CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1980
Cassazione n. 30098/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1980 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in ragione dello stato di soggezione e di incoscienza del ricorrente, risultano formulati in modo generico e sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, che hanno dato conto della consapevolezza da parte del ricorrente di porre in essere un'azione violenta finalizzata ad impedire il compimento da parte del personale di polizia e sanitario dell'azione di contenimento del predetto (cfr. sentenza primo grado, pagg. 3 e 4); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 e estensore [OSCURATO:PERSONA]