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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23503/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.

Rilevato che entrambi i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla dedotta erronea valutazione delle prove quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e nsore Il P idente Orla - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite. Rilevato che entrambi i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla dedotta erronea valutazione delle prove quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e nsore Il P idente Orla - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 16
Sentenza Cassazione n. 23503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris