CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 39718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •-• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 02/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 30/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, Previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale in ordine ai reati ascritti al TOMA, è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori. Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando il corposo compendio probatorio, la pacifica ricostruzione dei fatti (non contestata dalla difesa) e le lesioni provocate all'agente di P.G. - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria (nonché da consolidata giurisprudenza di legittimità) che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si censura la mancata esclusione della recidiva ex art. 99 quarto comma cod. pen. e la violazione dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., sono inammissibili poiché la corte ha reso al riguardo esaustiva e adeguata motivazione valorizzando, alla stregua dei precedenti penali, la ingravescente pericolosità dell'imputato e ha correttamente escluso che le circostanze attenuanti generiche possano essere ritenute prevalenti sulla ritenuta recidiva reiterata, in forza del preciso dettato normativo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore