CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06149/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28259/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto della società Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria del credito per cui è causa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, n. 9, come da procura in calce al controricorso e ricorso incidentale. - controricorrente e ricorrente in via incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione. - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza della Corte di appel o di FIRENZE, n. 1387/2017, pubblicata in data 15 giugno 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 18 dicembre 2009, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2039/2008 e„ in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 98.282,02, oltre interessi al tasso del 13,650 dal 31 agosto 2009, per le obbligazioni assunte dal Vannini, nella qualità di Direttore della Unione del Commercio e del Turismo, in nome e per conto dell'associazione. 2. Il Tribunale aveva ritenuto che il Vannini dovesse rispondere ex art.38 cod. civ., quale persona che aveva agito n nome e per conto dell'associazione, avendo operato liberamente sul conto corrente dell'associazione e risultando firmatario dei contratti di finanziamento ed aveva escluso l'applicabilità della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., con riferimento alle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento del 9 maggio 2002 e del 19 luglio 2005. 3. La Corte di appello, a sostegno della sentenza impugnata, ha affermato che: l'unico presupposto che rilevava ex art. 38 cod. civ. non era che lo stesso fosse stato investito di speciali cariche sociali, rilevando l'attività concretamente svolta per conto delll'associazione e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi; era in atti la dichiarazione con la quale il l'Unione del Commercio e del Turismo aveva delegato il Vannini ad operare sul conto corrente n. 47174.89, in qualità di rappresentante sociale; il Vannini aveva direttamente contrattato con la Banca, richiedendo e firmando due contratti di finanziamento, il 29 marzo 2002 di euro 250.000,00, e il 19 luglio 2005, di euro 46.000,00. 4. I giudici di secondo grado hanno, poi, ritenuto applicabile la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., affermando che i finanziamenti erano stati operati mediante accreditamento delle somme sul conto corrente intestato all'Unione del Commercio e del Turismo, per cui le obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente e quelle derivanti dai contratti di finanziamento trovavano la loro fonte in atti negoziali diversi e il versamento rappresentava solo la concreta modalità per consentire a Confcomemrcio di disporre effettivamenl:e della somma oggetto di finanziamento; hanno evidenziato che la scadenza delle obbligazioni discendenti dai due contratti di finanziamento doveva essere individuata tenendo conto del termine fissato tra le parti per l'adempimento, ovvero dalla scadenza dell'ultima rata dei finanziamenti, dunque il mese di maggio 2007 per il primo mutuo e il mese di novembre 2005 per il secondo mutuo, e hanno accertato che la [OSCURATO:PERSONA], a quella data, non aveva esperito alcuna istanza nei confronti del debitore, risalendo la prima ed unica iniziativa al 27 marzo 2008 (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), e, dunque, oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ.. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso e ricorso incidentale, con atto affidato a un unico motivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va affermata la legittimazione processuale della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto della società Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria del credito per cui è causa. 1.1 Deve al riguardo essere ribadito il principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi/ di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte» (cfr. Cass., 15 maggio 2020, n. 8975; Cass., 11 aprile 2007, n. 9250, Cass., 17 luglio 2013, n. 17470). 1.2 Nel caso di specie, a fronte di una contestazione estremamente generica da parte del ricorrente («dall'avviso prodotto in giudizio si evinceva una mera comunicazione di avvenuto acquisto di crediti solo genericamente individuati e, quindi, non era dato sapere se fossero ricompresi i crediti per cui era causa»), la società controricorrente e ricorrente in via incidentale ha esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del controricorso e ricorso incidentale (alle pagine 2 e 3) gli estremi dell'atto di cessione, evidenziancione l'avvenuta pubblicazione «ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e art. 58 del [OSCURATO:PERSONA], sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017, parte seconda n. 151». 2. Con il primo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del Vannini per l'obbligazione derivante dal contratto di conto corrente n. 41174,89, in quanto nulla per omessa motivazione sotto il profilo della sua omissione, della mera apparenza e/o sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta in violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., art. 116, comma primo, cod. civ. e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata da una parte richiedeva per l'applicazione dell'art. 38 cod. civ. il compimenl:o di un'attività negoziale concreta e dall'altra traeva il fondamento della responsabilità del Vannini per le obbligazioni derivanti dal contratto di conto correte, dall'esistenza di una dichiarazione di attribuzione astratta e generica di poteri rappresentativi dell'ente, incorrendo in una irrimediabile contraddittorietà, non essendo chiaro se la Corte abbia ritenuto che l'attribuzione di poteri rappresentativi dell'ente al Vannini era il fatto costitutivo della sua responsabilità da cui trarre il convincimento del compimento da parte dello stesso di operazioni sul conto corrente. In realtà, la dichiarazione versata in atti con la quale l'Unione del Commercio e del Turismo aveva delegato il Vannini ad operare sul conto corrente n. 47174,89, non attribuiva alcun potere rappresentativo al Vannini, ma soltanto una delega di firma per operare sul conto corrente, peraltro in via congiunta («la rappresentanza sociale ed i poteri di firma spettano ai sigg.ri Giovanni 13iagiotti (Pres.), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].), Maurizio E3rogioni ([OSCURATO:PERSONA].) [OSCURATO:PERSONA] (direttore), [OSCURATO:PERSONA] (vice direttore) congiuntamente a due a due fra loro - per emissione assegni e pagamenti vari una delle firme deve essere del presidente e dei [OSCURATO:PERSONA]». 2.1 II motivo è infondato. 2.2 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio (la cui portata non è affatto contrastata dalle argomentazioni a sostegno del ricorso) per cui la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (cfr. Cass., 9 luglio 2020, n. 14465; Cass., 4 aprile 2017, n. 8752). E in questi termini i giudici di secondo grado hanno motivato, affermando che l'unico presupposto che rilevava ex art. 38 cod. civ. non era che il Vannini fosse stato investito di speciali cariche sociali, ma l'attività concretamente svolta per conto dell'associazione, che si era risolta nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi e che il Vannini aveva direttamente contrattato con la Banca, richiedendo e firmando due contratti di finanziamento, il 29 marzo 2002 di euro 250.000,00, e il 19 luglio 2005, di euro 46.000,00, e operando liberamente sul conto corrente dell'associazione. Ed invero, laddove la Corte territoriale ha richiamato la dichiarazione con la quale il l'Unione del Commercio e del Turismo aveva delegato il Vannini ad operare sul conto corrente n. 47174.89, in qualità di rappresentante sociale, lo ha fatto allo specifico fine di motivare la non condivisione dell'affermazione del Vannini di essere privo di potere rappresentativo dell'ente Confcommercio, dato che il Vannini aveva sostenuto che in ragione del rapporto di lavoro subordinato che lo legava all'Unione egli aveva svolto per l'ente solo ed esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione, tali da non comportare alcuna responsabilità di carattere patrimoniale, avendo egli esternato la volontà altrui ed avendo svolto compiti meramente esecutivi e dipendenti dalle decisioni e dalla volontà degli altri organi competenti (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). In tal senso, correttamente la mera qualità di legale rappresentante dell'associazione è stata ritenuta non sufficiente per affermare la responsabilità personale del Vannini ed è stata data preminenza all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, mediante la quale sono stati costituiti i rapporti obbligatori con la Banca controricorrente.Non sussiste, dunque, il vizio motivazionale dedotto, che si configura nei casi di radicale carenza della motivazione, ovvero quanto l'iter motivazione si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 2.3 Va da sé che l'accertamento operato dalla Corte sul contenuto della dichiarazione dell'Unione del Commercio e del Turismo, a firma anche del Vannini, è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 cod. civ. e seguenti (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29111). 