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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2017

Cassazione n. 36779/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 28698-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NUORO, nella [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 104, presso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti — e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) - intimati - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) - intimata - avverso la sentenza n. 540/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 31.05.2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 28.01.1997, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Cagliari, i fratelli Mario, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la condanna di essi al rilascio di alcune porzioni di un terreno (sito in agro di Pula, località Croccadori, in catasto al F 47, mapp. 36, 50 e 56, superficie ha 23.20.90) da lui acquistato con atto pubblico del 18.01.1980, [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che le stesse fossero detenute sine titulo dai convenuti.

I convenuti resistettero alla domanda attorea, chiedendone il rigetto; sostennero di essere comproprietari del terreno, acquistato dall'attore su loro mandato senza rappresentanza e con la loro partecipazione pro quota al pagamento sia della caparra (versata in sede di contratto preliminare) sia delle rate del mutuo ottenuto (sulla base delle agevolazioni concesse dallo Stato per la tutela della proprietà coltivatrice) ai fini del pagamento del prezzo.

Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -2- Con sentenza n. 2761/2015 del 28.09.2015, il Tribunale di Cagliari riconosceva l'autenticità delle due scritture private del 15.05.1981 (dalla quale risultava l'acquisto in comproprietà del terreno di cui è causa) e del 19.12.1981 (quest'ultima - sottoscritta da tutti i fratelli Piddiu - contenente un riepilogo e rendiconto delle spese sostenute per l'acquisto del terreno, la specifica suddivisione delle quote di spesa a carico di ciascuno, con conteggio sottoscritto dall'attore); accertava essere intercorso tre le parti un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l'obbligo nei confronti dei convenuti di trasferire pro quota la proprietà del terreno da lui acquistato; accertava che tale mandato aveva avuto esecuzione; dichiarava, pertanto, che il terreno oggetto di causa era in comproprietà, per quote uguali e pro indiviso, tra i quattro fratelli Piddiu.

2. Sugli appelli proposti in via principale da [OSCURATO:PERSONA] (quale erede dell'attore [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto) e in via incidentale dai convenuti, la Corte d'Appello Cagliari confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115, 116 cod. proc. civ. - omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia.

Secondo il ricorrente, Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -3- nel ritenere provata l'esistenza di un mandato senza rappresentanza concluso oralmente, la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe fatto malgoverno dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per la valutazione degli indizi, con riferimento alla precisione, gravità e concordanza dei medesimi.

1.1. Il motivo è inammissibile laddove censura il vizio di motivazione (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia) secondo un paradigma censorio non più attuale, facendo comunque riferimento non a fatti storici bensì a mere argomentazioni difensive.

Per di più, il motivo, in presenza di «doppia conforme», omette di evidenziare le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado (da ultimo, ex plurimis: Cass., Sez. 2, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320).

1.2. Il motivo è, poi, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. con riferimento alla dedotta violazione dei criteri di valutazione degli indizi.

Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la gravità implica che l'esistenza del fatto ignoto deve essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; la precisione impone che il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che si segue, non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; la concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto (Cass., Sez. 3, 20.11.2018, n. 29828; Cass., Sez. 3, 29.05.2013, n. 13458).

Nel caso di specie, il ragionamento presuntivo del giudice del merito si conforma a tali principi con argomentazione scevra da vizi logico-giuridici.

Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -4-

1.3. In realtà, il motivo in esame si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova e diversa pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

U, 25.10.2013, n. 24148; più di recente, ex plurimis: Cass., Sez. 2, 17.06.2022, n. 19717).

2. Con il secondo motivo, deduce il ricorrente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1325, 1418 e 1470 cod. civ.

Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe errato nel qualificare la scrittura privata del 15.05.1981 quale atto idoneo a trasferire la proprietà del terreno di cui è causa, non potendo essa ritenersi atto traslativo della proprietà.

2.1. La censura è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, il motivo difetta di specificità.

Il ricorrente propone la propria ricostruzione del significato attribuibile alla scrittura privata del 15.05.1981, senza però puntualmente indicare la violazione di legge eventualmente addebitabile al Giudice di seconde cure.

Eppure, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28.10.2020, n. 23745).

Tale onere il ricorrente non ha adempiuto.

Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -5- In secondo luogo, il motivo punta a censurare l'interpretazione di un atto negoziale che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ. o di motivazione omessa o illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez.

L, n. 17168 del 09/10/2012; Sez. 2, n. 13242 del 31/05/2010).

Rilevato che il ricorrente, in seno al presente motivo, non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto, la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1346, 1344, 1418 cod. civ., in relazione agli artt. 1, 2, 25, 28, 31 della legge n. 590/1965 ed agli artt. 2, 4, 11 e 12 della legge n. 817/1971, dell'art. 640-bis cod. pen., nonché violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Si deduce che la Corte d'Appello avrebbe errato a non dichiarare la nullità del contratto verbale di mandato, dovendosi ritenere che quest'ultimo era stato stipulato in frode alla legge e in violazione di norme imperative (legge n. 590/1965; legge n. 817/1971), con la finalità di trarre l'ingiusto ingiusto profitto di beneficiare illegittimamente delle agevolazioni pubbliche del credito agrario, con conseguente responsabilità penale.

3.1. La censura è infondata.

Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -6- Premesso che la legge n. 590 del 1965, art. 28, comma 2, sanziona l'eventuale vendita del fondo acquistato con i benefici di legge entro dieci anni dall'atto di acquisto, mentre la legge n. 817 del 1971, art. 11, si riferisce all'eventualità che le parti abbiano posto in essere un atto di divisione (o un frazionamento) del fondo acquistato, le censure del ricorrente non colgono nel segno.

Per un verso, infatti, secondo quanto accertato dei giudici di merito, il mandato aveva ad oggetto l'acquisto in comune del fondo e non l'acquisto in parti separate o frazionate (oggetto di divieto).

Dunque, il mandato non aveva un oggetto impossibile o illecito.

Per altro verso, poi, la violazione dell'art. 28 legge n. 590 del 1965 non dà luogo a nullità del negozio, ma solo alla perdita delle agevolazioni fiscali.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno statuito che la vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965, n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina.

A tal fine, rileva che l'art. 28 della legge n. 590 del 1965, ricollegandosi alla previgente normativa in materia, commina soltanto la sanzione della decadenza dai benefici, mentre la più grave sanzione della nullità non è stata espressamente disposta, senza che possa ritenersi prevista nella forma della cosiddetta nullità virtuale, giacché tale nullità va esclusa allorquando la norma imperativa sia presidiata da rimedi diversi dall'invalidità del contratto (Cass. Sez.

U., 28.03.2006, n. 7033; conf. da: Cass. 3 civ., 09.06.2011, n. 12717).

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -7- cod. civ.

Avrebbe errato la Corte distrettuale nell'interpretare il preliminare di compravendita del 07.10.1977 e la scrittura privata del 15.05.1981 nel senso che da essi si evincerebbe la volontà dei fratelli Piddiu di acquistare la proprietà indivisa, conferendo preciso mandato a [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, una corretta lettura dei menzionati documenti, unitamente alla valutazione del comportamento delle parti (le quali avevano anche conferito incarico ad un geometra per la redazione del frazionamento del fondo, da utilizzarsi ai fini della divisione) avrebbero messo in luce che il contratto preliminare disponeva una mera facoltà di nomina dei fratelli in favore di [OSCURATO:PERSONA] e che l'intenzione comune delle parti era quella di acquistare ciascuno una specifica porzione del terreno.

4.1. Il motivo, in gran parte reiterativo dei precedenti primo e secondo motivo, è inammissibile per le ragioni dianzi evidenziate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di ermeneutica contrattuale, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ. o di motivazione omessa o manifestamente illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -8- discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass., Sez.

L, n. 17168 del 09/10/2012; Sez. 2, n. 13242 del 31/05/2010; Sez. 3, n. 24539 del 20/11/2009); con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., Sez. 1, n. 22536 del 26/10/2007).

Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; perciò, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, n. 24539 del 20/11/2009; Sez. 1, n. 4178 del 22/02/2007).

Nella specie, avuto riguardo alla censura in esame, va ritenuto che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione delle norme che regolano l'interpretazione delle dichiarazioni negoziali, adottando una motivazione che risulta esente da vizi logici.

Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una interpretazione alternativa della dichiarazione negoziale.

E tuttavia, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere l'interpretazione del contratto contenuta o Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -9- nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una autonoma rilettura delle dichiarazioni negoziali poste a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria interpretazione a quella dei giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento, da essi reso manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, non violi le regole della logica o le regole legali di interpretazione dei contratti; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 28698-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NUORO, nella [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 104, presso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti — e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) - intimati - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) - intimata - avverso la sentenza n. 540/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 31.05.2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 28.01.1997, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Cagliari, i fratelli Mario, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la condanna di essi al rilascio di alcune porzioni di un terreno (sito in agro di Pula, località Croccadori, in catasto al F 47, mapp. 36, 50 e 56, superficie ha 23.20.90) da lui acquistato con atto pubblico del 18.01.1980, [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che le stesse fossero detenute sine titulo dai convenuti. I convenuti resistettero alla domanda attorea, chiedendone il rigetto; sostennero di essere comproprietari del terreno, acquistato dall'attore su loro mandato senza rappresentanza e con la loro partecipazione pro quota al pagamento sia della caparra (versata in sede di contratto preliminare) sia delle rate del mutuo ottenuto (sulla base delle agevolazioni concesse dallo Stato per la tutela della proprietà coltivatrice) ai fini del pagamento del prezzo. Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -2- Con sentenza n. 2761/2015 del 28.09.2015, il Tribunale di Cagliari riconosceva l'autenticità delle due scritture private del 15.05.1981 (dalla quale risultava l'acquisto in comproprietà del terreno di cui è causa) e del 19.12.1981 (quest'ultima - sottoscritta da tutti i fratelli Piddiu - contenente un riepilogo e rendiconto delle spese sostenute per l'acquisto del terreno, la specifica suddivisione delle quote di spesa a carico di ciascuno, con conteggio sottoscritto dall'attore); accertava essere intercorso tre le parti un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l'obbligo nei confronti dei convenuti di trasferire pro quota la proprietà del terreno da lui acquistato; accertava che tale mandato aveva avuto esecuzione; dichiarava, pertanto, che il terreno oggetto di causa era in comproprietà, per quote uguali e pro indiviso, tra i quattro fratelli Piddiu. 2. Sugli appelli proposti in via principale da [OSCURATO:PERSONA] (quale erede dell'attore [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto) e in via incidentale dai convenuti, la Corte d'Appello Cagliari confermava la sentenza di primo grado. 3. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115, 116 cod. proc. civ. - omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -3- nel ritenere provata l'esistenza di un mandato senza rappresentanza concluso oralmente, la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe fatto malgoverno dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per la valutazione degli indizi, con riferimento alla precisione, gravità e concordanza dei medesimi. 1.1. Il motivo è inammissibile laddove censura il vizio di motivazione (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia) secondo un paradigma censorio non più attuale, facendo comunque riferimento non a fatti storici bensì a mere argomentazioni difensive. Per di più, il motivo, in presenza di «doppia conforme», omette di evidenziare le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado (da ultimo, ex plurimis: Cass., Sez. 2, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320). 1.2. Il motivo è, poi, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. con riferimento alla dedotta violazione dei criteri di valutazione degli indizi. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la gravità implica che l'esistenza del fatto ignoto deve essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; la precisione impone che il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che si segue, non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; la concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto (Cass., Sez. 3, 20.11.2018, n. 29828; Cass., Sez. 3, 29.05.2013, n. 13458). Nel caso di specie, il ragionamento presuntivo del giudice del merito si conforma a tali principi con argomentazione scevra da vizi logico-giuridici. Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -4- 1.3. In realtà, il motivo in esame si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova e diversa pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U, 25.10.2013, n. 24148; più di recente, ex plurimis: Cass., Sez. 2, 17.06.2022, n. 19717). 2. Con il secondo motivo, deduce il ricorrente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1325, 1418 e 1470 cod. civ. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe errato nel qualificare la scrittura privata del 15.05.1981 quale atto idoneo a trasferire la proprietà del terreno di cui è causa, non potendo essa ritenersi atto traslativo della proprietà. 