CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1961
Cassazione n. 13943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1961 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, in tema di tardività della querela, non è consentito, non essendo stato previamente dedotto in appello, poiché la questione, per come posta, presuppone un giudizio di fatto, impossibile in questa sede, circa il momento della compiuta conoscenza da parte della persona offesa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081-01); che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché - come già adeguatamente chiarito nella sentenza impugnata - non si ravvisa alcuna effettiva mutazione del fatto ritenuta dalle due sentenze di merito rispetto a quello oggetto di contestazione (cfr. pp. 10-11, ove si evidenzia che il nucleo del raggiro era costituito dalla minaccia di impiccarsi per debiti, nel contesto delle precedenti promesse di vita in comune, senza alcun vulnus per i diritti di difesa; cfr., Sez. 2, n. 18861 del 24/01/2024, Gizzi, Rv. 286296-01); che il terzo motivo è parimenti reiterativo e manifestamente infondato, a fronte della corretta motivazione che - pp- 11-12 - chiarisce l'attività di induzione in errore, mediante un malizioso corteggiamento con false prospettive sentimentali concluso con le richieste di denaro per evitare il suicidio per debiti (comportamento riconducibile alla nozione di raggiro, quale condotta decettiva, per lo più di natura verbale, distinta dall'artificio e diretta a sfruttare l'altrui ingenuità o buona fede - cfr. Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442-01, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,