Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35499/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 189/ RG 15827 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo è generico rispetto a questioni esaminate dai giudici di merito che, con argomenti giuridicamente corretti, fondati su precisi elementi di fatto rimasti non contestati, hanno ritenuto sussistente il delitto (pag. 5); ritenuto il secondo motivo, sulla maturata prescrizione, manifestamente infondato in quanto non valuta che l'inammissibilità del ricorso non ne consente la declaratoria intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 189/ RG 15827 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo è generico rispetto a questioni esaminate dai giudici di merito che, con argomenti giuridicamente corretti, fondati su precisi elementi di fatto rimasti non contestati, hanno ritenuto sussistente il delitto (pag. 5); ritenuto il secondo motivo, sulla maturata prescrizione, manifestamente infondato in quanto non valuta che l'inammissibilità del ricorso non ne consente la declaratoria intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09
Sentenza Cassazione n. 35499/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris