CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 1966
Cassazione n. 29102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1966 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa all'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, sul rilievo che il condannato, concorrente esterno in una associazione finalizzata al narcotraffico, è portatore di un bagaglio di conoscenze che avrebbero potuto dare la stura ad una collaborazione che egli non risulta, invece, avere avviato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione ascrivendo al Tribunale di sorveglianza di avere omesso di considerare le risultanze del giudizio di cognizione, chiare nell'escludere che egli possa avere acquisito informazioni, relative all'attività illecita cui egli ha cooperato, utili per l'accertamento dei fatti in contestazione e l'identificazione dei soggetti che ne sono stati autori. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammisslibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, cornma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 2. Nel caso in esame, risulta, dalla consultazione del SIDET ([OSCURATO:PERSONA]), che [OSCURATO:PERSONA] è stato, medio tempore (cioè a far data dal 28 aprile 2023), ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, così conseguendo l'obiettivo cui era, sia pure indirettamente, finalizzata l'istanza disattesa dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza della cui legittimità si discute. Ne discende, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, il venir meno dell'interesse del ricorrente ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravv