CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07122/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1111/09/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è intervenuta remissione di querela da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dichiarato di accettare tale remissione con riferimento ai reati di danneggiamento e di minaccia oggetto del procedimento n. 2850/2018 r.g.n.r., ritenuto, pertanto, che intervenuta la causa estintiva cui all' art. 152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c. 1 lett. a) c.p.p., con spese a carico dei querelati ex art. 340 c. 4 c.p.p. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico dei querelati. Così deciso, il 13/01