3. Con il secondo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del Vannini per l'obbligazione derivante dal contratto di conto corrente n. 47174,89, sul presupposto dell'attribuzione allo stesso della delega ad operare sul conto corrente in qualità di rappresentante sociale, in violazione o falsa applicazione degli artt. 38 cod. civ., 1173 cod. civ., 2697, comma primo, cod. civ. e 2729, comma primo, cod. proc., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la Corte d'appello aveva affermato la responsabilità del Vannini per il semplice fatto di essere stato delegato ad operare sul conto e prescindendo dalla prova che il contratto di conto corrente fosse stato dallo stesso stipulato o quanto meno che alla dichiarazione di attribuzione di poteri rappresentativi dell'ente o più semplicemente della delega di firma fossero seguiti concreti atti di disposizione sul conto corrente idonei a generare il saldo negativo, quali emissione di assegni, bonifici, prelievi, etc..; la Corte d'appello era incorsa, inoltre, nel vizio di violazione o falsa iapplicazione, in relazione all'art. 2729 cod. civ., ritenendo la responsabilità del Vannini basandosi esclusivamente sull'attribuzione della delega di firma sul conto, ovvero di poteri di rappresentanza sociale.4. Con il terzo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le singole operazioni di conto corrente integrino attività negoziale, con effetto obbligatorio, in violazione o falsa applicazione degli artt. 38 cod. civ., 1703 cod. civ., 1582, 1867 e 1173 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo un dato inconfutabile che il Vannini non aveva stipulato il contratto di conto corrente di corrispondenza in nome e per conto dell'associazione e non risultando chiaro, per la estrema perplessità e lacunosità della motivazione della sentenza impugnata, se la Corte d'appello aveva collegato la responsabilità del Vannini all'astratta attribuzione dei poteri di firma sul conto corrente, oppure avesse ritenuto l'al:tribuzione della delega come elemento di fatto dal quale desumere in via di presunzione semplice il compimento di operazioni sul conto corrente da parte dello stesso. 4.1 I motivi, che ribadiscono alcuni profili di censura già esposti, sono infondati, dovendosi precisare ancora una volta che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità del Vannini non già sulla attribuzione della delega di firma sul conto o sul potere di rappresentanza sociale, ma in ragione dell'attività negoziale in concreto posta in essere dal Vannini, richiamando da un lato la circostanza che lo stesso avesse richiesto e firmato i due contratti di finanziamento e dall'altro che avesse operato liberamente sul conto corrente dell'associazione, né rileva, sotto questo specifico profilo e per quanto diffusamente sopra riportato, la necessità che il contratto di conto corrente fosse stato stipulato direttamente dal Vannini, venendo in evidenza, piuttosto, come affermato dalla Corte territoriale, le operazioni liberamente svolte sul conto corrente dell'associazione, in quanto esplicazione di una concreta attività negoziale posta in essere dal ricorrente; il ricorrente valorizza tale ultimo riferimento, assumendo che gli atti di gestione del conto bancario non hanno natura negoziale, ma trascura il rilievo della sottoscrizione dei suindicati contratti, operato dalla Corte d'appello; il ricorrente afferma pure di non avere sottoscritto i contratti (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione), ma al riguardo avrebbe dovuto proporre la revocazione, non il ricorso per cassazione, trattandosi di un -ipotetico- errore revocatorio. 5. Con il quarto motivo si impugna la sentenza nella parte in cui afferma che il Vannini fosse stato delegato dall'Unione del Commercio e del Turismo ad operare sul conto corrente n. 47174,89 in qualità di rappresentante sociale e che pertanto vi avesse operato liberamente, per omesso esame circa fatti decisivi che 9e11 sono stati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte d'appello aveva omesso di valutare che il Vannini non aveva poteri di firma disgiunta per operazioni che potessero indebitare l'ente, ma solo congiunta, con altro soggetto titolare della carica di presidente o vice presidente dell'associazione; tale circostanza era emersa non solo dai verbali di assemblea di giunta depositati da entrambe le parti, ma anche dallo stesso documento richiamato solo parzialmente dalla Corte d'appello e posto a fondamento del suo convincimento, laddove, nella parte della dichiarazione di delega disponeva «(«/a rappresentanza sociale ed i poteri di firma spettano ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] (Pres.), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].) [OSCURATO:PERSONA] (direttore), [OSCURATO:PERSONA] (vice direttore) congiuntamente a due a due fra loro - per emissione assegni e pagamenti vari una delle firme deve essere del presidente e dei [OSCURATO:PERSONA]»; la Corte di appello non aveva preso in considerazione il fatto incontestato ed emergente per tabulas della mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte del Vannini, più volte dedotto dalla difesa (prime memorie ex art.183 cod. proc. civ. del 15 ottobre 2008; comparse conclusionali primo grado; atto di citazione in appello; comparse conclusionali del giudizio di appello), come principale elemento di fatto per escludere che il Vannini avesse agito in nome e per conto dell'associazione nella stipulazione del contratto stesso; la Corte d'appello non aveva considerato il pensionamento avvenuto nel mese di marzo 2006, altro fatto dedotto in giudizio (atto di citazione in opposizione, comparse conclusionali di primo grado, atto di citazione in appello, comparse conclusionali del giudizio di appello) e valorizzato quale elemento incompatibile con una attività concreta sul conto corrente produttiva del saldo negativo oggetto dell'obbligazione, oltre che documentato (all. 16 e 17 comunicazioni Inps e doc. nin. 2 e 3 del fascicolo di parte opponente di primo grado allegati in data 29 maggio 2008 con l'atto di citazione in opposizione). 5.1 Il motivo è inammissibile, poiché il denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053). Ancora questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608) e che il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 5.2 Nel caso in esame, il ricorrente, nello specificare i fatti che non sono stati considerati dalla Corte territoriale, peraltro in parte ribadendo profili di censura già svolti (come quelli riguardanti l'operatività della firma congiunta e non disgiunta e la mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente) e in parte formulando doglianze non specifiche (come quella relativa al pensionamento avvenuto nel marzo del 2006) nulla argomenta in ordine alla necessaria decisività dei fatti omessi; ed invero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, cori un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data; deve trattarsi, dunque, di fatti che se esaminati avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152, citata). La doglianza si risolve, dunque, nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché volta ad una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede. 6. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato ricorso incidentale, con atto affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 cod. civ., 38 cod. civ., 1186 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato la Corte fiorentina nel ritenere ampiamente scadute le ultime rate dei due finanziamenti alla data di deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, poiché dalla lettura dell'art. 4 di entrambi i contratti di finanziamenti emergeva come la scadenza delle obbligazioni non fosse automatica, ma legata alle determinazioni della Banca di risolvere effettivamente il rapporto, che avrebbero dovuto manifestarsi, in prima istanza, con la dichiarazione formale di decadenza del cliente dal beneficio del termine; il ritardo nel pagamento di una rata non poteva ritenersi rilevante se non quanti° la Banca avesse reputato di dichiarare la decadenza del mutuatario ex art. 1186 cod. civ. e di concludere il rapporto; che la decadenza era stata operata il 6 febbraio 2008 ed il 26 marzo 2008 e il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il 27 marzo 2008, dunque la Banca era stata tempestiva nel prendere sollecite e serie iniziative di recupero del credito; con riferimento al finanziamento stipulato il 19 luglio 2005, poiché il medesimo operava in conto corrente, sia come accreditamento, che come pagamento delle rate, doveva farsi riferimento al momento in cui il conto corrente era stato passato in sofferenza, ovvero al 31 gennaio 2008, sempre in relazione al deposito dell'ingiunzione avvenuto il 27 marzo 2008. 6.1 II motivo è infondato. 6.2 Correttamente la Corte d'appello - in disparte il refuso sulla scadenza dei sei mesi - ha individuato il dies a quo del termine ex art.1957 cod. civ. (scadenza dell'obbligazione principale e decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore) dalla scadenza dell'ultima rata (maggio 2007, per il primo finanziamento, novembre 2005, per il secondo), sicchè la scadenza dei sei mesi per le iniziative del creditore nei confronti del debitore principale si è verificata, rispettivamente, a novembre 2007 ed a maggio 2006, laddove la prima e unica iniziativa (ricorso per decreto ingiuntivo) nei confronti del garante era del 27 marzo 2008, ossia ben oltre il termine di sei mesi ex art. 1957 cod. civ..Al riguardo si è, per vero, affermato che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass., 6 febbraio 2004; C:ass., 30 agosto 2011, n. 17798). Inoltre, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore (Cass., 17 giugno 2015, n. 12508). 7. Per quanto esposto, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati. Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, vanno interamente compensate fra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa interamente fra le parti le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in vi