CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BERTONI Giacomo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Milano di applicazione di una pena su concorde richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen. (in Milano, 4 ottobre 2018); premesso che il ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 [riguardando esso un punto della decisione, quello inerente alle sanzioni amministrative accessorie, non negoziabile tra le parti (Sez. u, n. 21369 del 26/9/2019, Melzani, Rv. 279349; sez. 4, n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435;sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021, Shtogaj, Rv. 281858; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224)]; rilevato, in particolare, che il ricorrente ha contestato la decisione, nella parte in cui il giudice ha disposto tali sanzioni, assumendo che quelle pecuniarie sarebbero reiterative di sanzioni già disposte dal Prefetto, quella della sospensione della patente di guida non sarebbe motivata in ordine alla durata; ritenuto che le doglianze non sono precedute da un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, invero del tutto congrue, oltre che coerenti con i principi di matrice giurisprudenziale in materia (sez. F., n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635, in cui si è affermato che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita; sez. 4, n. 21574 del 29/1/2014, Armanetti, Rv. 259211; n. 4740 del 18/1172020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393, in cui si è precisato che, in tal caso, la determinazione della durata della sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada); che, in particolare, nel caso di specie, il giudice ha fatto corretta applicazione del disposto normativo, correlando la durata della disposta sospensione all'entità delle lesioni personali derivate alla persona offesa, laddove, con specifico riferimento alla competenza a intgare dette sanzioni, va richiamato il diritto vivente, per ribadire che la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 codice strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (sez. 4, n. 18667 del 23/2/2004, Ragaini, Rv. 228358, in fattispecie di sospensione della patente di guida, nella quale la Corte ha affermato che spetta al giudice applicare tale sanzione amministrativa anche se sia stata già disposta dal prefetto; Sez. U, n. 20 del 21/6/2000, Cerboní, Rv. 217018; sez. 4, n. 26402 del 19/4/2003, Regini, Rv. 226059). che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rao D E [OSCURATO:PERSONA]