CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 10 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 2 luglio 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata formulata dal detenuto per il periodo intercorso dal 4 dicembre 2018 al 4 giugno 2020. Il Tribunale - premesso che il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza con analitica motivazione - ha preso atto che, con il reclamo, il detenuto aveva sostenuto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non aveva considerato che egli aveva sempre lavorato all'interno della struttura penitenziaria per autosostenersi e aveva sempre tenuto un comportamento corretto, unico parametro al quale avrebbe dovuto correlarsi la valutazione per la concessione della liberazione anticipata. Ha, però, rilevato che in senso contrario alla prospettazione del reclamante risultavano acquisiti dati (ordinanza di custodia cautelare per gravissimi reati, informativa oppositiva della [OSCURATO:PERSONA] e anche note negative inerenti al comportamento inframurario) che erano preclusivi della concessione del beneficio premiale in relazione ai semestri di cui all'istanza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo in forza del quale ha prospettato la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). La difesa sostiene che il rigetto del reclamo è stato determinato, non da una carenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera rieducativa, ma dall'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del 29 gennaio 2019, in uno alla nota formulata dalla D.D.A. di Napoli: però, si obietta, entrambi questi atti non possono essere oggetto di valutazione, in quanto non afferiscono alla condotta inframuraria del detenuto e, pertanto, non sono idonei a incidere sull'accertamento della buon comportamento del medesimo. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, osservando che, atteso il titolo detentivo determinato dalla custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e considerati l'informativa della D.D.A. e gli accertamenti dalla stessa richiamati, ai sensi dell'art. 4 -bis, comma 3 -bis, Ord. pen., i benefici penitenziari, compresa la liberazione anticipata, per chi si trovava detenuto per delitti dolosi, non potevano essere concessi quando il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia aveva comunicato l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, cosa avvenuta nel caso di specie, con coerente e motivata conclusione tratta dal Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata. 2. Il ragionamento del Tribunale si profila basato su un adeguato approfondimento degli elementi di fatto pervenuti al suo vaglio, si è dipanato senza infrangere la disciplina regolatrice della liberazione anticipata, imperniata sul disposto dell'art. 54 Ord. pen. e si è articolato secondo parametri logici congrui e coerenti. Nel provvedimento impugnato si è, in particolare, evidenziato il rilievo impeditivo dispiegato dai diversi dati analizzati: l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 29 gennaio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; le relazioni sulla condotta inframuraria provenienti dalle Case circondariali di Avellino e Carinola; la susseguente, corposa documentazione inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, dall'esame della quale si traeva che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare era stata confermata dal Tribunale del riesame e venivano riferiti gli elementi indicativi dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan camorristico Sequino, nonché del suo inserimento nel sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti. Il Tribunale ha aggiunto che era anche sopravvenuta la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per l'appartenenza alle due associazioni alla pena di anni undici di reclusione, sicché ha ritenuto corroborata l'evenienza di specifici elementi sintomatici confermativi della persistente e qualificata appartenenza del detenuto al sodalizio criminale da cui riceveva sostegno economico e rispetto, senza aver mai dato prova tangibile di aver reciso ogni forma di rapporto da esso per avere avviato una seria revisione critica del proprio tessuto deviante. 3. Il ricorrente, nel contestare la rilevanza degli elementi ulteriori rispetto a quelli riferiti al suo comportamento inframurario, non ha tenuto nel debito conto il rilievo della comunicazione del Procuratore distrettuale antimafia dell'attualità dei collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 4- bis, comma 3-bis, Ord. pen., comunicazione presa in esame dai giudici di sorveglianza - che ne hanno ritenuto fondato il contenuto, apprezzato come congruo con il tempo di riferimento del beneficio premiale - in ordine alla mancata dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] dai gruppi criminali a cui è stato accusato di appartenere, riportando anche condanna in primo grado. Si ricorda che, in tema di misure alternative alla detenzione e di liberazione anticipata, è immune da vizi l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel sottoporre a specifico vaglio la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 4 -bis, comma 3-bis, cit., valorizzi, ai fini del rigetto dell'istanza, l'assenza di dissociazione del detenuto dagli ambienti criminali di appartenenza e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione per il quale è richiesto il beneficio e quello di commissione dei fatti oggetto del titolo detentivo (Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850 - 01). D'altro canto, la valutazione espressa dal Procuratore distrettuale antimafia, ostativa alla concessione della liberazione anticipata, sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, sebbene non vincolante per il giudice, che aveva il dovere di sottoporla a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (Sez. 1, n. 51878 del 13/09/2016, Tarantino, Rv. 268925 - 01), ha correttamente formato oggetto di specifico vaglio, posto che l'omissione di tale doveroso scrutinio avrebbe senz'altro viziato il provvedimento concessivo del beneficio (Sez. 1, n. 16374 del 20/03/2015, Ruggeri, Rv. 263381 - 01). Si osserva, inoltre, che le informazioni ricevute dall'Autorità deputata ex art. 4 -bis, comma 3 -bis, Ord. pen., sono state vagliate nel contesto degli altri elementi acquisiti, anche con riferimento all'accertamento compiuto dal Magistrato di sorveglianza, non superato da dati di segno contrario, del fatto che, nel corso della detenzione di cui si tratta, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal clan il sostentamento economico e il pagamento delle spese legali. Infine, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto delle relazioni inerenti alla condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] nelle carceri di Avellino e Carinola, traendo dal complesso delle risultanze una valutazione non positiva, la quale non è stata specificamente contrastata con l'impugnazione. 4. Nel quadro dei richiamati elementi, si considera che, in tema di concessione della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). E', d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante, 5. Applicando i suddetti principi al caso in esame, si trae dal complesso dei dati esposti e valutati senza errori logico-giuridici dal Tribunale di sorveglianza un quadro di indicazioni congruamente stimati sufficienti a far ritenere dimostrate l'ostativa persistenza dei collegamenti fra il detenuto e le organizzazioni criminali segnalata dall'Autorità competente e, nel contesto di tutti gli elementi analizzati, la carenza dell'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, anche per la permanenza dei collegamenti suddetti. L'evenienza di dati fattuali - dai giudici di merito reputati, con motivazione congrua, concreti, pur se la relativa sussunzione nelle ulteriori fattispecie antigiuridiche associative forma oggetto di accusa ancora sub iudice - dimostrativi della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nella sfera di azione e di influenza delle associazioni indicate nel provvedimento, anche nel corso del periodo detentivo qui rilevante, ha determinato una situazione contrastante con la funzione della chiesta misura premiale per il tempo corrispondente alla persistenza di tali collegamenti. Né può censurarsi la valorizzazione, fra le fonti di conoscenza, delle risultanze inerenti al processo in corso, giacché, in tema di liberazione anticipata, il magistrato e poi il tribunale di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata, possono avvalersi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e, quindi, trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto, nonché, di conseguenza, dell'emissione nei suoi confronti di sentenze, pur non ancora definitive, come pure dall'applicazione a suo carico di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801 - 01; Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007, dep. 2008, Perrone, Rv. 239303 - 01; Sez. 1, n. 16748 del 05/04/2006, Portulano, Rv. 234674 - 01). L'impostazione logico-giuridica alla base di queste considerazioni non si presta a censura: infatti, pur in costanza di un'interpretazione semestralizzata dei requisiti legittimanti la liberazione anticipata, il trattamento penitenziario individualizzato deve considerarsi come un unicum globalmente diretto al reinserimento nella società del soggetto che dimostri di essersi effettivamente emendato, mentre una visione di esso del tutto atomistica finirebbe per rendere la valutazione dell'opera di rieducazione priva del giudizio di sintesi idoneo a tener conto della partecipazione effettiva, non solo formale, del condannato all'iter tratta menta le. In tal senso, la stessa protesta di osservanza delle regole di vita inframuraria sollevata dal ricorrente non è argomento idoneo a destrutturare il ragionamento del Tribunale, in quanto, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituito di pena, perché essa, come si è già precisato, da sola non costituisce sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di risocializzazione. 6. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d