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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 25003/2023

Testo disponibile della fonte

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2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17095/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 160/2013 depositata il19/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il suo ricorso contro il diniego di rimborso dei costi di fideiussione sostenuti nell’ambito delle procedure accelerate di rimborso dei crediti IVA per gli anni 2001 –2008.

2. La CTR Lombardia ha accolto il ricorso con la motivazione che la contribuente era stata costretta ad esperire la procedura accelerata a causa dell’inerzia dell’Ufficio a provvedere ai rimborsi dei crediti. 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre mezzi.

4. Resiste con controricorso la società che deposita anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsisull’eccezione di decadenza della contribuente dal diritto al rimborso per decorso del termine biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Il motivo è infondato ricorrendo un rigetto implicito dell’eccezione di decadenza.

2.1. Invero, è configurabile la decisione implicita di una questione o di un'eccezione quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 12131 del 2023; Cass. 24155 del 2017; Cass. n. 7406 del 2014); ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia e, dunque, per violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass. n. 24953 del 2020).

2.2. In questo caso, la decisione assunta, con il riconoscimento del diritto al rimborso dei costi di fideiussione, è evidentemente incompatibile con l’accoglimento della eccezione di decadenza dalla domanda di rimborso che, quindi, deve intendersi rigettata.

2.3. Ad ogni modo trattasi di una questione di solo diritto che ben può essere decisa dalla Corte, come appena più sotto, anche in ipotesi di omessa pronuncia.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 osservando che, depositata l’istanza di rimborso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la CTR aveva errato laddove aveva concesso il rimborso per tutte le annualità dal 2001 al 2008 senza considerare l’intervenuta decadenza per alcune di esse.

4. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione /o falsa applicazione dell’art. 8 comma 4 legge n. 212 del 2000 e degli artt. 30 e 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 osservando la non spettanza del rimborso del costo della fideiussione poiché il ricorso alla procedura accelerata di rimborso del credito IVA costituisce una scelta del soggetto passivo.

5. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 5.1.Questa Corte ha stabilito che l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che impone all'amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l'espressione "ha dovuto richiedere" si deve intendere non nel senso dell'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).(Cass. n. 16409 del 2015).

5.2. Quindi, in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale (Cass.n. 5508 del 2020).

5.3. Infatti, va considerato il consolidato orientamento della Corte di giustizia, in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; Corte giust. 6 luglio 2017, causa C - 254 /16, [OSCURATO:PERSONA], punto 20; Corte giust. 12 maggio 2011, causa C-107/10, [OSCURATO:PERSONA] 3, punto 33).

In proposito va rammentato che il sistema italiano dei rimborsi IVA aveva indotto la Commissione europea a promuovere nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione (la n. 2013/4080), perché la combinazione degli artt. 30 e 38- bis del d.P.R. n. 633/72, nel testo all'epoca vigente, non soltanto contemplava il termine finale di tre mesi per l'erogazione del rimborso in relazione a categorie troppo ristrette di contribuenti, ma subordinava l'erogazione del rimborso, a norma dell'art. 38-bis, comma 10, a requisiti eccessivamente onerosi, ossia alla prestazione di una garanzia (cauzione, fideiussione o polizza fideiussoria) per una durata di tre anni.

Il legislatore italiano ha dovuto quindi modificare l'assetto dei rimborsi, dapprima novellando il primo comma dell'art. 38-bis ed escludendo la necessità della prestazione di garanzia, salvo casi specifici (art. 13 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175); poi ha elevato da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (art. 7-quater, comma 32, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con mod., dalla

I. 1 dicembre 2016, n. 225) e, infine, per le ipotesi residuein cui il soggetto che chiede il rimborso presenti profili di rischio e continui a essere tenuto alla prestazione di una garanzia, ha previsto il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, per ogni anno di durata di questa, da corrispondere quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso (art. 7

I. 20 novembre 2017, n. 167).

L'interpretazione dell'art. 8 della legge. n. 212/2000 offerta si presenta, dunque, come soluzione preferibile, anche alla luce del diritto unionale.

5.4. Quanto alla questione dell’applicabilità dell’art. 21 cit. all’istanza di rimborso, essa è risolta dalla già citata Cass. n. 5508 del 2020 in senso negativo, perché «La polizza fideiussoria di cui all' art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d'imposta, non è accessoria, ma autonoma rispetto al rapporto d'imposta, sicché alla relativa azione di rimborso non si applica il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto riferito al richiamato art. 19 e, quindi, alla restituzione di tributi e di sanzioni».

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 780,00 per compensi, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17095/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 160/2013 depositata il19/12/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il suo ricorso contro il diniego di rimborso dei costi di fideiussione sostenuti nell’ambito delle procedure accelerate di rimborso dei crediti IVA per gli anni 2001 –2008. 2. La CTR Lombardia ha accolto il ricorso con la motivazione che la contribuente era stata costretta ad esperire la procedura accelerata a causa dell’inerzia dell’Ufficio a provvedere ai rimborsi dei crediti. 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre mezzi. 4. Resiste con controricorso la società che deposita anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsisull’eccezione di decadenza della contribuente dal diritto al rimborso per decorso del termine biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Il motivo è infondato ricorrendo un rigetto implicito dell’eccezione di decadenza. 2.1. Invero, è configurabile la decisione implicita di una questione o di un'eccezione quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 12131 del 2023; Cass. 24155 del 2017; Cass. n. 7406 del 2014); ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia e, dunque, per violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass. n. 24953 del 2020). 2.2. In questo caso, la decisione assunta, con il riconoscimento del diritto al rimborso dei costi di fideiussione, è evidentemente incompatibile con l’accoglimento della eccezione di decadenza dalla domanda di rimborso che, quindi, deve intendersi rigettata. 2.3. Ad ogni modo trattasi di una questione di solo diritto che ben può essere decisa dalla Corte, come appena più sotto, anche in ipotesi di omessa pronuncia. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 osservando che, depositata l’istanza di rimborso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la CTR aveva errato laddove aveva concesso il rimborso per tutte le annualità dal 2001 al 2008 senza considerare l’intervenuta decadenza per alcune di esse. 4. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione /o falsa applicazione dell’art. 8 comma 4 legge n. 212 del 2000 e degli artt. 30 e 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 osservando la non spettanza del rimborso del costo della fideiussione poiché il ricorso alla procedura accelerata di rimborso del credito IVA costituisce una scelta del soggetto passivo. 5. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 5.1.Questa Corte ha stabilito che l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che impone all'amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l'espressione "ha dovuto richiedere" si deve intendere non nel senso dell'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).(Cass. n. 16409 del 2015). 5.2. Quindi, in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale (Cass.n. 5508 del 2020). 5.3. Infatti, va considerato il consolidato orientamento della Corte di giustizia, in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; Corte giust. 6 luglio 2017, causa C - 254 /16, [OSCURATO:PERSONA], punto 20; Corte giust. 12 maggio 2011, causa C-107/10, [OSCURATO:PERSONA] 3, punto 33). In proposito va rammentato che il sistema italiano dei rimborsi IVA aveva indotto la Commissione europea a promuovere nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione (la n. 2013/4080), perché la combinazione degli artt. 30 e 38- bis del d.P.R. n. 633/72, nel testo all'epoca vigente, non soltanto contemplava il termine finale di tre mesi per l'erogazione del rimborso in relazione a categorie troppo ristrette di contribuenti, ma subordinava l'erogazione del rimborso, a norma dell'art. 38-bis, comma 10, a requisiti eccessivamente onerosi, ossia alla prestazione di una garanzia (cauzione, fideiussione o polizza fideiussoria) per una durata di tre anni. Il legislatore italiano ha dovuto quindi modificare l'assetto dei rimborsi, dapprima novellando il primo comma dell'art. 38-bis ed escludendo la necessità della prestazione di garanzia, salvo casi specifici (art. 13 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175); poi ha elevato da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (art. 7-quater, comma 32, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con mod., dalla I. 1 dicembre 2016, n. 225) e, infine, per le ipotesi residuein cui il soggetto che chiede il rimborso presenti profili di rischio e continui a essere tenuto alla prestazione di una garanzia, ha previsto il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, per ogni anno di durata di questa, da corrispondere quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso (art. 7 I. 20 novembre 2017, n. 167). L'interpretazione dell'art. 8 della legge. n. 212/2000 offerta si presenta, dunque, come soluzione preferibile, anche alla luce del diritto unionale. 5.4. Quanto alla questione dell’applicabilità dell’art. 21 cit. all’istanza di rimborso, essa è risolta dalla già citata Cass. n. 5508 del 2020 in senso negativo, perché «La polizza fideiussoria di cui all' art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d'imposta, non è accessoria, ma autonoma rispetto al rapporto d'imposta, sicché alla relativa azione di rimborso non si applica il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto riferito al richiamato art. 19 e, quindi, alla restituzione di tributi e di sanzioni». 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 780,00 per compensi, ol
Sentenza Cassazione n. 25003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris