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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14412/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LDA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di quest'ultima.avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezionedella Corte di Appello di Milano.Per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA]GIAMBOI del foro di Monza il quale, dopo aver illustrato i punti salienti dei motivi didoglianza e riportandosi nel resto, insiste nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata alla udienza del 14maggio 2025, su impugnazione del Pubblico Ministero in riforma della sentenzaassolutoria del Tribunale di Lecco che aveva deciso all’esito di giudizio abbreviato, hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio stradale e, con ilriconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art.62 bis e 62 n.6 cod. pen.,l’ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione, disponendo altresì lasospensione della patente di guida per la durata di anni due.[OSCURATO:PERSONA] veniva contestato di avere investito il pedone [OSCURATO:PERSONA] era intento nell’attraversamento della sede stradale lungo il tratto urbano delcomune di Merate in direzione Lecco sull’apposito passaggio pedonale, colpaconsistita in negligenza imprudenza e imperizia, nonché nella violazione degliartt.191, commi 1 e 4 e 141, comma 1, C.d.S. per non avere concesso la dovutaprecedenza al pedone e per non avere prestato adeguata attenzione alla circolazione.2.

La Corte di appello, dopo avere escluso di essere tenuta a procedere allarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in quanto le risultanze istruttorie, tecnichee dichiarative erano sostanzialmente pacifiche e non comportavano un diversoapprezzamento della loro attendibilità, evidenziava che la valutazione operata dalprimo giudice costituiva il risultato di un sostanziale travisamento delle emergenzeprocessuali, in quanto i testimoni che avevano assistito all’investimento, e gli esiti deirilievi tecnici della polizia stradale, erano concordi nel riconoscere che il pedonestrada risultava adeguatamente illuminata e che il pedone non poteva essere sbucatoall’improvviso dal marciapiede in quanto, pure a fronte di veicoli parcheggiati sul latodestro della sede stradale, esisteva un’area visibile che avrebbe consentito alconducente di avvistare il pedone ad una distanza adeguata per consentire l’arrestodel mezzo, che gli esiti delle contrapposte consulenze tecniche del PM e dell’imputatoindicavano una velocità di poco inferiore ai 50 Km/h e che tanto la segnaleticaorizzontale che quella verticale segnalavano la presenza dell’attraversamento.2.1.

Per tali ragioni il giudice di appello disattendeva la richiesta del PM diretta asollecitare una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art.603,comma 2 cod. proc. pen. e escludeva che ricorressero profili di contraddittorietà,come sostenuto dal primo giudice, in ordine al punto in cui il pedone avevaintrapreso l’attraversamento e in ordine alla traiettoria da costui seguita inprossimità dell’attraversamento pedonale, assumendo che il ragionevole dubbio,prospettato dal giudice di prima cure, non riponeva su una reale incertezza delcontenuto delle risultanze istruttorie, quanto semmai su una personale suggestioneindotta dalla difesa tecnica dell’imputato, che non era fondata su alcuna baseoggettiva.3.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e la difesadell’imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].3.1.

L’ufficio della Procura Generale ha proposto un unico motivo di ricorso con ilquale deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen.Premessa la evoluzione della giurisprudenza di legittimità sull’obbligo del giudice diappello che intende riformare la sentenza assolutoria di primo grado di procedere allarinnovazione delle prove dichiarative decisive, ivi incluse quelle di natura tecnica,quando le stesse siano sottoposte ad una nuova valutazione, e confrontata con irecenti approdi comunitari (Corte Edu 25/03/2021 Martino e Molinari contro/Italia) epur riconoscendo che, nella specie, non sarebbe stato necessario procedereall’ascolto dei consulenti tecnici, i quali avevano fornito un contributo tecnico alprocesso soltanto mediante una relazione scritta, assume che il giudice di appelloaveva del tutto omesso di considerare il contributo del consulente tecnico di parte, ilquale aveva sollevato motivati dubbi sulle modalità e sulla direzionedell’attraversamento del pedone, e, del tutto immotivatamente, aveva omesso didisporre una perizia di ufficio, pure ammissibile nel giudizio a forma contratta, mezzotecnico che risultava decisivo in ragione delle aporie suddette, che peraltro sifondavano su elementi oggettivi acquisiti agli atti, quali i rilievi tecnici deiverbalizzanti, che segnalavano la presenza di un’autovettura in sosta in coincidenzacon il punto aveva avuto inizio dell’attraversamento e la nota conclusiva in cui gliagenti indicavano un attraversamento eseguito diagonalmente.Sotto diverso profilo sottolinea la non decisività delle dichiarazioni dei testimoniche si trovavano all’interno di una autovettura che percorreva l’opposta direttrice dimarcia, in quanto gli stessi non possedevano una visuale dell’area dicosì da potere stabilire, con alto grado di probabilità, che la stessa avesse avutotempi e spazi sufficienti per arrestare il veicolo prima dell’investimento.

Inconclusione, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato quattro motivi di ricorso.Con il primo assume violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 43 e 589 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen., per inosservanza dell’obbligo diuna motivazione rafforzata con riferimento alla ritenuta sussistenza di colpadell’imputata, con omessa valutazione degli elementi emergenti dagli attiprocessuali.Assume che la Corte di appello di Milano nel riformare la sentenza assolutoria delTribunale di Lecco, non aveva proceduto ad una rinnovata valutazione del materialeistruttorio e a una esaustiva enunciazione degli argomenti logici in grado disovvertire la precedente decisione assolutoria, dotati di una forza persuasivasuperiore, che non si limitassero a un mero dissenso al percorso argomentativointrapreso dal giudice di prima cure.

Se era vero che il giudice di appello avevaseguito un autonomo percorso logico, era anche vero che non si era confrontato conuna serie di elementi di fatto emersi nel corso delle indagini, pure valorizzati dalgiudice di prima cure, relativi alla posizione e alla direzione del pedone al momentodell’investimento, alla velocità tenuta dal veicolo investitore, alla presenza dicondizioni ambientali (illuminazione, segnaletica, zone d’ombra, autoveicoli cheostacolavano la visuale), tali da incidere sulla prevedibilità ed evitabilità in concretodell’evento da parte di un agente modello, soffermandosi a indicare le singolecircostanze che il giudice di appello avrebbe travisato, ovvero non adeguatamentevalutato pur essendovi tenuto per realizzare l’obiettivo di una motivazione rafforzata.4.1.

Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione agli artt. 530, 533 e 603 cod. proc. pen. con riferimento alcanone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, con violazione del diritto all’equo processodi cui all’art.6, comma 1 CEDU, in ragione della mancata assunzione di una provadecisiva (perizia).

Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionecon riferimento alla necessità della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.La Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale, comerichiesto anche dal Procuratore generale, quantomeno per procedere ad una periziatecnica sui temi controversi, che avevano condotto alla pronuncia assolutoria, che ilgiudice di appello non era stato in grado di superare.

I principi enunciati nellagiurisprudenza comunitaria e l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità anchemediante pronunce a Sezioni Unite (Dasgupta, Patalano e Pavan), anche a frontedell’utilizzazione di un sapere scientifico in grado di definire le questioni risultatecontroverse (provenienza e direzione del pedone, velocità del, campo visivo delconducente e possibilità in concreto di percepire tempestivamente l presenza delpedone in fase di attraversamento) imponevano la rinnovazione dell’istruttoria,quantomeno tecnica, onde pervenire ad una pronuncia di condanna in riforma dellasentenza di primo grado.Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale inpunto di determinazione del trattamento sanzionatorio essendosi il giudice di appelloinspiegabilmente discostato dal minimo edittale pur in costanza di plurimecircostanze attenuanti e di un minimo grado della colpa.Con un quarto motivo di ricorso assume violazione dell’art.222, comma 2 D.Lgs.285/92 cod. della strada e difetto di motivazione per omessa considerazione dei datiemergenti dagli atti processuali in relazione alla determinazione della misura dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Nei due ricorsi per cassazione proposti dal Procuratore Generale di Milano edalla difesa dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] si fondono doglianze di ordine processuale,concernenti la omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale in ipotesi diribaltamento di una sentenza assolutoria in primo grado a fronte di un rinnovatoapprezzamento di prove dichiarative e tecniche di decisiva rilevanza probatoria, e diordine più spiccatamente motivazionale circa il rispetto dell’onere di una motivazionerafforzata in ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria.

Ledoglianze, infine, trovano un punto di confluenza laddove evidenziano, attraversouna puntuale doglianza, come il giudice di appello, a fronte di elementi dichiarativi etecnici non del tutto coerenti con gli argomenti successivamente sviluppati dallaCorte di appello per pervenire al giudizio di condanna avrebbe dovuto, ai sensidell’art.603 commi 3 e 3 bis cod. proc. pen. (a fronte di appello del PM avverso lasentenza di assoluzione che pure aveva sollecitato la rinnovazione della consulenzatecnica), disporre ufficiosamente una integrazione istruttoria di carattere tecnico.2.

La articolazione, di natura essenzialmente processuale, sviluppata dallaProcura Generale, che si fonda sulla giurisprudenza di legittimità che impone larinnovazione istruttoria in appello, in una prospettiva di riforma di una sentenzaassolutoria, anche nella ipotesi di una rinnovata valutazione delle conclusionitecniche dei consulenti, all’esito del confronto delle divergenti considerazioni cheavevano condotto all’esito assolutorio in primo grado, risulta infondata.

Infatti, aseguito dell’entrata in vigore dell’art.603, comma 3 bis, cod. proc. pen., il quale nonprevede la rinnovazione della prova dichiarativa in ipotesi di giudizio abbreviatosecco, la giurisprudenza ha affermato che si tratta di regola processualeimmediatamente applicabile ratione temporis ai processi in corso, come il presente(sez.3, n.10691 del 10/01/2024, S., Rv.286089, fondata sul dictum di S.U.

Lista).Quindi, nella specie, la rinnovazione si sarebbe potuta esaurire, a fronte di provedichiarative assunte nel corso delle indagini preliminari e di prove tecniche introdottesenza un esame orale dei consulenti, in una semplice rivalutazione delle emergenzegià in atti, come peraltro già espressamente affermato da S.U.

Pavan(n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112) che ha escluso l’obbligo della rinnovazionedella prova tecnica in ipotesi di diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisivedel perito, ovvero del consulente di parte, ove la relazione scritta del perito o delconsulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la naturadichiarativa della prova.

Sotto questo profilo devono essere disattese le articolazionidel ricorso del Procuratore Generale e il secondo motivo di ricorso dell’imputata nellaparte in cui sono volte al riconoscimento di una violazione di legge processualederivante dalla mancata osservanza dei principi comunitari di cui all’art.6 CEDU comeinterpretati dalla giurisprudenza di legittimità (S.U.

Dasgupta, Patalano e Pavan),successivamente codificati dalla introduzione dell’art.603, comma 3 bis cod. proc.pen., in tema di rinnovazione della istruttoria mediante l’assunzione della provadichiarativa decisiva in ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria.Non ricorre, nella specie, alcuna violazione della legge processuale in ordineall’obbligo di rinnovazione della istruttoria tecnica residuando, semmai la verifica, neilimiti del devoluto, di un difetto di motivazione sull’obbligo di motivazione rafforzata,verifica veicolata dalla stessa richiesta di rinnovazione della prova tecnica ai sensidell’art.603 comma 3 cod. proc. pen., formulata dal PG con l’atto di appello e ribaditaanche nelle conclusioni definitive di tale grado, con subordinata richiesta di confermadella pronuncia assolutoria di primo grado.3.

Passando pertanto all’esame delle doglianze concernenti la ricorrenza di unamotivazione rafforzata, risultano prive di pregio anche le ulteriori doglianze dedottecon il motivo di ricorso del Procuratore Generale e con il primo motivo di ricorso delladifesa della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò perché si rinviene, nella sentenza della Corte territorialeche ha ribaltato la decisione assolutoria resa in primo grado, la prescrittamotivazione rafforzata, da intendersi come «… compiuta indicazione delle ragioni percui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dalprimo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole adare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali oprocessuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto aquella riformata» (così: Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA] c/Salciccia, Rv.288870-01).

D’altro canto, si rivela del tutto generica la censura basata sul suppostotravisamento delle prove dichiarative, costituendo insegnamento consolidato dellaSuprema Corte quello secondo cui «Il giudice d’appello che procede alla “reformatioin peius” della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nelcaso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fattonon controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisioneriformata» (in tal senso: Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860-01).3.1.

Quanto al primo profilo la Corte di appello è pervenuto alla pronuncia dicondanna della [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una analisi approfondita e puntuale dellasentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamentoprobatorio, mediante l’esplicitazione delle ragioni per cui gli elementi di prova giàvalutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa e dell’assolutasubalternità, se non irrilevanza, degli elementi dedotti dalla difesa tecnicadell’imputato, a sostegno di una alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro(Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, PG/D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02).4.

La Corte di appello, invero, non si è limitata a esprimere un diversoapprezzamento degli elementi dichiarativi e tecnici indicati dalla sentenza di primogrado ma, partendo dai dubbi espressi nella sentenza di primo grado su alcuni snodidel materiale istruttorio, ha provveduto ad un rinnovato esame di tutti gli elementioggettivi (tracce, danni al mezzo, lesioni personali, distanza del veicolo dal passaggiopedonale nella sua posizione di quiete; segnalazione dell’attraversamento, visibilitàambientale in coincidenza del passaggio), degli esiti dichiarativi (testimonianzedirette di coloro che hanno assistito al sinistro) e dei contributi tecnici veicolati dalleconsulenze tecniche delle parti contrapposte (sulla velocità del mezzo, sullaprovenienza del pedone, sulla direzione di marcia da questi tenuta, sulla possibilità diun tempestivo avvistamento da parte della conducente), pervenendo al ribaltamentodella sentenza assolutoria sulla base del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.4.1.

In particolare, ha affrontato il tema dell’attraversamento evidenziando comelo stesso, sulla base degli esiti dichiarativi dei testimoni oculari, degli esiti dellaconsulenza tecnica del PM, dei segni e delle tracce rinvenute (scarpa del pedone,posizione del veicolo e del corpo del pedone investito) era intervenuto in coincidenzadell’attraversamento pedonale e comunque (pure evocando la relazione conclusivadella [OSCURATO:PERSONA]) in prossimità dello stesso e che l’investimento si eraconcretizzato allorquando il pedone aveva già percorso almeno metà dellasemicarreggiata (come emerge dalla posizione assunta dal veicolo post urto); chel’attraversamento pedonale era ottimamente segnalato, sia con segnaletica verticalee orizzontale nel suo divenire, sia con un fascio di luce proiettato sul passaggio e unbraccio metallico cui era appeso un cartello segnaletico sovrastantel’attraversamento.

Che analogo presidio era collocato in coincidenza del precedentesinistro.

Ha escluso qualsiasi rilevanza perturbatrice alla circostanza che incoincidenza del punto di partenza del pedone fossero collocati alcuni veicoli in sostaevidenziando, alla stregua di quanto rappresentato nella consulenza del P.M. e dallefotografie scattate dai verbalizzanti, che esisteva al momento del fatto (fotografia n.1allegata a pag.10 della sentenza impugnata) uno spazio più che adeguato per untempestivo avvistamento, corrispondente all’area posta tra le macchine in sosta e illimite della carreggiata, contrassegnato da una striscia bianca discontinua.

Che lavelocità tenuta dal veicolo (circa 45 km/h), se era inferiore al limite previsto per icentri urbani, coerentemente con l’editto accusatorio doveva ritenersi eccessiva inrelazione alle condizioni ambientali, di traffico, di presenza di un passaggio pedonalee dell’ora notturna in una strada fiancheggiata da edifici (art.141 comma 3 D.Lgs.285/1992).

Ricorrevano inoltre profili di imprudenza e disattenzione nella condottadella conducente la quale, oltre a tenere un’andatura non rispettosa della situazioneambientale, aveva del tutto omesso di compiere azioni di salvataggio quali unamanovra frenante, finendo per attingere il pedone con il cofano e proiettandolo adoltre dieci metri di distanza dal punto di arresto del veicolo, posizionato sul latosinistro della semicarreggiata di percorrenza con asse obliquo verso il centro dellacarreggiata.4.2.

Il giudice distrettuale ha esaminato gli argomenti, veicolati dalla difesatecnica dell’imputata, e ampiamente richiamati in fatto nel primo motivo di ricorso,che avevano indotto il giudice di primo grado a pervenire al giudizio assolutorio perinsufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità, riconoscendo ilcarattere congetturale e travisante di tali argomenti in fatto, in quanto i testimoni(Colombo e Buono) erano concordi nel riferire di avere notato il pedone incamminarsilungo il passaggio pedonale posto in corrispondenza del Bar “Glicine” e che l’urto siera verificato quando il pedone si era inoltrato nell’attraversamento.

Quanto al profilodella visibilità ambientale, pure posta in discussione dalla difesa tecnica dellaCioccolani, la Corte di appello ha rappresentato come “la sagoma delle vettureparcheggiate ben oltre il margine stradale non impedisce il tempestivo avvistamentodi un pedone che, prima di mettere piede sulle strisce pedonali, si palesanecessariamente oltre le macchine nella porzione di carreggiata destinata ad area disosta-banchina”, così escludendo la ricorrenza di qualsivoglia fattore perturbatore diuna adeguata percezione del pericolo da parte della conducente, la quale possedeva,in ragione delle caratteristiche stradali, la concreta possibilità di attivare unatempestiva condotta salvifica, tenuto conto della ottima illuminazione checaratterizzava il luogo in cui l’attraversamento era intervenuto.4.3.

Orbene, a fronte di una motivazione che, nel riconsiderare tutti gli argomentistorici, obiettivi e logici esaminati dal giudice di prima cure, ha proposto unaricostruzione del fatto del tutto aderente al complessivo quadro probatorio,evidenziando le ragioni del proprio diverso argomentare e correggendo le conclusionidella sentenza di primo grado laddove esse avevano travisato il dato processuale,ovvero avevano innalzato a ragionevole dubbio una soggettiva suggestione sganciatadalla realtà fattuale, il primo motivo di ricorso dell’imputata si limita a sollecitare larivalutazione, in ordine sparso, di alcuni elementi (verosimile attraversamento delpedone non perpendicolare all’asse stradale, adeguatezza della velocità del mezzo,alternativa interpretazione della ubicazione di una scarpa del pedone sulle striscepedonali e impedimento alla visuale determinato da ostacoli e scarsa visibilità),suddivisi nel ricorso nelle sezioni a), b) e c) di una trattazione, palesemente in fatto,la cui capacità di disarticolare il ragionamento posto alla base della motivazione dellasentenza impugnata, risulta del tutto evanescente, in quanto ripropositiva diargomenti esaminati e disattesi con motivazione logica e priva di contraddizioni5.

Invero la Corte di appello si è limitata a fare corretta applicazione dellagiurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema dell’attraversamento delpedone in prossimità delle strisce pedonali.

Affinché in caso di investimento siaaffermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione (Sez.4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929 – 01; n. 33207 del 02/07/2013,Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 20027 del 16/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240221): -che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estraneiad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare ilpedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapidoe inatteso; - che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcunainfrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.Peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento delpedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causaeccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da solasufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929; Sez. 4,n. 10635 del 2013 cit.; Sez. 4, n. 26131 del 03/06/2008, Garzotto, Rv. 241004),circostanza questa da escludere nel caso di specie a fronte delle ragioni sopraevidenziate, a nulla rilevando poi la circostanza che l’attraversamento non abbiacoinciso perfettamente con il tracciato segnato dalle strisce zebrate atteso che ilconducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamentipedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmentemoderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ognicaso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendoal riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nellevicinanze (Sez.4, n.47204 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277703),soprattutto allorquando, come nella specie, la zona di attraversamento eraperfettamente segnalata e illuminata e il pedone era stato notato intraprenderel’attraversamento in prossimità di esercizio pubblico e, in condizioni di assolutanormalità, si era inoltrato in direzione della mezzeria (Sez.4, n.9 del 12/12/2025,Cappelletto, Rv.289099), laddove il rispetto del limite massimo di velocità nonesclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento siacomunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art.141D.Lgs. 254/92 (Sez.4, n.7093 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280549).6.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso dell’imputata,nell’articolazione in cui si assume la illegittimità del rifiuto da parte del giudice diappello di procedere, ai sensi dell’art.603, commi 1 e 3 cod. proc. pen., allarinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante l’assunzione di una perizia,ovvero mediante la messa a confronto del sapere scientifico dei consulenti dei qualiera stato acquisito il contributo tecnico nel corso del giudizio.

Invero, in base alconsolidato orientamento giurisprudenziale, “la perizia non rientra nella categoriadella "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile aisensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce ilrisultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, èinsindacabile in cassazione” (Sez.2, n.52517 del 03/11/2016, Rv.268815; Sez.Un,n.39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 – 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, LettieriRv. 287734 - 01).

Nel caso di specie gli elementi probatori acquisiti, valutatidall’autorità giudiziaria nella loro oggettiva consistenza e nella univoca convergenza,forniscono conto delle ragioni della riconosciuta non indispensabilità del supplementoistruttorio di natura tecnica.7.

Privi di specificità risultano anche gli ultimi motivi della difesa della ricorrente,afferenti alla dosimetria della pena principale e della sanzione accessoria applicata,senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento delladecisione impugnata.7.1.

Come è noto, sia la pena principale, sia le pene accessorie, per le quali lalegge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,ovvero uno soltanto di essi, devono essere determinate dal giudice in base ai criteridi cui all’art. 133 cod. pen., richiedendosi una loro modulazione personalizzata con ildisvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, e ciò in applicazionedel principio di proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto accertato nei suoielementi oggettivi e soggettivi, affermato dalla Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea, all'art. 49, comma 3, e richiamato dalla giurisprudenzacostituzionale (Corte Cost. n. 341 del 1994).

In ossequio a tale principiofondamentale della giurisdizione, il giudice, nel fissare la pena, quale conseguenzadel reato giudicato, deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché lapena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto dellacondotta dell'imputato, nonché della funzione di prevenzione generale, che riguardala capacità a delinquere dello stesso.Nella stessa linea esegetica questa Corte regolatrice ha più volte affermato chenell'esercizio del potere discrezionale il Giudice nella determinazione delle pene,anche accessorie, deve pur sempre far riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi dicui all'art 133 cod. pen. della cui applicazione è necessario dar congrua e specificagiustificazione soprattutto nei casi nei quali si proceda ad una irrogazione della penain misura pari o superiore al medio edittale (Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Rv.255153; Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019 Ud. (dep. 31/07/2019) Rv.276932).7.2.

Tale onere motivazionale nel caso in esame risulta adeguatamente assolto,avendo la Corte fornito congrua giustificazione della dosimetria utilizzata attraverso ilrichiamo alla gravità del fatto e alla rilevanza del grado della colpa, valorizzando alcontempo i profili soggettivi del reato con il riconoscimento delle circostanze(anni due mesi tre di reclusione) inferiore alla media edittale.8.

La durata della sanzione amministrativa accessoria è stata poi determinata conmotivazione congrua, che non si presta a censure di irragionevolezza e illogicità, inquanto la stessa è stata fissata in misura temporanea e sulla base di parametriedittali attestati in prossimità della media (anni due di sospensione della patente diguida), in termini coerenti con i criteri desumibili dall’art.218 D Lgs.254/92, tenutoconto della gravità dell’inosservanza alle regole del codice della strada e in ragionedelle perniciose conseguenze che sono derivate dalla suddetta violazione (Sez.4, n.4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; n.55130 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice che, inassenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effettodi sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca,non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto ascegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218,comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze delfatto" e/o alla "gravità della condotta (Sez.4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci,Rv. 280832 – 01).

Deve invece fornire una motivazione specifica solo allorché lamisura si attesti oltre la media edittale (sez.4, n.21194 del 27/03/2012, Tiburzi,Rv.252738; sez.F., n.24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv.279635-01).9.

Il ricorso del PG e quello avanzato dalla difesa dell’imputata devono esserepertanto rigettati e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 4/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LDA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di quest'ultima.avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezionedella Corte di Appello di Milano.Per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA]GIAMBOI del foro di Monza il quale, dopo aver illustrato i punti salienti dei motivi didoglianza e riportandosi nel resto, insiste nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata alla udienza del 14maggio 2025, su impugnazione del Pubblico Ministero in riforma della sentenzaassolutoria del Tribunale di Lecco che aveva deciso all’esito di giudizio abbreviato, hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio stradale e, con ilriconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art.62 bis e 62 n.6 cod. pen.,l’ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione, disponendo altresì lasospensione della patente di guida per la durata di anni due.[OSCURATO:PERSONA] veniva contestato di avere investito il pedone [OSCURATO:PERSONA] era intento nell’attraversamento della sede stradale lungo il tratto urbano delcomune di Merate in direzione Lecco sull’apposito passaggio pedonale, colpaconsistita in negligenza imprudenza e imperizia, nonché nella violazione degliartt.191, commi 1 e 4 e 141, comma 1, C.d.S. per non avere concesso la dovutaprecedenza al pedone e per non avere prestato adeguata attenzione alla circolazione.2. La Corte di appello, dopo avere escluso di essere tenuta a procedere allarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in quanto le risultanze istruttorie, tecnichee dichiarative erano sostanzialmente pacifiche e non comportavano un diversoapprezzamento della loro attendibilità, evidenziava che la valutazione operata dalprimo giudice costituiva il risultato di un sostanziale travisamento delle emergenzeprocessuali, in quanto i testimoni che avevano assistito all’investimento, e gli esiti deirilievi tecnici della polizia stradale, erano concordi nel riconoscere che il pedonestrada risultava adeguatamente illuminata e che il pedone non poteva essere sbucatoall’improvviso dal marciapiede in quanto, pure a fronte di veicoli parcheggiati sul latodestro della sede stradale, esisteva un’area visibile che avrebbe consentito alconducente di avvistare il pedone ad una distanza adeguata per consentire l’arrestodel mezzo, che gli esiti delle contrapposte consulenze tecniche del PM e dell’imputatoindicavano una velocità di poco inferiore ai 50 Km/h e che tanto la segnaleticaorizzontale che quella verticale segnalavano la presenza dell’attraversamento.2.1. Per tali ragioni il giudice di appello disattendeva la richiesta del PM diretta asollecitare una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art.603,comma 2 cod. proc. pen. e escludeva che ricorressero profili di contraddittorietà,come sostenuto dal primo giudice, in ordine al punto in cui il pedone avevaintrapreso l’attraversamento e in ordine alla traiettoria da costui seguita inprossimità dell’attraversamento pedonale, assumendo che il ragionevole dubbio,prospettato dal giudice di prima cure, non riponeva su una reale incertezza delcontenuto delle risultanze istruttorie, quanto semmai su una personale suggestioneindotta dalla difesa tecnica dell’imputato, che non era fondata su alcuna baseoggettiva.3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e la difesadell’imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].3.1. L’ufficio della Procura Generale ha proposto un unico motivo di ricorso con ilquale deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen.Premessa la evoluzione della giurisprudenza di legittimità sull’obbligo del giudice diappello che intende riformare la sentenza assolutoria di primo grado di procedere allarinnovazione delle prove dichiarative decisive, ivi incluse quelle di natura tecnica,quando le stesse siano sottoposte ad una nuova valutazione, e confrontata con irecenti approdi comunitari (Corte Edu 25/03/2021 Martino e Molinari contro/Italia) epur riconoscendo che, nella specie, non sarebbe stato necessario procedereall’ascolto dei consulenti tecnici, i quali avevano fornito un contributo tecnico alprocesso soltanto mediante una relazione scritta, assume che il giudice di appelloaveva del tutto omesso di considerare il contributo del consulente tecnico di parte, ilquale aveva sollevato motivati dubbi sulle modalità e sulla direzionedell’attraversamento del pedone, e, del tutto immotivatamente, aveva omesso didisporre una perizia di ufficio, pure ammissibile nel giudizio a forma contratta, mezzotecnico che risultava decisivo in ragione delle aporie suddette, che peraltro sifondavano su elementi oggettivi acquisiti agli atti, quali i rilievi tecnici deiverbalizzanti, che segnalavano la presenza di un’autovettura in sosta in coincidenzacon il punto aveva avuto inizio dell’attraversamento e la nota conclusiva in cui gliagenti indicavano un attraversamento eseguito diagonalmente.Sotto diverso profilo sottolinea la non decisività delle dichiarazioni dei testimoniche si trovavano all’interno di una autovettura che percorreva l’opposta direttrice dimarcia, in quanto gli stessi non possedevano una visuale dell’area dicosì da potere stabilire, con alto grado di probabilità, che la stessa avesse avutotempi e spazi sufficienti per arrestare il veicolo prima dell’investimento. Inconclusione, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato quattro motivi di ricorso.Con il primo assume violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 43 e 589 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen., per inosservanza dell’obbligo diuna motivazione rafforzata con riferimento alla ritenuta sussistenza di colpadell’imputata, con omessa valutazione degli elementi emergenti dagli attiprocessuali.Assume che la Corte di appello di Milano nel riformare la sentenza assolutoria delTribunale di Lecco, non aveva proceduto ad una rinnovata valutazione del materialeistruttorio e a una esaustiva enunciazione degli argomenti logici in grado disovvertire la precedente decisione assolutoria, dotati di una forza persuasivasuperiore, che non si limitassero a un mero dissenso al percorso argomentativointrapreso dal giudice di prima cure. Se era vero che il giudice di appello avevaseguito un autonomo percorso logico, era anche vero che non si era confrontato conuna serie di elementi di fatto emersi nel corso delle indagini, pure valorizzati dalgiudice di prima cure, relativi alla posizione e alla direzione del pedone al momentodell’investimento, alla velocità tenuta dal veicolo investitore, alla presenza dicondizioni ambientali (illuminazione, segnaletica, zone d’ombra, autoveicoli cheostacolavano la visuale), tali da incidere sulla prevedibilità ed evitabilità in concretodell’evento da parte di un agente modello, soffermandosi a indicare le singolecircostanze che il giudice di appello avrebbe travisato, ovvero non adeguatamentevalutato pur essendovi tenuto per realizzare l’obiettivo di una motivazione rafforzata.4.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione agli artt. 530, 533 e 603 cod. proc. pen. con riferimento alcanone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, con violazione del diritto all’equo processodi cui all’art.6, comma 1 CEDU, in ragione della mancata assunzione di una provadecisiva (perizia). Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionecon riferimento alla necessità della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.La Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale, comerichiesto anche dal Procuratore generale, quantomeno per procedere ad una periziatecnica sui temi controversi, che avevano condotto alla pronuncia assolutoria, che ilgiudice di appello non era stato in grado di superare. I principi enunciati nellagiurisprudenza comunitaria e l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità anchemediante pronunce a Sezioni Unite (Dasgupta, Patalano e Pavan), anche a frontedell’utilizzazione di un sapere scientifico in grado di definire le questioni risultatecontroverse (provenienza e direzione del pedone, velocità del, campo visivo delconducente e possibilità in concreto di percepire tempestivamente l presenza delpedone in fase di attraversamento) imponevano la rinnovazione dell’istruttoria,quantomeno tecnica, onde pervenire ad una pronuncia di condanna in riforma dellasentenza di primo grado.Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale inpunto di determinazione del trattamento sanzionatorio essendosi il giudice di appelloinspiegabilmente discostato dal minimo edittale pur in costanza di plurimecircostanze attenuanti e di un minimo grado della colpa.Con un quarto motivo di ricorso assume violazione dell’art.222, comma 2 D.Lgs.285/92 cod. della strada e difetto di motivazione per omessa considerazione dei datiemergenti dagli atti processuali in relazione alla determinazione della misura dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Nei due ricorsi per cassazione proposti dal Procuratore Generale di Milano edalla difesa dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] si fondono doglianze di ordine processuale,concernenti la omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale in ipotesi diribaltamento di una sentenza assolutoria in primo grado a fronte di un rinnovatoapprezzamento di prove dichiarative e tecniche di decisiva rilevanza probatoria, e diordine più spiccatamente motivazionale circa il rispetto dell’onere di una motivazionerafforzata in ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria. Ledoglianze, infine, trovano un punto di confluenza laddove evidenziano, attraversouna puntuale doglianza, come il giudice di appello, a fronte di elementi dichiarativi etecnici non del tutto coerenti con gli argomenti successivamente sviluppati dallaCorte di appello per pervenire al giudizio di condanna avrebbe dovuto, ai sensidell’art.603 commi 3 e 3 bis cod. proc. pen. (a fronte di appello del PM avverso lasentenza di assoluzione che pure aveva sollecitato la rinnovazione della consulenzatecnica), disporre ufficiosamente una integrazione istruttoria di carattere tecnico.2. La articolazione, di natura essenzialmente processuale, sviluppata dallaProcura Generale, che si fonda sulla giurisprudenza di legittimità che impone larinnovazione istruttoria in appello, in una prospettiva di riforma di una sentenzaassolutoria, anche nella ipotesi di una rinnovata valutazione delle conclusionitecniche dei consulenti, all’esito del confronto delle divergenti considerazioni cheavevano condotto all’esito assolutorio in primo grado, risulta infondata. Infatti, aseguito dell’entrata in vigore dell’art.603, comma 3 bis, cod. proc. pen., il quale nonprevede la rinnovazione della prova dichiarativa in ipotesi di giudizio abbreviatosecco, la giurisprudenza ha affermato che si tratta di regola processualeimmediatamente applicabile ratione temporis ai processi in corso, come il presente(sez.3, n.10691 del 10/01/2024, S., Rv.286089, fondata sul dictum di S.U. Lista).Quindi, nella specie, la rinnovazione si sarebbe potuta esaurire, a fronte di provedichiarative assunte nel corso delle indagini preliminari e di prove tecniche introdottesenza un esame orale dei consulenti, in una semplice rivalutazione delle emergenzegià in atti, come peraltro già espressamente affermato da S.U. Pavan(n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112) che ha escluso l’obbligo della rinnovazionedella prova tecnica in ipotesi di diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisivedel perito, ovvero del consulente di parte, ove la relazione scritta del perito o delconsulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la naturadichiarativa della prova. Sotto questo profilo devono essere disattese le articolazionidel ricorso del Procuratore Generale e il secondo motivo di ricorso dell’imputata nellaparte in cui sono volte al riconoscimento di una violazione di legge processualederivante dalla mancata osservanza dei principi comunitari di cui all’art.6 CEDU comeinterpretati dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. Dasgupta, Patalano e Pavan),successivamente codificati dalla introduzione dell’art.603, comma 3 bis cod. proc.pen., in tema di rinnovazione della istruttoria mediante l’assunzione della provadichiarativa decisiva in ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria.Non ricorre, nella specie, alcuna violazione della legge processuale in ordineall’obbligo di rinnovazione della istruttoria tecnica residuando, semmai la verifica, neilimiti del devoluto, di un difetto di motivazione sull’obbligo di motivazione rafforzata,verifica veicolata dalla stessa richiesta di rinnovazione della prova tecnica ai sensidell’art.603 comma 3 cod. proc. pen., formulata dal PG con l’atto di appello e ribaditaanche nelle conclusioni definitive di tale grado, con subordinata richiesta di confermadella pronuncia assolutoria di primo grado.3. Passando pertanto all’esame delle doglianze concernenti la ricorrenza di unamotivazione rafforzata, risultano prive di pregio anche le ulteriori doglianze dedottecon il motivo di ricorso del Procuratore Generale e con il primo motivo di ricorso delladifesa della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché si rinviene, nella sentenza della Corte territorialeche ha ribaltato la decisione assolutoria resa in primo grado, la prescrittamotivazione rafforzata, da intendersi come «… compiuta indicazione delle ragioni percui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dalprimo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole adare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali oprocessuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto aquella riformata» (così: Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA] c/Salciccia, Rv.288870-01). D’altro canto, si rivela del tutto generica la censura basata sul suppostotravisamento delle prove dichiarative, costituendo insegnamento consolidato dellaSuprema Corte quello secondo cui «Il giudice d’appello che procede alla “reformatioin peius” della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nelcaso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fattonon controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisioneriformata» (in tal senso: Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860-01).3.1. Quanto al primo profilo la Corte di appello è pervenuto alla pronuncia dicondanna della [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una analisi approfondita e puntuale dellasentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamentoprobatorio, mediante l’esplicitazione delle ragioni per cui gli elementi di prova giàvalutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa e dell’assolutasubalternità, se non irrilevanza, degli elementi dedotti dalla difesa tecnicadell’imputato, a sostegno di una alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro(Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, PG/D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02).4. La Corte di appello, invero, non si è limitata a esprimere un diversoapprezzamento degli elementi dichiarativi e tecnici indicati dalla sentenza di primogrado ma, partendo dai dubbi espressi nella sentenza di primo grado su alcuni snodidel materiale istruttorio, ha provveduto ad un rinnovato esame di tutti gli elementioggettivi (tracce, danni al mezzo, lesioni personali, distanza del veicolo dal passaggiopedonale nella sua posizione di quiete; segnalazione dell’attraversamento, visibilitàambientale in coincidenza del passaggio), degli esiti dichiarativi (testimonianzedirette di coloro che hanno assistito al sinistro) e dei contributi tecnici veicolati dalleconsulenze tecniche delle parti contrapposte (sulla velocità del mezzo, sullaprovenienza del pedone, sulla direzione di marcia da questi tenuta, sulla possibilità diun tempestivo avvistamento da parte della conducente), pervenendo al ribaltamentodella sentenza assolutoria sulla base del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.4.1. In particolare, ha affrontato il tema dell’attraversamento evidenziando comelo stesso, sulla base degli esiti dichiarativi dei testimoni oculari, degli esiti dellaconsulenza tecnica del PM, dei segni e delle tracce rinvenute (scarpa del pedone,posizione del veicolo e del corpo del pedone investito) era intervenuto in coincidenzadell’attraversamento pedonale e comunque (pure evocando la relazione conclusivadella [OSCURATO:PERSONA]) in prossimità dello stesso e che l’investimento si eraconcretizzato allorquando il pedone aveva già percorso almeno metà dellasemicarreggiata (come emerge dalla posizione assunta dal veicolo post urto); chel’attraversamento pedonale era ottimamente segnalato, sia con segnaletica verticalee orizzontale nel suo divenire, sia con un fascio di luce proiettato sul passaggio e unbraccio metallico cui era appeso un cartello segnaletico sovrastantel’attraversamento. Che analogo presidio era collocato in coincidenza del precedentesinistro. Ha escluso qualsiasi rilevanza perturbatrice alla circostanza che incoincidenza del punto di partenza del pedone fossero collocati alcuni veicoli in sostaevidenziando, alla stregua di quanto rappresentato nella consulenza del P.M. e dallefotografie scattate dai verbalizzanti, che esisteva al momento del fatto (fotografia n.1allegata a pag.10 della sentenza impugnata) uno spazio più che adeguato per untempestivo avvistamento, corrispondente all’area posta tra le macchine in sosta e illimite della carreggiata, contrassegnato da una striscia bianca discontinua. Che lavelocità tenuta dal veicolo (circa 45 km/h), se era inferiore al limite previsto per icentri urbani, coerentemente con l’editto accusatorio doveva ritenersi eccessiva inrelazione alle condizioni ambientali, di traffico, di presenza di un passaggio pedonalee dell’ora notturna in una strada fiancheggiata da edifici (art.141 comma 3 D.Lgs.285/1992). Ricorrevano inoltre profili di imprudenza e disattenzione nella condottadella conducente la quale, oltre a tenere un’andatura non rispettosa della situazioneambientale, aveva del tutto omesso di compiere azioni di salvataggio quali unamanovra frenante, finendo per attingere il pedone con il cofano e proiettandolo adoltre dieci metri di distanza dal punto di arresto del veicolo, posizionato sul latosinistro della semicarreggiata di percorrenza con asse obliquo verso il centro dellacarreggiata.4.2. Il giudice distrettuale ha esaminato gli argomenti, veicolati dalla difesatecnica dell’imputata, e ampiamente richiamati in fatto nel primo motivo di ricorso,che avevano indotto il giudice di primo grado a pervenire al giudizio assolutorio perinsufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità, riconoscendo ilcarattere congetturale e travisante di tali argomenti in fatto, in quanto i testimoni(Colombo e Buono) erano concordi nel riferire di avere notato il pedone incamminarsilungo il passaggio pedonale posto in corrispondenza del Bar “Glicine” e che l’urto siera verificato quando il pedone si era inoltrato nell’attraversamento. Quanto al profilodella visibilità ambientale, pure posta in discussione dalla difesa tecnica dellaCioccolani, la Corte di appello ha rappresentato come “la sagoma delle vettureparcheggiate ben oltre il margine stradale non impedisce il tempestivo avvistamentodi un pedone che, prima di mettere piede sulle strisce pedonali, si palesanecessariamente oltre le macchine nella porzione di carreggiata destinata ad area disosta-banchina”, così escludendo la ricorrenza di qualsivoglia fattore perturbatore diuna adeguata percezione del pericolo da parte della conducente, la quale possedeva,in ragione delle caratteristiche stradali, la concreta possibilità di attivare unatempestiva condotta salvifica, tenuto conto della ottima illuminazione checaratterizzava il luogo in cui l’attraversamento era intervenuto.4.3. Orbene, a fronte di una motivazione che, nel riconsiderare tutti gli argomentistorici, obiettivi e logici esaminati dal giudice di prima cure, ha proposto unaricostruzione del fatto del tutto aderente al complessivo quadro probatorio,evidenziando le ragioni del proprio diverso argomentare e correggendo le conclusionidella sentenza di primo grado laddove esse avevano travisato il dato processuale,ovvero avevano innalzato a ragionevole dubbio una soggettiva suggestione sganciatadalla realtà fattuale, il primo motivo di ricorso dell’imputata si limita a sollecitare larivalutazione, in ordine sparso, di alcuni elementi (verosimile attraversamento delpedone non perpendicolare all’asse stradale, adeguatezza della velocità del mezzo,alternativa interpretazione della ubicazione di una scarpa del pedone sulle striscepedonali e impedimento alla visuale determinato da ostacoli e scarsa visibilità),suddivisi nel ricorso nelle sezioni a), b) e c) di una trattazione, palesemente in fatto,la cui capacità di disarticolare il ragionamento posto alla base della motivazione dellasentenza impugnata, risulta del tutto evanescente, in quanto ripropositiva diargomenti esaminati e disattesi con motivazione logica e priva di contraddizioni5. Invero la Corte di appello si è limitata a fare corretta applicazione dellagiurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema dell’attraversamento delpedone in prossimità delle strisce pedonali. Affinché in caso di investimento siaaffermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione (Sez.4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929 – 01; n. 33207 del 02/07/2013,Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 20027 del 16/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240221): -che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estraneiad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare ilpedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapidoe inatteso; - che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcunainfrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.Peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento delpedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causaeccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da solasufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929; Sez. 4,n. 10635 del 2013 cit.; Sez. 4, n. 26131 del 03/06/2008, Garzotto, Rv. 241004),circostanza questa da escludere nel caso di specie a fronte delle ragioni sopraevidenziate, a nulla rilevando poi la circostanza che l’attraversamento non abbiacoinciso perfettamente con il tracciato segnato dalle strisce zebrate atteso che ilconducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamentipedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmentemoderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ognicaso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendoal riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nellevicinanze (Sez.4, n.47204 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277703),soprattutto allorquando, come nella specie, la zona di attraversamento eraperfettamente segnalata e illuminata e il pedone era stato notato intraprenderel’attraversamento in prossimità di esercizio pubblico e, in condizioni di assolutanormalità, si era inoltrato in direzione della mezzeria (Sez.4, n.9 del 12/12/2025,Cappelletto, Rv.289099), laddove il rispetto del limite massimo di velocità nonesclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento siacomunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art.141D.Lgs. 254/92 (Sez.4, n.7093 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280549).6. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso dell’imputata,nell’articolazione in cui si assume la illegittimità del rifiuto da parte del giudice diappello di procedere, ai sensi dell’art.603, commi 1 e 3 cod. proc. pen., allarinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante l’assunzione di una perizia,ovvero mediante la messa a confronto del sapere scientifico dei consulenti dei qualiera stato acquisito il contributo tecnico nel corso del giudizio. Invero, in base alconsolidato orientamento giurisprudenziale, “la perizia non rientra nella categoriadella "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile aisensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce ilrisultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, èinsindacabile in cassazione” (Sez.2, n.52517 del 03/11/2016, Rv.268815; Sez.Un,n.39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 – 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, LettieriRv. 287734 - 01). Nel caso di specie gli elementi probatori acquisiti, valutatidall’autorità giudiziaria nella loro oggettiva consistenza e nella univoca convergenza,forniscono conto delle ragioni della riconosciuta non indispensabilità del supplementoistruttorio di natura tecnica.7. Privi di specificità risultano anche gli ultimi motivi della difesa della ricorrente,afferenti alla dosimetria della pena principale e della sanzione accessoria applicata,senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento delladecisione impugnata.7.1. Come è noto, sia la pena principale, sia le pene accessorie, per le quali lalegge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,ovvero uno soltanto di essi, devono essere determinate dal giudice in base ai criteridi cui all’art. 133 cod. pen., richiedendosi una loro modulazione personalizzata con ildisvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, e ciò in applicazionedel principio di proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto accertato nei suoielementi oggettivi e soggettivi, affermato dalla Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea, all'art. 49, comma 3, e richiamato dalla giurisprudenzacostituzionale (Corte Cost. n. 341 del 1994). In ossequio a tale principiofondamentale della giurisdizione, il giudice, nel fissare la pena, quale conseguenzadel reato giudicato, deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché lapena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto dellacondotta dell'imputato, nonché della funzione di prevenzione generale, che riguardala capacità a delinquere dello stesso.Nella stessa linea esegetica questa Corte regolatrice ha più volte affermato chenell'esercizio del potere discrezionale il Giudice nella determinazione delle pene,anche accessorie, deve pur sempre far riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi dicui all'art 133 cod. pen. della cui applicazione è necessario dar congrua e specificagiustificazione soprattutto nei casi nei quali si proceda ad una irrogazione della penain misura pari o superiore al medio edittale (Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Rv.255153; Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019 Ud. (dep. 31/07/2019) Rv.276932).7.2. Tale onere motivazionale nel caso in esame risulta adeguatamente assolto,avendo la Corte fornito congrua giustificazione della dosimetria utilizzata attraverso ilrichiamo alla gravità del fatto e alla rilevanza del grado della colpa, valorizzando alcontempo i profili soggettivi del reato con il riconoscimento delle circostanze(anni due mesi tre di reclusione) inferiore alla media edittale.8. La durata della sanzione amministrativa accessoria è stata poi determinata conmotivazione congrua, che non si presta a censure di irragionevolezza e illogicità, inquanto la stessa è stata fissata in misura temporanea e sulla base di parametriedittali attestati in prossimità della media (anni due di sospensione della patente diguida), in termini coerenti con i criteri desumibili dall’art.218 D Lgs.254/92, tenutoconto della gravità dell’inosservanza alle regole del codice della strada e in ragionedelle perniciose conseguenze che sono derivate dalla suddetta violazione (Sez.4, n.4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; n.55130 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice che, inassenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effettodi sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca,non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto ascegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218,comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze delfatto" e/o alla "gravità della condotta (Sez.4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci,Rv. 280832 – 01). Deve invece fornire una motivazione specifica solo allorché lamisura si attesti oltre la media edittale (sez.4, n.21194 del 27/03/2012, Tiburzi,Rv.252738; sez.F., n.24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv.279635-01).9. Il ricorso del PG e quello avanzato dalla difesa dell’imputata devono esserepertanto rigettati e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 4/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris