CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 26793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10529/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Amendola 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocatoAntonio D'Alesio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Venezia n. 2638/2021 depositata il 18/10/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024. Rilevato che: SANZIONI AMMINISTRATIVE1.il giudizio riguarda l’opposizione alle sanzioni applicate dal MEF con ordinanza 63328/2008, in solido,a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA],in misura di € 88 .025,00, e con ordinanza n. 63327/2008 a [OSCURATO:PERSONA],in misura di euro € 88.150,00, per la violazione della disciplina della legge n. 197 del 1991, per avere i trasgressori effettuato negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 transazioni finanziarie in contanti per complessivi € 2.933.849,43. La Cassazione, con sentenza n. 8284/2019 , ha cassato la sentenza della CDA di Venezia n. 1622/2016, impugnata dalle parti private, con riferimento al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al giudice di merito per la rideterminazione della pena alla luce dello ius superveniens, e cioè del d.lgs. n. 90 del 2017. La CDA di Venezia, in applicazione della lex mitior sopravvenuta, ha ridotto le sanzionia € 45.000, 00, pari al triplo del minimo edittale . Dopodiché– ed è questo l’aspetto della controversia che qui rileva – dato atto che gli interessati ne hanno fatto istanza nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale , in applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dal novellato art. 69 del d.lgs. n. 231del 2017, ha decurtato di un terzo la sanzione, riducendola a € 30.000,a carico di ciascuno dei trasgressori; 2. il MEF ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza della CDA di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Consideratoche: 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 e dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011. Il MEF lamenta che la CDA di Venezia abbia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, come previsto dall’art. 68 del d.lgs. n. 231 del 2007, senza considerare che, in base allo stesso articolo,il destinatario della sanzione deve chiedere il beneficio non al giudice, ma al Ministero dell’economia e delle finanze procedente, il quale, in presenza delle condizioni che lo consentano, dispone una riduzione pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata; 1.1. il motivo èfondato; la quantificazione della sanzione operata dalla CDA non è corretta, anche a prescindere dal profilo, non dedotto dall’AvvocaturaG enerale dello Stato, ma rilevabile di ufficio, secondo cui , per pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023),il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente ed è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove. Nulla quaestio sulla , non contestata, “prima” riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, che il giudice del rinvio ha (ri)determinato in € 45.000, pari al triplo del minimo edittale, in applicazione del più mite regime sanzionatorio previsto dallo ius superveniens ( in tema di applicabilità retroattiva della lex mitior , anche d’ufficio, in base al principio del favor rei , vedi Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024, Rv. 671125 - 01) , l’errore di diritto commesso dal giudice del rinvio attiene alla “seconda” riduzione – da € 45.000 a € 30.000 – operata in forza dell’art. 68, d.lgs. n. 231 del2007. L’articolo 68 (“Applicazione della sanzione in misura ridotta”), nella versione in vigore dal 04/07/2017, per effetto della modifica di cui all’art. 5, del d.lgs. n. 90 del 2017), così dispone:“1. Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell ’ economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. 2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell ’ entit à della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non èammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza da parte dell’interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, indicando l’entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento. 4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall’amministrazione. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore d ella presente disposizione”. La CDAdi Venezia, a cui la pronuncia rescindente della S.C. aveva assegnato esclusivamente il compito di (ri)determinare la sanzione pecuniaria in forza della lex mitior sopravvenuta, ha erroneamente fatto applicazione di un istituto, quello della misura agevolativa del pagamento della sanzione in misura ridotta, che – come si evince chiaramente dal contenuto letterale dello stesso articolo 68 - può essere adottata soltanto in sede amministrativa. Va qui ribadito l’orientamento sezionale ( Sez. 2, Sent. n. 12514/2018, pag. 7) – che il Collegio condivide e al quale intende uniformarsi - per il quale la facoltà del soggetto sanzionato di richiedere nuovamente, in virtù del principio generale del favor rei , all’ente sanzionatore la definizione in misura ridotta, ex art 68 d.lgs. 231/07, «pertiene alla fase del procedimento amministrativo, sicché anche per godere della definizione agevolata in pendenza di procedimento giudiziario, ex comma 5 art 68 d.lgs. 231/07 siccome novellato, l’interessato deve procedere mediante istanza da proporre al Ministero che non sviluppa alcuna influenza nel procedimento [giudiziario, n.d.r.] in corso, se non in caso di accoglimento con conseguente definizione della questione in sede amministrativa e susseguente cessazione della materia del contendere. Nella specie [e la situazione è identica a quella del presente giudizio, n.d.r.] parte ricorrente nemmeno ha affermato e documentato di aver proposto tempestivamente l’istanza al Ministro resistente, sicché la questione non assume rilievo nel presente procedimento. Un tanto anche risultando esplicitamente stabilita, [dall’] art. 68 comma 5 d.lgs. 231/2007 siccome novellato dal provvedimento legislativo del 2017 con specifico riferimento all’istituto della definizione agevolata, l’applicabilità della nuova norma anche ai decreti sanzionatori non ancora divenuti definitivi, quindi anche quelli oggetto di opposizione avanti il Giudice in procedimento non ancora definito». Si aggiunga che non è corretto quanto afferma il controricorso (pag. 5), ossia che sull’applicazione della sanzione in misura ridotta si sarebbe formato il giudicato non avendo il MEF sollevato alcuna obiezione al riguardo.Al contrario, dalla sentenza della CDA di Venezia (pag. 5) si evince che la P.A., costituendosi nel giudizio di rinvio , ha chiesto “la conferma delle sanzioni già applicate”, il che significa che la parte pubblica non ha mai assentito alla definizione agevolata con applicazione della sanzione in misura ridotta. Priva di fondamento, infine, è l’obiezione, in controricorso (pag. 8), secondo cui il rilievo critico della P.A. in relazione all’art. 6 d.lgs. n. 150/2011 sarebbe un “non motivo” meramente assertivo. A giudizio del Collegio, invece, il riferimento, nel ricorso per cassazione del MEF ( pag. 7) , alla violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011 poggia su lla seguente base argomentativa: attenendosi all’articolo 6, il giudice del rinvio poteva esclusivamente modificare la pena e ridurla fino al minimo edittale, ma non poteva certo applicare l’istituto del pagamento della sanzione in misura ridotta, dato che lo ius superveniens non può “scardinare” il meccanismo processuale di determinazione della pena, come disciplinato dallo stesso art. 6; 2. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo affinché , in diversa composizione, determini nuovamente le sanzioni attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudi