CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 43584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di condannato, impugna con ricorso straordinario la sentenza n. 24762/2022 della Sesta sezione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile, tra gli altri, il ricorso per cassazione presentato dal ricorrente avverso la sentenza del 17 marzo 2022 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Genova. Lamenta l'omessa notifica al difensore dell'udienza svoltasi dinanzi alla Sesta sezione, con conseguente nullità della sentenza e degli effetti penali ad essa conseguenti, con richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione nelle more emesso dal pubblico ministero. Evidenzia, inoltre, come il ricorso avrebbe dovuto essere 'assegnato, stante la rilevata preliminare inammissibilità in sede di spoglio, alla Settima sezione, dovendosi, pertanto, il relativo avviso al ricorrente per come sancito dal comma 1 dell'art.610 cod. proc. pen. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 07/09/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario. 3. Con memoria del 15/09/2022, la difesa del condannato, nel replicare alle conclusioni del P.G. e richiamando, quale censura mossa con l'originario ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena, anche la qualificazione giuridica del fatto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va, anzitutto, precisato che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che gli imputati, tra cui l'odierno ricorrente, denunciarono con i rispettivi ricorsi per cassazione "il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle ragioni di quantificazione della pena o delle prove o delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., oltre che per mancata indicazione specifica degli elementi di fatto, tutte censure che non rientrano tra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen." (pag. 1 sentenza della Sesta sezione). A fronte di tali censure, correttamente i ricorsi vennero trattati de plano, senza dare alcun avviso alle parti. Questa Corte, infatti, con orientamento che il Collegio condivide, ha precisato che, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, 2 cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, sia in considerazione della collocazione del comma 5-bis dell'art. 610 nell'ambito delle disposizioni dedicate agli atti preliminari al procedimento innanzi alla Corte, sia in ragione della "ratio" di tale previsione, da ravvisarsi nelle finalità deflattive, meglio assicurate, nel silenzio della legge, da un provvedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 5, ordinanza n. 28604 del 04/06/2018, Rv. 273169 - 01; Sez. 6, ordinanza n. 3110 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272145 - 01; Sez. 6, ordinanza n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 1.2. Né assume alcun rilievo, ai fini della denunciata nullità, la circostanza che il ricorso sia stato trattato dalla Sesta sezione e non dalla Settima sezione deputata, ai sensi del comma 1 dell'art. 610 codice di rito, alla trattazione dei ricorsi in cui il magistrato addetto allo spoglio rilevi una causa di inammissibilità. Invero, la previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (come introdotto dalla citata legge n. 103/2017), si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dal primo comma dello stesso art. 610 (e del richiamato comma 1 dell'art. 611) che dispone invece la trattazione camerale non partecipata, ma con avviso alle parti, dei ricorsi che investano motivi di inammissibilità differenti da quelli specificamente indicati nel predetto comma 5- bis. Pertanto, anche laddove la fissazione del ricorso fosse avvenuta presso la Settima sezione nessun avviso di trattazione competeva alla parte, dovendosi seguire la differente procedura de plano. 1.3. Infine, il richiamo, nella seconda parte dell'art. 610, comma 5-bis, codice di rito, al fatto che la Corte - da intendersi menzionata nel suo insieme di Organo giudicante e non quale apposita sezione di cui al comma 1 dell'art. 610 - dichiara senza specifiche formalità di procedura l'inammissibilità, non impone affatto che la trattazione del ricorso avvenga presso i collegi sezionali della Settima sezione - comunque corrispondenti, per composizione di magistrati, a quelli della stessa Sezione ordinaria designata in funzione dei reati e delle materie oggetto di ricorso - potendo, invece, avvenire direttamente presso i collegi dell -omologa" Sezione ordinaria, in ragione di criteri di distribuzione interna degli affari penali in seno alla Corte di cassazione. 2. Inammissibile per genericità e difetto della necessaria allegazione è, infine, il profilo di doglianza sollevato nella memoria difensiva depositata successivamente al ricorso, con cui il ricorrente fa riferimento a "motivi inerenti la qualificazione giuridica del fatto" che sarebbero stati posti a fondamento del ricorso per cassazione deciso dalla sentenza impugnata. 3 cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, sia in considerazione della collocazione del comma 5-bis dell'art. 610 nell'ambito delle disposizioni dedicate agli atti preliminari al procedimento innanzi alla Corte, sia in ragione della "ratio" di tale previsione, da ravvisarsi nelle finalità deflattive, meglio assicurate, nel silenzio della legge, da un provvedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (ex multis vedi: Sez. 5, ordinanza n. 28604 del 04/06/2018, Rv. 273169 - 01; Sez. 6, ordinanza n. 3110 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272145 - 01; Sez. 6, ordinanza n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 1.2. Né assume alcun rilievo, ai fini della denunciata nullità, la circostanza che il ricorso sia stato trattato dalla Sesta sezione e non dalla Settima sezione deputata, ai sensi del comma 1 dell'art. 610 codice di rito, alla trattazione dei ricorsi in cui il magistrato addetto allo spoglio rilevi una causa di inammissibilità. Invero, la previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (come introdotto dalla citata legge n. 103/2017), si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dal primo comma dello stesso art. 610 (e del richiamato comma 1 dell'art. 611) che dispone invece la trattazione camerale non partecipata, ma con avviso alle parti, dei ricorsi che investano motivi di inammissibilità differenti da quelli specificamente indicati nel predetto comma 5- bis. Pertanto, anche laddove la fissazione del ricorso fosse avvenuta presso la Settima sezione nessun avviso di trattazione competeva alla parte, dovendosi seguire la differente procedura de plano. 1.3. Infine, il richiamo, nella seconda parte dell'art. 610, comma 5-bis, codice di rito, al fatto che la Corte - da intendersi menzionata nel suo insieme di Organo giudicante e non quale apposita sezione di cui al comma 1 dell'art. 610 - dichiara senza specifiche formalità di procedura l'inammissibilità, non impone affatto che la trattazione del ricorso avvenga presso i collegi sezionali della Settima sezione - comunque corrispondenti, per composizione di magistrati, a quelli della stessa Sezione ordinaria designata in funzione dei reati e delle materie oggetto di ricorso - potendo, invece, avvenire direttamente presso i collegi dell'omologa" Sezione ordinaria, in ragione di criteri di distribuzione interna degli affari penali in seno alla Corte di cassazione. 2. Inammissibile per genericità e difetto della necessaria allegazione è, infine, il profilo di doglianza sollevato nella memoria difensiva depositata successivamente al ricorso, con cui il ricorrente fa riferimento a "motivi inerenti la qualificazione giuridica del fatto" che sarebbero stati posti a fondamento del ricorso per cassazione deciso dalla sentenza impugnata.2.1. Invero - a prescindere che l'inammissibilità originaria dei motivi dedotti non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia quelli originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158) - il ricorrente omette, per un verso, di specificare sotto quali profili l'errores denunciato sarebbe manifesto (condizione necessaria per ritenersi ammissibile il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena) e, per altro, di allegare l'originario ricorso per cassazione al fine di dimostrare il contenuto delle censure ivi svolte. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di euro tremila in ragione dei profili di manifesta infondatezza rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 29 settembre 2022 Il