CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità dei motivi di ricorso e ha chiesto, conseguentemente, la rimessione degli atti al Presidente della Corte; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 12/05/2020 del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 367 cod. pen. (primo capo d'imputazione) e all'art. 642, secondo comma, cod. pen. (secondo capo d'imputazione), aggravato dal conseguimento del risarcimento del danno dalla compagnia assicuratrice, perché estinti per intervenuta prescrizione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen. nonché la «carenza di motivazione» con riguardo al mancato accoglimento dell'eccezione di tardività della querela, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla tempestività della querela, il cui termine di proposizione è stato fatto correttamente decorrere dal completamento dell'incarico da parte della società di investigazione grazie a cui la compagnia assicuratrice querelante ha preso piena conoscenza dell'illecito, in ossequio al disposto dell'art. 124 cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale per il travisamento della prova e l'omessa valutazione della stessa avuto riguardo alla non esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 367 cod. pen. in capo al ricorrente, non si confronta con le pertinenti osservazioni della Corte territoriale esposte alla pag. 4 della sentenza impugnata, dove è stato dato conto di come dal compendio probatorio non risultasse la predetta non configurabilità del reato in capo al ricorrente, anche in considerazione del fatto che, dopo il sequestro dell'autoveicolo del [OSCURATO:PERSONA], era stato accertato che su quest'ultimo erano stati montati i pezzi originariamente installati sull'automobile, riconoscibili dal numero seriale, dei quali era stato denunciato dall'imputato l'avvenuto furto: sicché, correttamente e logicamente i giudici di merito non hanno pronunciato l'assoluzione nel merito, a fronte della constatazione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potendosi nel caso di specie ritenere emersa l'assoluta evidente assenza di prova di colpevolezza del predetto, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.; osservato che il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 27, secondo comma, Cost., è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata si deve ritenere avere in effetti soltanto ribadito l'integrazione di un illecito aquiliano coincidente con la fattispecie penale (art. 185 cod. pen.); considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. per averlo la Corte d'appello di Catania condannato al pagamento delle spese processuali «pur confermando la sentenza di primo grado di dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione» è manifestamente infondato, atteso che la condanna alle spese del procedimento consegue ex lege al rigetto dell'appello proposto dall'imputato (art. 592 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos