CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 30 gennaio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, è stata applicata, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per più condotte corruttive. 1.2. Il Pubblico ministero procedente ha, quindi, emesso, ai sensi dell'art. 656, commi 1 e 9, lett. a), cod. proc. pen., ordine di carcerazione senza procedere alla sospensione prevista dal comma 5 del medesimo articolo, in applicazione dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha modificato l'art. 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito "Ord. pen."), includendo tra i reati ivi previsti anche quello di corruzione. 5)- 1.3. Lamberti ha, in data 16 dicembre 2020, proposto incidente di esecuzione chiedendo, in via principale, di annullare, revocare, sospendere o comunque dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione. In via subordinata ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 3/2019 per contrasto con i parametri di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione: - nella parte in cui non prevede, fra le eccezioni all'effetto ostativo ai benefici penitenziari anche le ipotesi di processo definito con sentenza di applicazione pena a richiesta e nella quale sia riconosciuta la circolata attenuante ci cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. della riparazione le danno; - laddove sia applicabile anche al caso, come quello in esame, in cui la pena da espiare sia sostanzialmente riferibile a condotte di corruzione commesse anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019; - nella parte in cui prevede che il beneficio sia legato ad una collaborazione mai richiesta o segnalata dal pubblico ministero. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha respinto de plano la richiesta con provvedimento in data 24 dicembre 2020 che veniva annullato da questa Corte, con sentenza in data 28 maggio 2021 per ragioni procedurali (era stato emesso de plano senza la preventiva instaurazione del contraddittorio). 1.5. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. ha rigettato l'istanza, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nuovamente riproposta con apposita memoria. Al riguardo osserva che: - l'inclusione della corruzione nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen. non viola l'art. 3 della Costituzione, rientrando nell'autonomia del legislatore l'individuazione dei reati per i quali opera il regime ostativo alle misure alternative al carcere, specie se di particolare gravità; - la sentenza di patteggiamento che definisce in modo negoziale il procedimento è normativamente equiparata, quanto alla sua esecuzione, alla condanna dall'art. 445 cod. proc. pen. - l'applicazione della circostanza attenuante della riparazione del danno non esprime alcuna forma di collaborazione o meritevolezza perché attinente al danno già cagionato. - non è conferente il richiamo alla collaborazione impossibile posto che a Lamberti non è stato contestato un reato associativo o di criminalità organizzata né è ipotizzabile una limitazione del suo diritto al silenzio:- le condotte commesse dal condannato ante e post riforma sono equivalenti ed hanno inciso nello stesso modo nella quantificazione della pena concordata che non può pertanto esser frazionata In ogni caso l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale non potrebbe determinare la sospensione dell'ordine di esecuzione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui, dopo avere censurato l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato perché contraddittorio ed illogico laddove aveva ritenuto inapplicabile la disciplina della collaborazione prevista dall'art. 4-bis Ord. pen. per i condannati per i reati associativi ai condannati per corruzione, ha riproposto dinanzi al Collegio la medesima questione di illegittimità costituzionale. Premette il ricorrente di avere interesse ad impugnare in considerazione dello stato in cui si trova il procedimento promosso dinanzi al Tribunale di sorveglianza per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali (è stato pronunciato il provvedimento di applicazione provvisoria ma non è stata ancora ancora fissata l'udienza pe la trattazione della misura definitiva) e che la questione è rilevante perché il suo accoglimento determinerebbe la revoca o l'annullamento dell'ordine di esecuzione e l'applicazione dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. Aggiunge che il caso presenta delle peculiarità: solo due dei reati di corruzione (capi 2 e 3) sono stati parzialmente commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, mentre per le imputazioni residue opera il divieto di applicazione retroattiva fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n.32 del 2020; per la determinazione del quantum di pena relativa al reato più grave non è stata attribuita alcuna rilevanza alla condotta successiva al gennaio 2019. In tale contesto l'automatismo previsto dall'art. 4-bis Ord. pen. nell'escludere i condannati per corruzione dai benefici, viola: - l'art. 3 Cost. atteso che è irragionevole l'equiparazione della corruzione agli altri reati del catalogo tutti caratterizzati della necessaria connessione alla criminalità organizzata specie quando sia intervenuta una sentenza di patteggiamento che riconosce l'attenuante di ci all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. In tale ipotesi, infatti, non vi è alcuna in radice l'esigenza di condizionare la fruizione dei benefici alla necessaria collaborazione del condannato in fase esecutiva; - gli artt. 24, 27, 111 e 117 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, posto che la previsione della collaborazione del condannato, in costanza di emissione dell'ordine di carcerazione, quale condizione necessaria per accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative lede il diritto al silenzio ed altera i principi del giusto processo. In ogni caso, impone ai condannati per un reato estraneo alla criminalità di tipo associativo una probatio diabolica non potendo l'interessato prospettare o allegare, specie in assenza di preventive iniziative del pubblico ministero, forme di collaborazione utili a vincere la presunzione relativa di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dall'esame della certificazione rilasciata dal D.A.P. risulta che, con provvedimento successivo a quello impugnato, a Lamberti è stata accordata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, a far data dal 7 aprile 2021. Ha perso così rilievo la questione della possibilità di sospensione dell'ordine di esecuzione, dato che la contestata sospensione esaurisce interamente i suoi effetti nel consentire al condannato di richiedere, da libero, la concessione di una misura alternativa ed è evidente che, una volta che il Tribunale di sorveglianza ha provveduto in conformità alla richiesta, l'esecuzione della pena detentiva per mezzo della carcerazione non è più esigibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, muovendo dalla considerazione che la sospensione dell'ordine di esecuzione ha, per sua intrinseca natura e funzione, carattere necessariamente interinale e provvisorio, ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla sospensione è inammissibile sia quando sia successivo alla decisione del Tribunale di sorveglianza sulla richiesta di misura alternativa, sia quando tale decisione intervenga dopo la presentazione del ricorso, "poiché la decisione del tribunale di sorveglianza ha reso non più possibile la provvisoria sospensione dell'esecuzione" e "dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio e la pronuncia del giudice di legittimità si tradurrebbe unicamente nella declaratoria della esattezza, teorica ed astratta, della decisione sulla sospensione, divenuta comunque ormai inattuabile".(Sez. U, n. 29025 del 27/6/2001, PM. in proc. Iacono, Rv. 219228 e n. 29024 del 27/1/2001, Tempesta, Rv. 219225). 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di un requisito essenziale, quale è l'interesse attuale e concreto all'impugnazione, ma il ricorrente non va condannato né al pagamento delle spese processuali né di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, atteso che, come già affermato da questa Corte, "alla dichiarazione di inammissibilità ... per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale." (Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv 272308). P.Q.M. Dichiara i