2.1. La censura è inammissibile sotto diversi profili. Innanzitutto, il motivo difetta di specificità. Il ricorrente propone la propria ricostruzione del significato attribuibile alla scrittura privata del 15.05.1981, senza però puntualmente indicare la violazione di legge eventualmente addebitabile al Giudice di seconde cure. Eppure, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28.10.2020, n. 23745). Tale onere il ricorrente non ha adempiuto. Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -5- In secondo luogo, il motivo punta a censurare l'interpretazione di un atto negoziale che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ. o di motivazione omessa o illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 09/10/2012; Sez. 2, n. 13242 del 31/05/2010). Rilevato che il ricorrente, in seno al presente motivo, non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto, la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1346, 1344, 1418 cod. civ., in relazione agli artt. 1, 2, 25, 28, 31 della legge n. 590/1965 ed agli artt. 2, 4, 11 e 12 della legge n. 817/1971, dell'art. 640-bis cod. pen., nonché violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Si deduce che la Corte d'Appello avrebbe errato a non dichiarare la nullità del contratto verbale di mandato, dovendosi ritenere che quest'ultimo era stato stipulato in frode alla legge e in violazione di norme imperative (legge n. 590/1965; legge n. 817/1971), con la finalità di trarre l'ingiusto ingiusto profitto di beneficiare illegittimamente delle agevolazioni pubbliche del credito agrario, con conseguente responsabilità penale. 3.1. La censura è infondata. Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -6- Premesso che la legge n. 590 del 1965, art. 28, comma 2, sanziona l'eventuale vendita del fondo acquistato con i benefici di legge entro dieci anni dall'atto di acquisto, mentre la legge n. 817 del 1971, art. 11, si riferisce all'eventualità che le parti abbiano posto in essere un atto di divisione (o un frazionamento) del fondo acquistato, le censure del ricorrente non colgono nel segno. Per un verso, infatti, secondo quanto accertato dei giudici di merito, il mandato aveva ad oggetto l'acquisto in comune del fondo e non l'acquisto in parti separate o frazionate (oggetto di divieto). Dunque, il mandato non aveva un oggetto impossibile o illecito. Per altro verso, poi, la violazione dell'art. 28 legge n. 590 del 1965 non dà luogo a nullità del negozio, ma solo alla perdita delle agevolazioni fiscali. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno statuito che la vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965, n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina. A tal fine, rileva che l'art. 28 della legge n. 590 del 1965, ricollegandosi alla previgente normativa in materia, commina soltanto la sanzione della decadenza dai benefici, mentre la più grave sanzione della nullità non è stata espressamente disposta, senza che possa ritenersi prevista nella forma della cosiddetta nullità virtuale, giacché tale nullità va esclusa allorquando la norma imperativa sia presidiata da rimedi diversi dall'invalidità del contratto (Cass. Sez. U., 28.03.2006, n. 7033; conf. da: Cass. 3 civ., 09.06.2011, n. 12717). 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -7- cod. civ. Avrebbe errato la Corte distrettuale nell'interpretare il preliminare di compravendita del 07.10.1977 e la scrittura privata del 15.05.1981 nel senso che da essi si evincerebbe la volontà dei fratelli Piddiu di acquistare la proprietà indivisa, conferendo preciso mandato a [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, una corretta lettura dei menzionati documenti, unitamente alla valutazione del comportamento delle parti (le quali avevano anche conferito incarico ad un geometra per la redazione del frazionamento del fondo, da utilizzarsi ai fini della divisione) avrebbero messo in luce che il contratto preliminare disponeva una mera facoltà di nomina dei fratelli in favore di [OSCURATO:PERSONA] e che l'intenzione comune delle parti era quella di acquistare ciascuno una specifica porzione del terreno. 4.1. Il motivo, in gran parte reiterativo dei precedenti primo e secondo motivo, è inammissibile per le ragioni dianzi evidenziate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di ermeneutica contrattuale, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ. o di motivazione omessa o manifestamente illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -8- discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass., Sez. L, n. 17168 del 09/10/2012; Sez. 2, n. 13242 del 31/05/2010; Sez. 3, n. 24539 del 20/11/2009); con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., Sez. 1, n. 22536 del 26/10/2007). Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; perciò, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, n. 24539 del 20/11/2009; Sez. 1, n. 4178 del 22/02/2007). Nella specie, avuto riguardo alla censura in esame, va ritenuto che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione delle norme che regolano l'interpretazione delle dichiarazioni negoziali, adottando una motivazione che risulta esente da vizi logici. Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una interpretazione alternativa della dichiarazione negoziale. E tuttavia, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere l'interpretazione del contratto contenuta o Ric. 2017 n. 28698 sez. 52 - ud. 13-09-2022 -9- nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una autonoma rilettura delle dichiarazioni negoziali poste a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria interpretazione a quella dei giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento, da essi reso manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, non violi le regole della logica o le regole legali di interpretazione dei contratti; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 36779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris