza n. 87/2015della CTP [OSCURATO:PERSONA] ha dato luogo a due autonomi giudizi diimpugnazione, quello (avente n.r.g. 1570/2015, promosso da ITN e nelquale l’Agenzia ha proposto appello incidentale), che si è concluso con lasentenza della CTR Liguria n. 1061/2019, di rigetto di entrambi gli appelli,e l’appello (iscritto al n.r.g. 1462/2015, promosso dalla sola Agenzia)definito con la sentenza n. 1057/2019, per cui è il presente giudizio dilegittimità; la sentenza n. 1061/2019 della CTR Liguria è stata cassata conordinanza di questa Corte n. 7646/2022, che ha altresì disposto il rinviodella causa ex art. 383 cod. proc. civ.; il processo non è stato riassuntonel termine di legge, così producendo la perenzione dell’intero giudizio.4.1. L’eccezione è infondata.4.2. Manca, infatti, un’attestazione di cancelleria di intervenutaestinzione del processo per mancata riassunzione a seguito del rinviodisposto con l’ordinanza n. 7646/2022, non essendo a tal fine sufficientela mera dichiarazione del difensore della controricorrente.5. Va però evidenziato che, secondo il prevalente indirizzogiurisprudenziale di questa Corte, nell'ipotesi in cui avverso una sentenzadi merito siano proposte distinte impugnazioni, la mancata riunione delledue impugnazioni, con conseguente decisione di uno dei due giudizi,mentre non incide - comportandone la nullità̀ - sulla validità̀ dellaNumero registro generale 6272/2020Numero sezionale 5460/2026Numero di raccolta generale 23972/2026Data pubblicazione 23/07/2026pronuncia già̀ adottata (anche laddove quest'ultima abbia avuto peroggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinatal'inversione dei due mezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unitàdella decisione nonché́ dei principi del giusto processo e della suaragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventaimprocedibile (Cass. 26 febbraio 1985, n. 1640; 16 settembre 1993, n.9548; 16 febbraio 1998, n. 1637; 2 novembre 2001, n. 13578; 27 marzo2003, n. 4605; 22 luglio 2004, n. 13633; 23 giugno 2005, n. 13531; 12ottobre 2007, n. 21432; sez. un., 7 luglio 2009, n. 15843; 20 maggio2010, n. 12430; 21 dicembre 2011, n. 27898; 7 novembre 2013, n.25054; 29 maggio 2014, n. 12038; 11 aprile 2016, n. 7016; 6 luglio2020, n. 13849).5.1. A questo orientamento, consolidatosi ulteriormente dopo sez. un.,7 luglio 2009, n. 15843, si ritiene di dare continuità̀.5.2. Pertanto, risultando, nel caso di specie, proposti avverso la stessasentenza di primo grado due distinti appelli, mai riuniti, che a loro voltahanno dato luogo ad altrettanto distinti ricorsi per cassazione, uno deiquali già deciso con la citata l’ordinanza n. 7646/2022, si impone, inapplicazione dei su esposti principi, la dichiarazione di improcedibilità delricorso per cui è causa.5.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, datal'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione dellarilevata violazione del principio del ne bis in idem, assorbita la questione -sollevata dalla controricorrente -relativa al pagamento nelle more delpresente giudizio della somma dovuta a titolo di sanzione in base alprovvedimento impugnato.6. Le peculiari ragioni di ordine processuale alla base della statuizionedi improcedibilità̀, in uno al consolidarsi in corso di causadell’orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa decisa conl’ordinanza n. 7646/2022 (relativa alla necessità o meno di una domandaNumero registro generale 6272/2020Numero sezionale 5460/2026Numero di raccolta generale 23972/2026Data pubblicazione 23/07/2026del contribuente al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazionedelle sanzioni per l’obiettiva incertezza normativa), giustificano lacompensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto