CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1973
Cassazione n. 00766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto 'i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, diretti a contrastare la determinazione del trattamento punitivo in relazione JIla misura della pena irrogata e dell'aumento apportato per la continuazione di cui al capo 2 malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto anche in relazione all'asserto atteggiamento Loilaborativo del prevenuto ( peraltro rivendicato dalla difesa in termini di marcata mancanza di autosufficienza del ricorso , avendo allegato solo uno stralcio del verbale di arresto assertivamente pretermesso dai giudici di appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 4 novembre 2022.