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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 22061/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9711/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , Via E doardo D ’ Onofrio n. 43 , presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ssano che la rappresenta e difende –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO , n. 375 / 04 / 1 3 , depositata il 09/10/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Democratici di Sinistra – Federazione di Roma ricorre , con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste, con controricorso, avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, n. 375/04/2013 depositata il 09 ottobre 2013 che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973 , n. 600 delle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2004.

2. la C.T.R., disattendendo i motivi di appello riteneva che non occorresse alcuna preventiva comunicazione al contribuente atteso che la cartella era stata emessa all’esito della liquidazione dell’imposta sulla base del dichiarato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violaz i one e falsa applicazione dell’art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 6, commi1 e 5, legge 27 luglio 2000 , n. 212.

In particolare, assume che la comunicazione, prima dell’iscrizione a ruolo, dell’esito della liquidazione è adempimento essenziale, riconducibile alla condizione di procedibilità alla cui mancanza consegue la nullità del procedimento di liquidazione e riscossione;

2. Con il secondo motivo la ricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs.18 dicembre 1997 n. 462; In particolare, denuncia il vizio del procedimento di riscossione , essendo state iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte scaturenti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dal controllo automatizzato,senza previa notifica della comunicazione della liquidazione e dell’avviso di pagamento delle imposte liquidate.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

3.1. Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Cortel'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bisdel d.P.R . n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspett i rilevanti della dichiarazione.

Quest'ultima condizionenon ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentalesui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avessevoluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizionea ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalladichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante, Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n. 17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093 Cass.24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294).

Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997" (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass.12/04/2017, n. 9463).

3.2. Nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella èstata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9711/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , Via E doardo D ’ Onofrio n. 43 , presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ssano che la rappresenta e difende –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 375 / 04 / 1 3 , depositata il 09/10/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Democratici di Sinistra – Federazione di Roma ricorre , con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste, con controricorso, avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, n. 375/04/2013 depositata il 09 ottobre 2013 che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973 , n. 600 delle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2004. 2. la C.T.R., disattendendo i motivi di appello riteneva che non occorresse alcuna preventiva comunicazione al contribuente atteso che la cartella era stata emessa all’esito della liquidazione dell’imposta sulla base del dichiarato. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violaz i one e falsa applicazione dell’art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 6, commi1 e 5, legge 27 luglio 2000 , n. 212. In particolare, assume che la comunicazione, prima dell’iscrizione a ruolo, dell’esito della liquidazione è adempimento essenziale, riconducibile alla condizione di procedibilità alla cui mancanza consegue la nullità del procedimento di liquidazione e riscossione; 2. Con il secondo motivo la ricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs.18 dicembre 1997 n. 462; In particolare, denuncia il vizio del procedimento di riscossione , essendo state iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte scaturenti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dal controllo automatizzato,senza previa notifica della comunicazione della liquidazione e dell’avviso di pagamento delle imposte liquidate. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 3.1. Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Cortel'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bisdel d.P.R . n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspett i rilevanti della dichiarazione. Quest'ultima condizionenon ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentalesui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avessevoluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizionea ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalladichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante, Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n. 17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093 Cass.24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294). Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997" (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass.12/04/2017, n. 9463). 3.2. Nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella èstata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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