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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20641/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 9 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, allo stesso viene contestata la condotta di partecipazione a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali con altri capi e associati del mandamento mafioso, nonchè la gestione delle attività e degli affari della suddetta famiglia mafiosa.

Il compendio istruttorio è costituito dagli esiti di una prolungata attività tecnica di intercettazione e dei paralleli servizi di osservazione, nonchè dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], intraneo al mandamento di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], "soldato" della famiglia di Borgovecchio, tra il 2020 e il 2021, l'attendibilità dei quali non risulta ancora cristallizzata in provvedimenti giudiziari, avendo gli stessi avviato solo di recente la relativa collaborazione.

Entrambi hanno riconosciuto il proprio coinvolgimento nella compagine mafiosa e hanno ammesso di essersi occupati, rispettivamente, di furti e rapine Puccio, e della gestione del traffico di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha evidenziato che le dichiarazioni dei predetti, rese in merito alle regole imposte dal mandamento di [OSCURATO:PERSONA], appaiono approfondite e dotate del carattere di novità, rivelando la personale conoscenza da parte dei dichiaranti dei fatti narrati e delle persone indicate.

Tali propalazioni appaiono, inoltre, riscontrate dal contenuto delle intercettazioni in atti.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La pluriennale indagine svolta nei confronti della organizzazione e dei presunti affiliati, ha portato alla individuazione di numerosi reati-fine in attuazione del programma criminoso prestabilito.

Neppure uno, tra detti reati, viene attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e ciò si pone in antitesi con la prospettiva di appartenenza al sodalizio propalata da Puccio e [OSCURATO:PERSONA].

La chiamata in reità di Puccio è estremamente generica, tanto da non avere consentito la incriminazione per fatti specifici, né può riconoscersi valore di riscontro alle intercettazioni riportate dal Tribunale del riesame, che, apoditticamente, individua [OSCURATO:PERSONA] come interlocutore di Incontrera.

Trattandosi di captazioni ambientali per strada, l'identità di Incontrera può dirsi certa, essendo egli intestatario dell'utenza sottoposta a controllo mediante troyan, quella dell'interlocutore viene solo presunta.

Né può costituire riscontro l'intercettazione tra Incontrera e tale Mimmo o tra Incontrera e tale Loiacono, riguardante la controversia commerciale tra il fornitore di un gazebo e il titolare di un ristorante nella quale a un certo punto si sarebbe inserito tale "Salvo", ancora una volta identificato nell'odierno ricorrente.

La genericità del dato collide con il requisito della gravità indiziaria.Nel capo di incolpazione si dà carico al [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione di attività criminali con altri capi e associati del mandamento mafioso e di avere gestito le attività e gli affari della suddetta famiglia mafiosa.

La contestazione è praticamente inesistente perché non permettere al destinatario di avere contezza di ciò, di cui deve discolparsi.

Nè la situazione cambia, avendo riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che nulla hanno detto sul punto.

Puccio ha dichiarato che l'indagato si occupava di droga, nonchè di estorsioni con [OSCURATO:PERSONA], ma ciò non trova riscontro nell'imputazione.

Infine, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] viene giudicato in base a conversazioni avvenute tra terzi soggetti, con i quali non aveva comunanza di interessi e che, quindi, tali conversazioni possono essere considerate alla stregua di indizio insufficiente in assenza di altri elementi che concorrono a renderlo univoco. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. 2.1.Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), grave indizio di detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come «uomo d'onore», ai fini anzidetti.

Più in particolare, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). 2.2.Può, dunque affermarsi che, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicarnente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto.

Se deve ritenersi indubbio che il giuramento di mafia - nel suo formalismo preceduto da liturgie scandite da formule e gesti rituali che conferiscono sacralità alla procedura di iniziazione dei nuovi adepti - assume un rilievo denso di significati probatori proprio in conseguenza del valore vincolante che si origina da quel gesto simbolico, è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo assegnato o promesso dall'affiliante e, quindi, mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la "messa a disposizione" a favore del sodalizio: l'incriminazione del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici rivelatori della stabile adesione, significa inevitabilmente punire una mera potenzialità operativa del soggetto, in aperto contrasto con la logica di effettività e proporzione che deve regolare il rapporto tra reato e sanzione.

Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza «Mannino» delle Sezioni Unite del [OSCURATO:PERSONA], che, evidenziando la natura «dinamica» del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di «partecipazione» ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., ne individua l'essenza proprio nella «messa a disposizione» del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

3. Nel caso in esame, con motivazione congrua e immune da vizi logici e, quindi, insindacabile in questa Sede, il Tribunale del riesame, evidenzia che la formale affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], è comprovata dalle dichiarazioni di Puccio, a sua volta riscontrate dalle intercettazioni telefoniche. 3.1.In particolare, l'ordinanza impugnata riporta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia del 16 dicembre 2021 e dell'Il giugno 2021, nel corso delle quali il predetto riferiva che:- l'indagato era uno dei suoi referenti di sempre nel campo delle estorsioni, della droga, oltre che dei furti e dei pestaggi; -[OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che nel Mandamento di [OSCURATO:PERSONA] custodivano un libro, ove erano annotate tutte le entrate dalla commissione dei reati: tutti i ladri o rapinatori attivi nel territorio dovevano essere previamente autorizzati dai responsabili mafiosi a commettere il reato, e, successivamente, dovevano versare una quota del profitto conseguito al Mandamento e a rivolgersi ai ricettatori autorizzati; all'indagato, quale referente del Mandamento di [OSCURATO:PERSONA], venivano consegnati parte dei proventi dei furti commessi nel territorio e lui rilasciava un bigliettino come ricevuta; -[OSCURATO:PERSONA] lo aveva portato a conoscenza del fatto che era "un uomo d'onore". 3.2.La motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, in ordine al contenuto delle intercettazioni telefoniche, avendo il Collegio della cautela fatto riferimento: -alla intercettazione del 21 aprile 2020, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava a [OSCURATO:PERSONA] che giovani ladri provenienti dal territorio di [OSCURATO:PERSONA] avevano perpetrato una rapina ai danni di una gioielleria di tale Fabio; i predetti non risultavano autorizzati a compiere un furto in tale zona e avevano provocato un grave danno al gioielliere, che si era lamentato dell'accaduto assumendo di "essere in regola con tutte cose".

Si era, quindi, deciso di convocare i padri dei ragazzi, che avrebbero dovuto versare mille euro ciascuno per ripagare il danno. [OSCURATO:PERSONA] manifestava, inoltre, l'intenzione di punire i ladri, sottraendo loro i motocicli, nel caso in cui fosse stata confermata l'assenza di autorizzazione, da parte del Mandamento, a commettere reati; -alla intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale emergeva l'esistenza di un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del titolare del ristorante "Margot": il creditore aveva chiesto l'intervento "mafioso" di Incontrera e di [OSCURATO:PERSONA] mentre il titolare del ristorante quello di [OSCURATO:PERSONA].

Occorre ribadire, a questo proposito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516).3.3.L'ordinanza impugnata sottolinea, infine, che l'inserimento dell' indagato nella gerarchia del Mandamento si ricava dalla vicenda, che aveva interessato i fratelli Comandè, i quali, con il loro comportamento, avevano suscitato i dissapori tra i membri dell'associazione.

Ciò che rileva, in particolare, con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, è il dato che, dalle intercettazioni, emerge il disappunto manifestato da Incontrera circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella vicenda da Fardella, si fosse recato a discutere direttamente con [OSCURATO:PERSONA], saltando l'ordine gerarchico all'interno dell'associazione.

4. A fronte della delineata completezza e linearità delle sequenze motivazionali dell'impianto argonnentativo dispiegato a sostegno del disposto vincolo alla libertà personale, il motivo del ricorrente si risolve in un sollecito ad una rilettura delle risultanze processuali e, dunque, ad una valutazione alternativa degli elementi a carico, promuovendo uno scrutinio non consentito in questa Sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 9 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, allo stesso viene contestata la condotta di partecipazione a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali con altri capi e associati del mandamento mafioso, nonchè la gestione delle attività e degli affari della suddetta famiglia mafiosa. Il compendio istruttorio è costituito dagli esiti di una prolungata attività tecnica di intercettazione e dei paralleli servizi di osservazione, nonchè dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], intraneo al mandamento di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], "soldato" della famiglia di Borgovecchio, tra il 2020 e il 2021, l'attendibilità dei quali non risulta ancora cristallizzata in provvedimenti giudiziari, avendo gli stessi avviato solo di recente la relativa collaborazione. Entrambi hanno riconosciuto il proprio coinvolgimento nella compagine mafiosa e hanno ammesso di essersi occupati, rispettivamente, di furti e rapine Puccio, e della gestione del traffico di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che le dichiarazioni dei predetti, rese in merito alle regole imposte dal mandamento di [OSCURATO:PERSONA], appaiono approfondite e dotate del carattere di novità, rivelando la personale conoscenza da parte dei dichiaranti dei fatti narrati e delle persone indicate. Tali propalazioni appaiono, inoltre, riscontrate dal contenuto delle intercettazioni in atti. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La pluriennale indagine svolta nei confronti della organizzazione e dei presunti affiliati, ha portato alla individuazione di numerosi reati-fine in attuazione del programma criminoso prestabilito. Neppure uno, tra detti reati, viene attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e ciò si pone in antitesi con la prospettiva di appartenenza al sodalizio propalata da Puccio e [OSCURATO:PERSONA]. La chiamata in reità di Puccio è estremamente generica, tanto da non avere consentito la incriminazione per fatti specifici, né può riconoscersi valore di riscontro alle intercettazioni riportate dal Tribunale del riesame, che, apoditticamente, individua [OSCURATO:PERSONA] come interlocutore di Incontrera. Trattandosi di captazioni ambientali per strada, l'identità di Incontrera può dirsi certa, essendo egli intestatario dell'utenza sottoposta a controllo mediante troyan, quella dell'interlocutore viene solo presunta. Né può costituire riscontro l'intercettazione tra Incontrera e tale Mimmo o tra Incontrera e tale Loiacono, riguardante la controversia commerciale tra il fornitore di un gazebo e il titolare di un ristorante nella quale a un certo punto si sarebbe inserito tale "Salvo", ancora una volta identificato nell'odierno ricorrente. La genericità del dato collide con il requisito della gravità indiziaria.Nel capo di incolpazione si dà carico al [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione di attività criminali con altri capi e associati del mandamento mafioso e di avere gestito le attività e gli affari della suddetta famiglia mafiosa. La contestazione è praticamente inesistente perché non permettere al destinatario di avere contezza di ciò, di cui deve discolparsi. Nè la situazione cambia, avendo riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che nulla hanno detto sul punto. Puccio ha dichiarato che l'indagato si occupava di droga, nonchè di estorsioni con [OSCURATO:PERSONA], ma ciò non trova riscontro nell'imputazione. Infine, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] viene giudicato in base a conversazioni avvenute tra terzi soggetti, con i quali non aveva comunanza di interessi e che, quindi, tali conversazioni possono essere considerate alla stregua di indizio insufficiente in assenza di altri elementi che concorrono a renderlo univoco. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. 2.1.Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), grave indizio di detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come «uomo d'onore», ai fini anzidetti. Più in particolare, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). 2.2.Può, dunque affermarsi che, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicarnente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto. Se deve ritenersi indubbio che il giuramento di mafia - nel suo formalismo preceduto da liturgie scandite da formule e gesti rituali che conferiscono sacralità alla procedura di iniziazione dei nuovi adepti - assume un rilievo denso di significati probatori proprio in conseguenza del valore vincolante che si origina da quel gesto simbolico, è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo assegnato o promesso dall'affiliante e, quindi, mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la "messa a disposizione" a favore del sodalizio: l'incriminazione del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici rivelatori della stabile adesione, significa inevitabilmente punire una mera potenzialità operativa del soggetto, in aperto contrasto con la logica di effettività e proporzione che deve regolare il rapporto tra reato e sanzione. Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza «Mannino» delle Sezioni Unite del [OSCURATO:PERSONA], che, evidenziando la natura «dinamica» del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di «partecipazione» ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., ne individua l'essenza proprio nella «messa a disposizione» del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 3. Nel caso in esame, con motivazione congrua e immune da vizi logici e, quindi, insindacabile in questa Sede, il Tribunale del riesame, evidenzia che la formale affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], è comprovata dalle dichiarazioni di Puccio, a sua volta riscontrate dalle intercettazioni telefoniche. 3.1.In particolare, l'ordinanza impugnata riporta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia del 16 dicembre 2021 e dell'Il giugno 2021, nel corso delle quali il predetto riferiva che:- l'indagato era uno dei suoi referenti di sempre nel campo delle estorsioni, della droga, oltre che dei furti e dei pestaggi; -[OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che nel Mandamento di [OSCURATO:PERSONA] custodivano un libro, ove erano annotate tutte le entrate dalla commissione dei reati: tutti i ladri o rapinatori attivi nel territorio dovevano essere previamente autorizzati dai responsabili mafiosi a commettere il reato, e, successivamente, dovevano versare una quota del profitto conseguito al Mandamento e a rivolgersi ai ricettatori autorizzati; all'indagato, quale referente del Mandamento di [OSCURATO:PERSONA], venivano consegnati parte dei proventi dei furti commessi nel territorio e lui rilasciava un bigliettino come ricevuta; -[OSCURATO:PERSONA] lo aveva portato a conoscenza del fatto che era "un uomo d'onore". 3.2.La motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, in ordine al contenuto delle intercettazioni telefoniche, avendo il Collegio della cautela fatto riferimento: -alla intercettazione del 21 aprile 2020, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava a [OSCURATO:PERSONA] che giovani ladri provenienti dal territorio di [OSCURATO:PERSONA] avevano perpetrato una rapina ai danni di una gioielleria di tale Fabio; i predetti non risultavano autorizzati a compiere un furto in tale zona e avevano provocato un grave danno al gioielliere, che si era lamentato dell'accaduto assumendo di "essere in regola con tutte cose". Si era, quindi, deciso di convocare i padri dei ragazzi, che avrebbero dovuto versare mille euro ciascuno per ripagare il danno. [OSCURATO:PERSONA] manifestava, inoltre, l'intenzione di punire i ladri, sottraendo loro i motocicli, nel caso in cui fosse stata confermata l'assenza di autorizzazione, da parte del Mandamento, a commettere reati; -alla intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale emergeva l'esistenza di un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del titolare del ristorante "Margot": il creditore aveva chiesto l'intervento "mafioso" di Incontrera e di [OSCURATO:PERSONA] mentre il titolare del ristorante quello di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre ribadire, a questo proposito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516).3.3.L'ordinanza impugnata sottolinea, infine, che l'inserimento dell' indagato nella gerarchia del Mandamento si ricava dalla vicenda, che aveva interessato i fratelli Comandè, i quali, con il loro comportamento, avevano suscitato i dissapori tra i membri dell'associazione. Ciò che rileva, in particolare, con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, è il dato che, dalle intercettazioni, emerge il disappunto manifestato da Incontrera circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella vicenda da Fardella, si fosse recato a discutere direttamente con [OSCURATO:PERSONA], saltando l'ordine gerarchico all'interno dell'associazione. 4. A fronte della delineata completezza e linearità delle sequenze motivazionali dell'impianto argonnentativo dispiegato a sostegno del disposto vincolo alla libertà personale, il motivo del ricorrente si risolve in un sollecito ad una rilettura delle risultanze processuali e, dunque, ad una valutazione alternativa degli elementi a carico, promuovendo uno scrutinio non consentito in questa Sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per
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