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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:963
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0295_RES

Cause riunite T-295/23 e T-1176/23 WU / Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 ottobre 2025 (Estratti) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Indagine amministrativa – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Articolo 24 dello Statuto – Dovere di diligenza – Responsabilità» Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Esigenze di sollecitudine e di rapidità – Dovere dell’amministrazione di informare il richiedente del seguito dato alla sua domanda (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 37-42) Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Esame complessivo di diversi eventi (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 44) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Esigenze di sollecitudine e di rapidità – Nomina di investigatori esterni privi di poteri decisionali per esprimere un parere sulla responsabilità del presunto molestatore – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punto 47) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Esigenze di sollecitudine e di rapidità – Suddivisione della denuncia in parti, rispettivamente affidate ad autorità distinte per l'esame delle accuse – Mancata valutazione complessiva dei fatti denunciati – Inammissibilità – Conseguenze – Annullamento (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 48- 54) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Applicazione nel contenzioso statutario – Criteri (Articoli 268, 270 e 340, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 60- 63) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Elementi da prendere in considerazione – Portata del potere discrezionale dell’amministrazione (Art. 270 TFUE) (v. punto 64) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Osservanza di un termine ragionevole – Portata (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 70- 77) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Obbligo di riservatezza – Portata (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 82, 85, 86, 88) [OSCURATO:PERSONA] i ricorsi proposti da un agente temporaneo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) avverso due decisioni che respingono la sua domanda di assistenza, il Tribunale precisa il contenuto dell'obbligo di diligenza che incombe all'amministrazione quando essa attua il suo obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

Nel maggio 2021 il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza fondata sull'articolo 24 dello Statuto facendo valere ripetuti comportamenti configuranti molestie psicologiche che sarebbero stati commessi da dieci membri del personale di Eurojust, ma che avrebbero tutti avuto origine da comportamenti del direttore amministrativo di tale agenzia.

Quest'ultimo esercita, nei confronti del personale di Eurojust, i poteri conferiti all'Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») e all'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC»).

Su domanda del ricorrente, il direttore amministrativo si è ricusato dalla procedura di gestione della domanda di assistenza.

A seguito di tale ricusazione, Eurojust ha diviso in due parti la gestione della domanda di assistenza, affidando i poteri dell'AACC a due organi diversi.

Il collegio di Eurojust, designato per conoscere delle accuse dirette contro il direttore amministrativo (in prosieguo: la «parte 1»), ha delegato i suoi poteri di AACC a tre dei membri nazionali che lo componevano.

Il comitato esecutivo di Eurojust, dal canto suo, è stato designato per conoscere delle accuse dirette contro gli altri nove membri del personale (in prosieguo: la «parte 2»).

Nel giugno 2021, i membri nazionali delegati e il Consiglio esecutivo hanno avviato rispettivamente un'indagine amministrativa sulle parti 1 e 2, che hanno affidato a investigatori esterni.

Sulla base del rapporto d'indagine redatto dagli investigatori esterni, il collegio e il comitato esecutivo hanno deciso di chiudere l'indagine senza ulteriori azioni per le loro rispettive parti.

Successivamente, hanno respinto i due reclami presentati dal ricorrente contro queste decisioni.

Con i due ricorsi presentati al Tribunale, il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami e il risarcimento del danno asseritamente subito.

Giudizio del Tribunale Il Tribunale ricorda anzitutto che l'articolo 24 dello Statuto impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione un obbligo di assistenza al fine di proteggere i funzionari dell'Unione da attacchi e maltrattamenti provenienti non solo da terzi, ma anche da altri funzionari o agenti dell'Unione, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica, o da membri di un'istituzione.

In presenza di asserite molestie psicologiche, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza in cui vengono lamentate molestie psicologiche e di informare il richiedente del seguito riservato a tale domanda.

Il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comporta inoltre un obbligo di diligenza dell'amministrazione dell'Unione, che deve agire con cura e prudenza.

Il Tribunale sottolinea a questo proposito che, poiché le molestie psicologiche sono un processo continuo nel tempo, per definizione possono essere il risultato di un insieme di comportamenti diversi che, valutati isolatamente, non costituirebbero necessariamente di per sé molestie psicologiche, ma che, valutati complessivamente e nel contesto interessato, anche a causa della loro accumulazione nel tempo, potrebbero essere considerati come tali.

Fatti simili devono quindi essere valutati sia isolatamente che congiuntamente come parte di un ambiente di lavoro globale.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, il comitato esecutivo abbia chiesto agli investigatori esterni di indagare solo sui fatti che rientrano nella parte 2 e non sul complesso dei fatti denunciati nella domanda di assistenza.

Solo in un secondo momento, i membri nazionali delegati del collegio hanno esteso la missione inizialmente affidata agli investigatori esterni a i fatti che rientrano nella parte

1. Orbene, da un lato, la redazione di un unico rapporto d’indagine da parte di investigatori esterni, anche supponendo che fossero imparziali, non è sufficiente a soddisfare tutti i requisiti imposti a Eurojust in virtù del suo obbligo di fornire assistenza.

Gli investigatori non erano infatti investiti dei poteri dell'APN o dell'AACC e la loro unica competenza era quella di redigere un rapporto d'indagine e, eventualmente, di emettere un parere sulla responsabilità delle persone interessate da tale indagine.

Dall’altro lato, dato che le molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza potrebbero essere state causate da diverse persone che esercitano funzioni all'interno di Eurojust e che hanno agito in modo coordinato o, per lo meno, simultaneo, affidare l'esame di una parte delle accuse ad un’AACC, e l’esame di un’altra parte ad un’AACC diversa, non rispetta l'obbligo dell'amministrazione di esaminare con attenzione e cautela tutti gli elementi rilevanti del caso che le viene sottoposto.

Un siffatto esame rischia infatti di ostacolare una valutazione complessiva e contestuale di tutti i fatti denunciati come caratterizzanti l'esistenza delle molestie psicologiche denunciate e di non tenere conto, nella valutazione di tali fatti, delle interazioni che possono essere esistite tra le persone a cui sono attribuiti tali fatti e tra i comportamenti a loro contestati.

Il Tribunale considera che, nel caso di specie, scindendo la domanda di assistenza in due parti affidate a due AACC distinte senza consentire a queste ultime di valutare globalmente e in modo contestuale l'insieme dei fatti denunciati in tale domanda, Eurojust non ha adempiuto l'obbligo di diligenza inerente al principio di buona amministrazione, alla luce del quale è tenuta ad attuare l'obbligo di assistenza ad essa incombente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto.

Per quanto riguarda le conseguenze delle irregolarità procedurali e dell'inosservanza del principio di buona amministrazione sulla legittimità delle decisioni contestate, il Tribunale osserva che l'esistenza di interazioni tra i vari protagonisti e tra il complesso dei fatti contestati era un elemento essenziale su cui si basava la domanda di assistenza.

Tuttavia, scindendo la domanda in due parti affidate a due AACC distinte, Eurojust non ha dato all’AACC competente tra le due l'opportunità di esaminare le interazioni che potevano esistere tra il direttore amministrativo e le altre persone citate nella domanda di assistenza.

Pertanto, non si può escludere che, se non fosse stato violato il dovere di diligenza, il contenuto della decisione debitamente adottata dall'AACC competente avrebbe potuto essere diverso e avrebbe potuto portare al riconoscimento dell'esistenza di molestie psicologiche.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato le decisioni contestate e ha respinto i ricorsi per il resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0295_RES Cause riunite T-295/23 e T-1176/23 WU / Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 ottobre 2025 (Estratti) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Indagine amministrativa – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Articolo 24 dello Statuto – Dovere di diligenza – Responsabilità» Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Esigenze di sollecitudine e di rapidità – Dovere dell’amministrazione di informare il richiedente del seguito dato alla sua domanda (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 37-42) Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Esame complessivo di diversi eventi (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 44) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Esigenze di sollecitudine e di rapidità – Nomina di investigatori esterni privi di poteri decisionali per esprimere un parere sulla responsabilità del presunto molestatore – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punto 47) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Esigenze di sollecitudine e di rapidità – Suddivisione della denuncia in parti, rispettivamente affidate ad autorità distinte per l'esame delle accuse – Mancata valutazione complessiva dei fatti denunciati – Inammissibilità – Conseguenze – Annullamento (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 48- 54) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Applicazione nel contenzioso statutario – Criteri (Articoli 268, 270 e 340, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 60- 63) Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Elementi da prendere in considerazione – Portata del potere discrezionale dell’amministrazione (Art. 270 TFUE) (v. punto 64) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Osservanza di un termine ragionevole – Portata (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 70- 77) Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie – Obbligo di riservatezza – Portata (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 82, 85, 86, 88) [OSCURATO:PERSONA] i ricorsi proposti da un agente temporaneo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) avverso due decisioni che respingono la sua domanda di assistenza, il Tribunale precisa il contenuto dell'obbligo di diligenza che incombe all'amministrazione quando essa attua il suo obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Nel maggio 2021 il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza fondata sull'articolo 24 dello Statuto facendo valere ripetuti comportamenti configuranti molestie psicologiche che sarebbero stati commessi da dieci membri del personale di Eurojust, ma che avrebbero tutti avuto origine da comportamenti del direttore amministrativo di tale agenzia. Quest'ultimo esercita, nei confronti del personale di Eurojust, i poteri conferiti all'Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») e all'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC»). Su domanda del ricorrente, il direttore amministrativo si è ricusato dalla procedura di gestione della domanda di assistenza. A seguito di tale ricusazione, Eurojust ha diviso in due parti la gestione della domanda di assistenza, affidando i poteri dell'AACC a due organi diversi. Il collegio di Eurojust, designato per conoscere delle accuse dirette contro il direttore amministrativo (in prosieguo: la «parte 1»), ha delegato i suoi poteri di AACC a tre dei membri nazionali che lo componevano. Il comitato esecutivo di Eurojust, dal canto suo, è stato designato per conoscere delle accuse dirette contro gli altri nove membri del personale (in prosieguo: la «parte 2»). Nel giugno 2021, i membri nazionali delegati e il Consiglio esecutivo hanno avviato rispettivamente un'indagine amministrativa sulle parti 1 e 2, che hanno affidato a investigatori esterni. Sulla base del rapporto d'indagine redatto dagli investigatori esterni, il collegio e il comitato esecutivo hanno deciso di chiudere l'indagine senza ulteriori azioni per le loro rispettive parti. Successivamente, hanno respinto i due reclami presentati dal ricorrente contro queste decisioni. Con i due ricorsi presentati al Tribunale, il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami e il risarcimento del danno asseritamente subito. Giudizio del Tribunale Il Tribunale ricorda anzitutto che l'articolo 24 dello Statuto impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione un obbligo di assistenza al fine di proteggere i funzionari dell'Unione da attacchi e maltrattamenti provenienti non solo da terzi, ma anche da altri funzionari o agenti dell'Unione, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica, o da membri di un'istituzione. In presenza di asserite molestie psicologiche, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza in cui vengono lamentate molestie psicologiche e di informare il richiedente del seguito riservato a tale domanda. Il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comporta inoltre un obbligo di diligenza dell'amministrazione dell'Unione, che deve agire con cura e prudenza. Il Tribunale sottolinea a questo proposito che, poiché le molestie psicologiche sono un processo continuo nel tempo, per definizione possono essere il risultato di un insieme di comportamenti diversi che, valutati isolatamente, non costituirebbero necessariamente di per sé molestie psicologiche, ma che, valutati complessivamente e nel contesto interessato, anche a causa della loro accumulazione nel tempo, potrebbero essere considerati come tali. Fatti simili devono quindi essere valutati sia isolatamente che congiuntamente come parte di un ambiente di lavoro globale. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, il comitato esecutivo abbia chiesto agli investigatori esterni di indagare solo sui fatti che rientrano nella parte 2 e non sul complesso dei fatti denunciati nella domanda di assistenza. Solo in un secondo momento, i membri nazionali delegati del collegio hanno esteso la missione inizialmente affidata agli investigatori esterni a i fatti che rientrano nella parte 1. Orbene, da un lato, la redazione di un unico rapporto d’indagine da parte di investigatori esterni, anche supponendo che fossero imparziali, non è sufficiente a soddisfare tutti i requisiti imposti a Eurojust in virtù del suo obbligo di fornire assistenza. Gli investigatori non erano infatti investiti dei poteri dell'APN o dell'AACC e la loro unica competenza era quella di redigere un rapporto d'indagine e, eventualmente, di emettere un parere sulla responsabilità delle persone interessate da tale indagine. Dall’altro lato, dato che le molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza potrebbero essere state causate da diverse persone che esercitano funzioni all'interno di Eurojust e che hanno agito in modo coordinato o, per lo meno, simultaneo, affidare l'esame di una parte delle accuse ad un’AACC, e l’esame di un’altra parte ad un’AACC diversa, non rispetta l'obbligo dell'amministrazione di esaminare con attenzione e cautela tutti gli elementi rilevanti del caso che le viene sottoposto. Un siffatto esame rischia infatti di ostacolare una valutazione complessiva e contestuale di tutti i fatti denunciati come caratterizzanti l'esistenza delle molestie psicologiche denunciate e di non tenere conto, nella valutazione di tali fatti, delle interazioni che possono essere esistite tra le persone a cui sono attribuiti tali fatti e tra i comportamenti a loro contestati. Il Tribunale considera che, nel caso di specie, scindendo la domanda di assistenza in due parti affidate a due AACC distinte senza consentire a queste ultime di valutare globalmente e in modo contestuale l'insieme dei fatti denunciati in tale domanda, Eurojust non ha adempiuto l'obbligo di diligenza inerente al principio di buona amministrazione, alla luce del quale è tenuta ad attuare l'obbligo di assistenza ad essa incombente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto. Per quanto riguarda le conseguenze delle irregolarità procedurali e dell'inosservanza del principio di buona amministrazione sulla legittimità delle decisioni contestate, il Tribunale osserva che l'esistenza di interazioni tra i vari protagonisti e tra il complesso dei fatti contestati era un elemento essenziale su cui si basava la domanda di assistenza. Tuttavia, scindendo la domanda in due parti affidate a due AACC distinte, Eurojust non ha dato all’AACC competente tra le due l'opportunità di esaminare le interazioni che potevano esistere tra il direttore amministrativo e le altre persone citate nella domanda di assistenza. Pertanto, non si può escludere che, se non fosse stato violato il dovere di diligenza, il contenuto della decisione debitamente adottata dall'AACC competente avrebbe potuto essere diverso e avrebbe potuto portare al riconoscimento dell'esistenza di molestie psicologiche. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato le decisioni contestate e ha respinto i ricorsi per il resto.
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