CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatain Roma, via Alberico II, n. 33 presso lo studio di quest’ultimo-ricorrente-CONTRO1 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, in via disgiunta tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento venganoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] SE, Rappresentanza Generale perl’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano effettuate presso gliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ciliberti-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Vicenza n. 6286/2021, depositato il20/7/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Il tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione allo stato passivopresentata dalla Regione Veneto avverso il provvedimento delgiudice delegato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], che aveva respinto ladomanda di insinuazione della Regione per il credito complessivo dieuro 4.825.000,00, in via privilegiata, derivante dagli interventi di2 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026bonifica e risanamento ambientale effettuati dalla stessa al fine diarginare gli effetti dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche(PFAS) della falda freatica sottostante il territorio di Vicenza, [OSCURATO:PERSONA], in ragione di contaminazione imputabile all’attività svoltadalla [OSCURATO:SOCIETA] nello stabilimento di Trissino.In particolare, evidenziava che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva attivato laprocedura di bonifica ex art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006 in data30/10/2013, presentando il piano di caratterizzazione che, però, nonera stato approvato dalle conferenze dei servizi indette dal [OSCURATO:PERSONA], né era stato approvato il progetto di bonifica, avendo peròla [OSCURATO:SOCIETA] realizzato un sistema di barrieramento idraulico.Aggiungeva che il giudice delegato del fallimento, conprovvedimento del 5/4/2019, aveva autorizzato il curatore a nonapprendere il sito all’attivo del fallimento ex art. 104-ter, comma 8,l.f.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale osservava che laRegione non aveva contestato che le «concentrazioni soglia dicontaminazione» (CSC) non erano state mai fissate in relazione aiPFAS e che la [OSCURATO:SOCIETA], con la comunicazione del 23/7/2013 avevaproprietaria non responsabile, con esclusivo riferimento alsuperamento delle CSC per sostanze diverse e dichiarate estranee alproprio ciclo produttivo (ferro, alluminio, clorurati organici), mentreaveva rappresentato la presenza di PFOA e PFAS, quali sostanze nonincluse nella tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V parte quarta del d.lgs.n. 152 del 2006, e «rispetto alle quali la vigente normativa in materiadi bonifica dei siti contaminati non prevede alcun valore limite».Tale affermazione - chiosava il giudice di merito - non avevatrovato mai smentita.3 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026Non poteva trovare applicazione, quindi, l’art. 250 del d.lgs. n.152 del 2006, che consentiva alla regione di sostituirsi ai soggettiprivati rimasti inerti nell’effettuare interventi di bonifica di cui all’art.242 del medesimo d.lgs., ripetendone le spese, non sussistendo ipresupposti per applicare le procedure di bonifica.Gli interventi ex art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 erano legatial superamento delle CSC ma, nella specie, tali soglie non eranostate mai individuate, non spettando alcun credito alla Regione exart. 250.Tra l’altro - aggiungeva il tribunale - anche ove fossero statipresenti tutti i presupposti di legge, in nessun caso la ripetizionedelle spese avrebbe potuto riguardare «interventi di tipo diversorispetto a quelli legati alla bonifica», potendo essere accollati alsoggetto responsabile solo costi strettamente correlati alla concretae specifica situazione di inquinamento.Esaminando le singole voci di credito esposte dalla regione,nessuna di esse era riconducibile ad alcuno degli interventi inquestione, trattandosi di spese destinate ad interventi di naturagenerale, «legittimamente attuati dalla regione nell’esercizio dellesue funzioni, ma non funzionali alla risoluzione della specificasituazione di contaminazione».Il responsabile dell’inquinamento o altro soggetto interessatonon avrebbe potuto prevedere lo stanziamento di contributi per: ilpotenziamento delle infrastrutture funzionali alla potabilizzazionenella centrale acquedottistica di Lonigo; la realizzazione di un nuovoimpianto di filtrazione centrale NATTA nel comune di Montecchiomaggiore; il potenziamento del sistema di assorbimento tramitecarbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica diMadonna di Lonigo.4 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026Trattavasi di interventi che esorbitavano dal novero delle azionirelative alla messa in sicurezza del sito, che era la finalità del pianodi caratterizzazione che il soggetto privato era tenuto a realizzare.Tali voci di spesa non potevano essere considerate neppure qualedanno ambientale, difettando la legittimazione attiva della regione,ai sensi dell’art. 300, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, che limitavatale legittimazione al Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione laRegione Veneto, depositando anche memoria.3. Hanno resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ela Allianz global [OSCURATO:PERSONA] SE, depositando anchememoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione degli articoli 115, commi 1 e 113c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».In sostanza, il tribunale avrebbe reputato erroneamente comenon contestata la circostanza che non erano stati superati i livelli diCSC con riferimento alla PFAS, anche perché tali livelli non eranostati in alcun modo tabellati nel d.lgs. n. 152 del 2006 in relazionealla PFAS.Al contrario, per la ricorrente, già in sede di opposizione allo statopassivo si era fatto riferimento al superamento dei livelli di CSC («laRegione Veneto ha dovuto provvedere con interventi sulleinfrastrutture, funzionali alla potabilizzazione, al potenziamento deisistemi di filtrazione delle acque ad uso potabile, all’istallazione degliapprestamenti necessari per l’abbattimento delle concentrazionidelle sostanze PFAS»).5 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026A confutazione delle affermazioni del tribunale la ricorrenteenuncia che «nella fattispecie l’accertamento delle fonti legali delleCSC relative alle sostanze inquinanti di cui si discute e la eterointegrazione di quelle non tabellate costituisce funzione attribuitadall’ordinamento al giudice e non alla parte, posto che, peraltro,come si evidenzierà in seguito, è questione tuttora dibattuta e subiudice».Ciò sarebbe un fatto pacifico, in quanto la stessa controparte(Regione) avrebbe prodotto in giudizio numerosi ricorsi propostidinanzi al [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione che la questione era dibattutae controversa.Peraltro - ad avviso della ricorrente - la lacuna normativa potevaessere colmata con l’utilizzo dei parametri relativi alle sostanze nontabellate, «attraverso l’individuazione di affinità tossicologiche conaltri contaminanti, nonché attraverso la fissazione di valori ad operadi altre fonti nazionali e unionali».Ben poteva essere utilizzata la relazione dell’Istituto superiore disanità (ISS), come emergeva dalla relazione della polizia giudiziariaallegata al ricorso in opposizione allo stato passivo, da cui emergevache per la prima volta, nelle 2005, erano stati fissati valori di CSCdel PFAS.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso percassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio dinon contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli attisulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la noncontestazione, che il ricorrente pretende di negare.L’onere di specifica contestazione ad opera della parte costituita,presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico6 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026della parte onerata della prova (Cass., sez. 3, 13/10/2016, n.20637).La pronuncia del giudice, che si assume erronea, sull’esistenzadi uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione,costituisce il frutto di un’attività valutativa, nel senso che il giudicestesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordineall’esistenza di uno o più fatti determinati, l’ha risoltaaffermativamente (Cass., sez. 6-L, 13/12/2022, n. 36249).Tale accertamento - sulla sussistenza di una contestazioneovvero di una non contestazione -, rientrando nel quadrodell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto dellaparte, è funzione del giudice di merito, ed è sindacabile in cassazionesolo per il tramite della motivazione.Nella specie, il tribunale, con pieno giudizio meritale, haaffermato che «la Regione non contesta che le CSC non siano maistate fissate in relazione ai PFAS».Ha, poi, chiarito che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva attivato la procedura exart. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale proprietaria nonresponsabile, ma aveva indicato il superamento delle CSCesclusivamente per sostanze diverse, e dichiarate estranee al propriociclo produttivo (ferro, alluminio, clorurati organici), mentre avevarappresentato la presenza di PFOA e PFOS, pur essendo sostanzenon incluse tra quelle tabellate, per le quali la normativa vigente nonprevedeva alcun valore limite.Tale affermazione non era stata mai smentita dalla controparte.Il motivo di impugnazione, come detto, non risultaautosufficiente in senso opposto.3. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione e falsa applicazione degli articoli 250,242,245 d.lgs. n.152/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».7 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026Per la ricorrente, l’art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedel’attivazione d’ufficio della PA di misura di prevenzione, di indagine edi ripristino, ove i soggetti responsabili della contaminazione nonprovvedano direttamente agli adempimenti disposti oppure nonsiano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altrisoggetti interessati.La facoltà di sostituirsi e ripetere le spese sostenute a tale scoposussiste anche qualora non vi provvedano i soggetti che abbianoassunto volontariamente tale facoltà.Di qui, la conclusione per cui ove il proprietario o altro soggettointeressato abbia espressamente manifestato la volontà di procederein tal senso, pur dichiarando di non essere responsabiledell’inquinamento, ciò sarebbe «incompatibile con la successivavolontà di sottrarsi all’obbligo di bonifica».Gli interventi assunti volontariamente ai sensi dell’art. 245,comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, integrerebbero la fattispecie digestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della normagenerale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, ocomunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di farsubentrare l’autore dell’inquinamento.Nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA], con la nota del 24/7/2013, avevacomunicato i primi interventi relativi alle indagini ambientali eseguitenel sito produttivo, comunicando che aveva volontariamenteeseguito alcuni campionamenti delle acque sotterranee e che deipredetti campionamenti erano emersi alcuni superamenti delle CSC.La [OSCURATO:SOCIETA] aveva comunicato di avere già volontariamente datocorso ad alcuni primi interventi qualificabili come misure diprevenzione, consistenti nel potenziamento dell’emungimento deipozzi A e C e nel potenziamento della batteria filtrante, rendendosidisponibile a predisporre un piano di caratterizzazioni.8 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026Non vi sarebbero dubbi che la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe segnalatovolontariamente il superamento dei limiti di CSC e avrebbevolontariamente avviato la procedura prevista in caso disuperamento dei limiti, sicché era tenuta a svolgere tutte le attivitàdi prevenzione, messa in sicurezza e ripristino ovvero a rimborsarequanto versato a tale titolo.4. Il motivo è inammissibile.Proprio perché era incontestato che i valori CSC non eranotabellati, non poteva scattare l’obbligo di realizzare gli interventi dibonifica. E peraltro la questione sottostante è dedotta in relazione afatti che non risultano dal provvedimento impugnato.5. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli articoli 250,240,242 d.lgs. n. 152/2006, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Sarebbe erronea l’affermazione del tribunale per cui le spesesostenute dalla Regione sarebbero di carattere generale e nonrientrerebbero tra quelle per le quali era ammesso l’interventosostitutivo.Si ribadisce che, nel 2013, i risultati di una ricerca del Consiglionazionale delle ricerche e del Ministero dell’ambiente avevanoindicato la presenza delle sostanze PFAS in corpi idrici superficiali ereflui industriali del reticolo idrografico della provincia di Verona.Erano state avviate iniziative progettuali con atenei veneti eARPAV per l’applicazione di tecnologie e conoscenze scientificheidonee a porre in essere attività di contrasto alla diffusione diinquinanti.Erano state sostenute spese per interventi strutturali di opereidrogeologiche, proprio in ordine all’anomala presenza di sostanzePFAS.9 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026Tutte le attività svolte sarebbero perfettamente riconducibili allaprevisione di legge che, invece, il tribunale avrebbe erroneamenteinterpretato.6. Il motivo è inammissibile.L’inammissibilità del primo motivo comporta infattil’inammissibilità anche di questo motivo.Come già detto, con riferimento ai PFAS non risulta esservistata alcuna previsione tabellare in ordine ai limiti di tolleranza.7. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione articoli 2043 c.c., 2051 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il tribunale avrebbe escluso anche il profilo risarcitorio relativoall’azione di responsabilità aquiliana, per difetto dei presuppostidell’illiceità della condotta e del nesso di causalità con il danno.Quanto alla illiceità, infatti, non erano stati fissati limiti delleconcentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e delle concentrazionisoglia di rischio (CSR), quanto al nesso di causalità, le spesesostenute dalla Regione erano estranee alla specifica situazione diinquinamento determinatasi in concreto.8. Il motivo è inammissibile.9. Deve muoversi dalla considerazione per cui la ricorrente,quanto al danno ambientale, non ha censurato il decreto impugnatoladdove ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva della RegioneVeneto, ai sensi dell’art. 300, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 («larisposta appare certamente negativa, dovendosi accogliere sul puntol’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dallaCuratela»), spettando la legittimazione al Ministero.Il tribunale ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’opponenteper cui si sarebbe dovuta applicare la previgente l. 349/86 (cheprevedeva la legittimazione ad agire anche degli enti locali), in10 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026quanto il danno si sarebbe verificato prima dell’entrata in vigore deld.lgs. n. 152/2006.Quanto, poi, all’assenza dell’attività illecita e al difetto del nessocausale, le argomentazioni del tribunale affrontano il merito dientrambe le questioni, rilevando il difetto di entrambi presupposti.Quanto all’illiceità, infatti, non erano stati fissati limiti delle CSCe delle CSR, mentre la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre rispettato (purcontestandoli) i limiti imposti nelle varie autorizzazioni alconferimento di reflui nella rete fognaria. Quanto al nesso causale,le spese sostenute dalla Regione erano completamente estranee allasituazione di inquinamento determinatasi in concreto.10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del fallimentoMITENI s.p.a. le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Allianz GlobalCorporate Speciliaty SE, le spese del giudizio di legittimità che siliquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.11 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24509/2021Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 22579/2026Data pubblicazione 01/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il Presidente12 RG n.24509/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio