CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38659/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0627A0N [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAr ato avviso alle parti;' -udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra cui non è compresa l'anzidetta mancata verifica (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che, come detto, non è un motivo che rientra tra quelli proponibili; ritenuto che l'inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d