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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 1955

Cassazione n. 32666/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1955 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa il 17/4/2019 dal GUP presso il Tribunale di Rimini, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato previsto dall'art.589-bis cod.pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Era contestato all'imputato, nell'atto di esercizio dell'azione penale, di avere cagionato il decesso della persona offesa per colpa consistente in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione dell'art.141, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, perché - conducendo un motociclo a velocità non adeguata alle condizioni della strada e all'attraversamento del centro abitato - aveva investito la persona offesa, che conducendo un velocipede e omettendo di dargli la precedenza, stava attraversando da sinistra verso destra rispetto al suo senso di marcia.

La sentenza di appello ha dato atto del fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato sulla base del materiale istruttorio esaminato, giungendo alla conclusione che la condotta dello stesso dovesse ritenersi colposa in nesso sinergico con l'evento sotto il profilo dell'eccesso di velocità (circa 50 km/h) e della possibilità di avvistamento della bicicletta, nel senso che se il prevenuto avesse proceduto a velocità inferiore avrebbe potuto arrestarsi in tempo ed evitare l'impatto.

La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibili le valutazioni del Tribunale in punto di rimproverabilità della condotta ed evitabilità dell'evento, con specifico riferimento al dedotto eccesso di velocità; il Collegio ha ritenuto che, in una strada ad ampio scorrimento quale quella in questione, non poteva essere mosso alcun rimprovero all'imputato nell'avere tenuto una velocità comunque inferiore al limite consentito di 50 km/h, attribuendo invece rilevanza causale esclusiva alla condotta imprudente della persona offesa, che aveva attraversato la strada in modo imprevedibile; ha quindi ritenuto che non potesse essere affermato, oltre ogni ragionevole dubbio, che procedendo a una velocità inferiore l'impatto non si sarebbe verificato.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.Il ricorrente ha rilevato che alcune deduzioni contenute nella sentenza di appello dovevano ritenersi in insanabile contrasto con quanto diffusamente argomentato nella sentenza di primo grado; in particolare, ha ritenuto che risultasse in contrasto con le emergenze valorizzate dal Tribunale l'affermazione della Corte in base alla quale la strada ove si era verificato il sinistro fosse a largo scorrimento, trattandosi di una via a doppio senso di marcia e ad alta densità di traffico, così come doveva ritenersi incoerente con i dati probatori valorizzati dal Tribunale l'affermazione in base alla quale la strada stessa non fosse, in quel momento, particolarmente trafficata; ha ritenuto che, sempre sulla base degli elementi valorizzati dal Tribunale, emergesse che la corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dall'imputato fosse ingombra tanto da non consentire l'avvistamento del ciclista e la piena visibilità dell'intersezione; ha dedotto che, in relazione al testo dell'art.141 del d.lgs. n.285/1992, vi fosse una visibilità limitata e che ci si trovasse in prossimità di un'intersezione oltre che in un tratto fiancheggiato da edifici, con la conseguenza che il rispetto del limite massimo di velocità non esauriva l'obbligo cautelare; ha quindi ravvisato un insanabile contrasto tra la sentenza di primo grado - a propria volta fondata su emergenze probatorie pacificamente emerse - e quella impugnata, con conseguente vizio di illogicità della motivazione della pronuncia della Corte territoriale.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente ha contestato la logicità della motivazione della Corte territoriale; la quale ha fondato la riforma della sentenza di condanna censurando la parte della motivazione in cui questa ha ritenuto che il mezzo condotto dall'imputato non viaggiasse a una velocità adeguata alle condizioni della strada.

In particolare la Corte ha rilevato che - essendosi il sinistro verificato su una strada a largo scorrimento e senza particolare traffico - non poteva essere mosso alcun effettivo rilievo nei confronti della condotta tenuta dall'imputato, attribuendo l'esclusività del nesso causale in ordine al sinistro alla sola condotta imprudente tenuta dal ciclista, ritenendo sussistesse un ragionevole dubbio che, procedendo a velocità inferiore e a fronte di una manovra avversa imprevista e imprevedibile, l'incidente sarebbe stato evitato.

3. Vertendosi in una fattispecie di riforma in senso assolutorio di una pronuncia di condanna, vanno richiamati i principi espressi da Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430.

In tale sede (punto 4.1 dei "considerato in diritto") la Corte ha sottolineato come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba però affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

A tale proposito, la Sezioni Unite hanno rilevato come la tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione, anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva (e già da prima dei principi dettati da Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), fosse espressione di un orientamento largamente condiviso, sulla base del rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.

Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.

5. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei predetti principi.

Difatti, si era in presenza di una decisione di primo grado che - sulla base di un'attenta descrizione dello stato dei luoghi e dei comportamenti tenuti da imputato e persona offesa, ricostruiti alla luce dei contributi tecnici apportati in dibattimento - era giunta a conclusioni specificamente e analiticamente motivate in ordine all'effettiva dinamica del sinistro; e, sulla base di tali premesse, alla considerazione di ravvisabilità del profilo di colpa specifica contestato all'imputato e consistente nel non avere tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada nel momento concreto in cui si è verificato il sinistro.

A fronte di tale analitica ricostruzione, la Corte territoriale si è limitata ad affermare la valenza causale esclusiva del comportamento tenuto dalla personà offesa ma senza operare alcuna effettiva confutazione delle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado, giungendo alle proprie conclusioni sulla base delle apodittiche affermazioni - peraltro non avvalorate dalla ricostruzione contenuta nella sentenza del Tribunale sulla base degli elementi emersi dall'istruzione dibattimentale - in ordine al dato che ci si trovasse in una via a largo scorrimento e senza particolare traffico nel momento contingente.

Così operando, la Corte è incorsa nel denunciato vizio di illogicità della motivazione; in quanto ha del tutto omesso di confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste alla base della sentenza di condanna, operandone un ribaltamento senza previamente operare una specifica e analitica confutazione delle puntuali argomentazioni del Tribunale, limitandosi a inserire delle generiche considerazioni asseritamente idonee a giustificare conclusioni di segno diverso e quindi impendendo di individuare un effettivo percorso motivazionale alternativo rispetto a quello seguito dal Giudice di primo grado.

6. In considerazione del ravvisato vizio motivazionale della sentenza impugnata, la stessa va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, la quale dovrà quindi procedere a una nuova valutazione dei motivi di appello alla luce dei richiamati principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1955 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa il 17/4/2019 dal GUP presso il Tribunale di Rimini, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato previsto dall'art.589-bis cod.pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Era contestato all'imputato, nell'atto di esercizio dell'azione penale, di avere cagionato il decesso della persona offesa per colpa consistente in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione dell'art.141, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, perché - conducendo un motociclo a velocità non adeguata alle condizioni della strada e all'attraversamento del centro abitato - aveva investito la persona offesa, che conducendo un velocipede e omettendo di dargli la precedenza, stava attraversando da sinistra verso destra rispetto al suo senso di marcia. La sentenza di appello ha dato atto del fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato sulla base del materiale istruttorio esaminato, giungendo alla conclusione che la condotta dello stesso dovesse ritenersi colposa in nesso sinergico con l'evento sotto il profilo dell'eccesso di velocità (circa 50 km/h) e della possibilità di avvistamento della bicicletta, nel senso che se il prevenuto avesse proceduto a velocità inferiore avrebbe potuto arrestarsi in tempo ed evitare l'impatto. La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibili le valutazioni del Tribunale in punto di rimproverabilità della condotta ed evitabilità dell'evento, con specifico riferimento al dedotto eccesso di velocità; il Collegio ha ritenuto che, in una strada ad ampio scorrimento quale quella in questione, non poteva essere mosso alcun rimprovero all'imputato nell'avere tenuto una velocità comunque inferiore al limite consentito di 50 km/h, attribuendo invece rilevanza causale esclusiva alla condotta imprudente della persona offesa, che aveva attraversato la strada in modo imprevedibile; ha quindi ritenuto che non potesse essere affermato, oltre ogni ragionevole dubbio, che procedendo a una velocità inferiore l'impatto non si sarebbe verificato. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.Il ricorrente ha rilevato che alcune deduzioni contenute nella sentenza di appello dovevano ritenersi in insanabile contrasto con quanto diffusamente argomentato nella sentenza di primo grado; in particolare, ha ritenuto che risultasse in contrasto con le emergenze valorizzate dal Tribunale l'affermazione della Corte in base alla quale la strada ove si era verificato il sinistro fosse a largo scorrimento, trattandosi di una via a doppio senso di marcia e ad alta densità di traffico, così come doveva ritenersi incoerente con i dati probatori valorizzati dal Tribunale l'affermazione in base alla quale la strada stessa non fosse, in quel momento, particolarmente trafficata; ha ritenuto che, sempre sulla base degli elementi valorizzati dal Tribunale, emergesse che la corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dall'imputato fosse ingombra tanto da non consentire l'avvistamento del ciclista e la piena visibilità dell'intersezione; ha dedotto che, in relazione al testo dell'art.141 del d.lgs. n.285/1992, vi fosse una visibilità limitata e che ci si trovasse in prossimità di un'intersezione oltre che in un tratto fiancheggiato da edifici, con la conseguenza che il rispetto del limite massimo di velocità non esauriva l'obbligo cautelare; ha quindi ravvisato un insanabile contrasto tra la sentenza di primo grado - a propria volta fondata su emergenze probatorie pacificamente emerse - e quella impugnata, con conseguente vizio di illogicità della motivazione della pronuncia della Corte territoriale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente ha contestato la logicità della motivazione della Corte territoriale; la quale ha fondato la riforma della sentenza di condanna censurando la parte della motivazione in cui questa ha ritenuto che il mezzo condotto dall'imputato non viaggiasse a una velocità adeguata alle condizioni della strada. In particolare la Corte ha rilevato che - essendosi il sinistro verificato su una strada a largo scorrimento e senza particolare traffico - non poteva essere mosso alcun effettivo rilievo nei confronti della condotta tenuta dall'imputato, attribuendo l'esclusività del nesso causale in ordine al sinistro alla sola condotta imprudente tenuta dal ciclista, ritenendo sussistesse un ragionevole dubbio che, procedendo a velocità inferiore e a fronte di una manovra avversa imprevista e imprevedibile, l'incidente sarebbe stato evitato. 3. Vertendosi in una fattispecie di riforma in senso assolutorio di una pronuncia di condanna, vanno richiamati i principi espressi da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430. In tale sede (punto 4.1 dei "considerato in diritto") la Corte ha sottolineato come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba però affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. A tale proposito, la Sezioni Unite hanno rilevato come la tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione, anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva (e già da prima dei principi dettati da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), fosse espressione di un orientamento largamente condiviso, sulla base del rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. 5. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei predetti principi. Difatti, si era in presenza di una decisione di primo grado che - sulla base di un'attenta descrizione dello stato dei luoghi e dei comportamenti tenuti da imputato e persona offesa, ricostruiti alla luce dei contributi tecnici apportati in dibattimento - era giunta a conclusioni specificamente e analiticamente motivate in ordine all'effettiva dinamica del sinistro; e, sulla base di tali premesse, alla considerazione di ravvisabilità del profilo di colpa specifica contestato all'imputato e consistente nel non avere tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada nel momento concreto in cui si è verificato il sinistro. A fronte di tale analitica ricostruzione, la Corte territoriale si è limitata ad affermare la valenza causale esclusiva del comportamento tenuto dalla personà offesa ma senza operare alcuna effettiva confutazione delle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado, giungendo alle proprie conclusioni sulla base delle apodittiche affermazioni - peraltro non avvalorate dalla ricostruzione contenuta nella sentenza del Tribunale sulla base degli elementi emersi dall'istruzione dibattimentale - in ordine al dato che ci si trovasse in una via a largo scorrimento e senza particolare traffico nel momento contingente. Così operando, la Corte è incorsa nel denunciato vizio di illogicità della motivazione; in quanto ha del tutto omesso di confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste alla base della sentenza di condanna, operandone un ribaltamento senza previamente operare una specifica e analitica confutazione delle puntuali argomentazioni del Tribunale, limitandosi a inserire delle generiche considerazioni asseritamente idonee a giustificare conclusioni di segno diverso e quindi impendendo di individuare un effettivo percorso motivazionale alternativo rispetto a quello seguito dal Giudice di primo grado. 6. In considerazione del ravvisato vizio motivazionale della sentenza impugnata, la stessa va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, la quale dovrà quindi procedere a una nuova valutazione dei motivi di appello alla luce dei richiamati principi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per
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