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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32482/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

8 - 2026;considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo la riproduzione pedissequa di quelli d’appello, cui laCorte di merito ha fornito adeguata risposta;in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01);osservato che la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggettodei motivi di ricorso, evidenziando:(i) in relazione all’aggravante della minorata difesa, che le modalità del fattoe la particolare cedevolezza dimostrata dalla anziana vittima (92 anni), senzaalcuna richiesta di verifica della qualità di carabiniere, spesa dal giovane, sianoineludibilmente indicative della condizione minorata, che non richiedeaccertamento peritale;(ii) in relazione al diniego di applicazione dell’art. 114 cod. pen., chel’affidamento dell’esecuzione del reato, interamente assegnata al giovane, èincompatibile con l’invocato ruolo minore dello stesso nella commissione delreato;(iii) sul diniego di prevalenza delle attenuanti, l’adeguatezza del giudizioespresso in primo grado sul punto, non potendosi ulteriormente valorizzarefattori quali la confessione (a fronte di prove certe) o il comportamentoprocessuale (limitato alla non contestazione di addebiti evidenti);ritenuto, quanto all’ultimo motivo, che esso sia una generica allegazionepriva di specificità in relazione al trattamento sanzionatorio, comunque nonformulato in precedenza e quindi inammissibile anche perché in violazione dellacatena devolutiva, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631);ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 - 2026;considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo la riproduzione pedissequa di quelli d’appello, cui laCorte di merito ha fornito adeguata risposta;in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01);osservato che la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggettodei motivi di ricorso, evidenziando:(i) in relazione all’aggravante della minorata difesa, che le modalità del fattoe la particolare cedevolezza dimostrata dalla anziana vittima (92 anni), senzaalcuna richiesta di verifica della qualità di carabiniere, spesa dal giovane, sianoineludibilmente indicative della condizione minorata, che non richiedeaccertamento peritale;(ii) in relazione al diniego di applicazione dell’art. 114 cod. pen., chel’affidamento dell’esecuzione del reato, interamente assegnata al giovane, èincompatibile con l’invocato ruolo minore dello stesso nella commissione delreato;(iii) sul diniego di prevalenza delle attenuanti, l’adeguatezza del giudizioespresso in primo grado sul punto, non potendosi ulteriormente valorizzarefattori quali la confessione (a fronte di prove certe) o il comportamentoprocessuale (limitato alla non contestazione di addebiti evidenti);ritenuto, quanto all’ultimo motivo, che esso sia una generica allegazionepriva di specificità in relazione al trattamento sanzionatorio, comunque nonformulato in precedenza e quindi inammissibile anche perché in violazione dellacatena devolutiva, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631);ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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