CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D/[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 settembre 2021 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen., per avere spese una banconota falsa di 100 euro presso un esercizio commerciale. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza per motivi di salute. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della consapevolezza, da parte dell'imputato, della falsità della banconota, peraltro, alla stregua del reato contestato, da accertare sin dal momento della ricezione della prima. 2.3. Con il terzo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. -18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, in disparte l'assoluta genericità della critica, persino il certificato medico che si limiti ad attestare la generica necessità di "riposo assoluto" non comporta l'impossibilità di partecipare all'udienza, trattandosi di prescrizione che non implica, in caso di mancata osservanza, il rischio di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680 - 07). 2. Il secondo motivo è inammissibile non solo per l'assenza di specificità della formulazione, ma perché, secondo quanto riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, Sentenza n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246 - 01). Nel caso di specie, l'assenza di indicazioni assume significato non in relazione alla pluralità di banconote, ma al taglio inusuale di quella che il ricorrente ha spese e che avrebbe dovuto, secondo una massima di esperienza, indurre il tradens ad agevolmente ricostruire la provenienza della stessa. 2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo. Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il ricorso è assolutamente generico e non si confronta con i rilievi dedicati dalla sentenza impugnata al pregiudizio provocato alla persona offesa che, ricevendo la banconota di 100 euro, aveva restituito il resto rispetto ad una spese di 11 euro. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la decisione della Corte d'appello è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f